L.R. 21 Dicembre 1981, n. 36 |
Orario per godere delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 73. Dimostrazione del reddito.
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(Pubblicato nel B.U. 09 gennaio 1981, n. 1) ARTICOLO UNICO Gli utenti di cui alla lettera a) dell' art. 3 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 73, hanno diritto alle agevolazioni previste per i viaggi, senza limitazioni di orario, nei giorni feriali e festivi sulle linee urbane ed extraurbane. Essi dovranno essere muniti di apposite tessere rilasciate dall' ACOTRAL (Azienda consortile trasporti laziali) dietro presentazione di documentazione comprovante che il loro personale reddito non supera quello previsto dall' art. 14- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33. I benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 73, sono estesi agli agenti del corpo forestale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |