| L.R. 17 Settembre 1974, n. 52 |
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Interventi per la viabilita' rurale e lo sviluppo e potenziamento dell' elettrificazione rurale.
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Art. 1 Nel quadro delle norme comunitarie e dei principi fissati dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910, la Regione Lazio promuove e assiste la realizzazione di piani di viabilita' rurale e di sviluppo e potenziamento dell' elettrificazione rurale. Art. 2 La Regione concede contributi ai Comuni e alle Comunita' Montane fino al 60% della spesa necessaria per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali al servizio di una pluralita' di aziende agricole. Il contributo puo' essere elevato fino al 75% per opere ricadenti nei territori classificati montani, e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5- 2- 1974. Per la esecuzione da parte dei Comuni o Consorzi di bonifica o Enti di sviluppo dei progetti di cui ai precedenti commi, quando siano stati ammessi ai benefici del concorso FEOGA, possono essere concessi - in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA - contributi regionali in conto capitale in misura tale da ridurre l' onere a carico del beneficiario al 25% della spesa o - nelle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo - al 15% della spesa stessa. Art. 3 Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Agricoltura cui vengono presentati i progetti dei Comuni e delle Comunita' Montane, formula il programma di intervento, assegnando i fondi relativi. I Comuni e le Comunita' Montane sono delegati all' espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. Art. 4 La Regione, su richiesta dei Comuni o delle Comunita' Montane finanzia piani di elettrificazione agricola ad uso domestico o aziendale, assumendo a proprio carico l' onere relativo fino all' 80% della spesa. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura formula i programmi di intervento e determina le iniziative da ammettere a finanziamento, assegnando ai richiedenti i fondi relativi. L' Enel, nell' ambito di tali programmi, predispone i piani esecutivi. I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell' energia elettrica al servizio dell' agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze. I Comuni e le Comunita' Montane sono delegati allo espletamento di tutte le funzioni amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate. Art. 5 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto in L. 4.000.000.000 si fara' fronte mediante accensione di uno o piu' mutui passivi al tasso annuo non superiore al 15% da estinguersi in quaranta semestralita' costanti anticipate. Alla spesa di L. 300.000.000 derivante dall' ammortamento dei mutui predetti per l' anno 1974 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al cap. 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di L. 300.000.000 per l' anno 1975 e successivi si fara' fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attrbuita alla Regione dall' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Art. 6 La suddetta somma di L. 4.000.000.000 sara' introitata al cap. 501 dello stato di previsione per l' entrata del bilancio 1974 e, correlativamente, verra' iscritta nei seguenti capitoli di spesa, di nuova istituzione: - cap. 2762 con denominazione << Contributi per la viabilita' rurale >> L. 2.500.000.000; - cap. 2763 con denominazione << Contributi per l' elettrificazione rurale >> L. 1.500.000.000. Art. 7 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare - su proposta dell' Assessore al Bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |