L.R. 29 1997, n. 19 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 11 DELLALEGGE REGIONALE DEL 17 DICEMBRE 1996, N. 57 CONCERNENTE:"MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO1986, N. 1 (REGIME URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO ERELATIVE NORME TRANSITORIE)".
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(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3) Art. 1 1. Il comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 laddove prevede che "non possono essere comunque alienati terreni di proprieta' collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali" e' interpretato au- tenticamente nel senso che si riferisce a terreni su cui in- sistono costruzioni non debitamente assentite dall'ente ti- tolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi o delle ri- serve nazionali o regionali. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |