VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Numero della legge: 26
Data: 4 settembre 2000
Numero BUR: 25
Data BUR: 09/09/2000

L.R. 04 Settembre 2000, n. 26
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 25 del 9 settembre 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7 del 14 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



Art. 1
        1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:


      tabella “A” Entrata (omissis)

      tabella “B” Spesa (omissis)
        2. Al bilancio pluriennale 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

        Sezione II – Spesa (omissis)

      Art. 2
      (Incremento dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, della l.r. 14/2000 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

      1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 è incrementata dell’ulteriore importo di lire 277 miliardi 922 milioni 456 mila 709.


      Art. 3
      (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio)

      1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti previsti dalla presente legge.


      Art. 4
      (Finanziamento del progetto euroformazione difesa)

      1. Nello stanziamento del capitolo numero 24255 rientrano gli oneri relativi ai corsi autorizzati dalla Regione nell’anno 1999 nell’ambito del progetto euroformazione difesa.


      Art. 5
      (Finanziamento di domande di contributo)

      1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42163 una quota pari a lire 60 milioni è destinata al finanziamento delle domande di contributo pervenute alla Regione entro il 31 dicembre 1999.


      Art. 6
      (Istituzione borsa di studio Alessandro Conti)

      1. Al fine di contribuire concretamente alle iniziative di solidarietà in favore della famiglia del piccolo Alessandro Conti, vittima di un incidente stradale causato da un pirata della strada, la Regione istituisce la borsa di studio “Alessandro Conti” per un importo annuo di lire 15 milioni e per la durata di tredici anni.
      2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale di previsione 2000-2002 del capitolo numero 42149 denominato “Istituzione della borsa di studio “Alessandro Conti” per un importo annuo di lire 15 milioni”.
      3. I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al comma 1 sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.


      Art. 7
      (Finanziamento delle attività svolte nell’abbazia di Subiaco)

      1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11212 un importo fino ad un massimo di lire 120 milioni è destinato al finanziamento delle attività svolte dall’abbazia territoriale di Subiaco nell’anno 1999.



      Art. 8
      (Modifiche alla l.r. 50/1985 concernente “Disciplina della professione di guida, accompagnatore e interprete turistico”)

      1. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 19 aprile1985, n. 50 sono sostituiti dai seguenti:
      “Chi è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, conseguito in una delle province della Regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un altro ambito provinciale del Lazio, sostenendo esclusivamente le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico artistica generale e alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di integrazione per altre lingue, l’eventuale esame orale per l’estensione dell’abilitazione ad altra lingua o lingue oltre quella o quelle già posseduta o possedute. Chi, altresì, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguita in altra regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un ambito provinciale del Lazio. In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le lingue risultanti dall’attestato.
      Il superamento delle prove con il punteggio prescritto comporta, nel rispetto delle norme della presente legge, l’indicazione aggiuntiva del relativo ambito provinciale di abilitazione e l’indicazione di eventuali lingue oltre a quelle risultanti dalla licenza e dall’attestato di abilitazione in possesso dell’interessato.”.


      Art. 9
      (Modifica alla l.r. 19/1992 concernente “Interventi straordinari della Regione per l’attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena”)

      1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 la Regione autorizza i comuni di Capodimonte, Gradoli e Montefiascone destinatari dei finanziamenti regionali, a presentare progetti di interventi straordinari, concernenti il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio del bacino lacuale, in sostituzione di quelli indicati rispettivamente al numero 2, lettera b), numero 3, lettera a) e numero 8, lettera b) del medesimo articolo 3 con i seguenti interventi straordinari:
      a) la lettera b) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 19/1992 è sostituita dalla seguente: “b) sistemazione lungolago,”;
      b) la lettera a) del numero 3) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 19/1992 è sostituita dalla seguente: “a) completamento sito di San Magno e sistemazione lungolago”;
      c) la lettera b) del numero 8) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 19/1992 è sostituita dalla seguente: “b) realizzazione ascensore e locali servizi per parcheggio Campo Boario a servizio centro storico”.


      Art. 10
      (Modifiche all’articolo 83 della l.r. 6/1999 concernente “Partecipazione alle Linee Laziali S.p.A.”)

      1. Il comma 9 dell’articolo 83 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 è sostituito dal seguente:
      “9. La Regione, in attuazione dell’accordo interistituzionale di programma sottoscritto il 17 febbraio 2000 con il Comune di Roma e le Province di Rieti e Viterbo, al fine di consentire al COTRAL, oggi Linee Laziali S.p.A., di disporre immediatamente della somma di lire 202 miliardi previsti dalla l.r. 6/1999, autorizza le Linee Laziali S.p.A. a contrarre un mutuo ventennale di un importo fino ad un massimo di lire 202 miliardi rapportato al tasso Interest Rate Swap (IRS) incrementato da uno spread fino ad un massimo di lire trenta centesimi, impegnandosi a corrispondere annualmente alla stessa per venti anni l’importo della rata di ammortamento del mutuo con imputazione al capitolo numero 43109 del bilancio dell’anno 2000 e degli anni successivi”.


      Art. 11
      (Proroga del termine di cui all’articolo 18 della l.r. 59/1996 concernente assestamento del bilancio 1996)


      1. Al fine di consentire agli enti locali di attuare le attività finanziarie gravanti sugli stanziamenti del bilancio dell’esercizio 1999, disposti nello stesso anno ma comunicati nell’anno 2000, il termine di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modificazioni è fissato improrogabilmente al 30 aprile 2001.


      Art. 12
      (Interventi per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese)

      1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel Lazio, la Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999 n. 228, promossi da investitori qualificati.
      2. L’ammontare, i termini, le condizioni e le modalità di sottoscrizione sono definiti con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e programmazione.
      3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio regionale di previsione 2000-2002 del capitolo numero 28125 denominato “Sottoscrizione da parte della Regione di
      quote di fondi comuni di investimento mobiliare destinati alle piccole e medie imprese”.


      Art. 13
      (Modifiche all’articolo 73 l.r. 12/2000 concernente “Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000”)

      1. L’articolo 73 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:


      "Art. 73
      (Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000)


      1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti e/o da sostenere, dai soggetti pubblici per l’acquisto di attrezzature ed arredi per gli ostelli realizzati con risorse della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo 2000) è istituito nel bilancio 2000 il capitolo numero 23245 denominato: “Concorso regionale agli oneri sostenuti e/o da sostenere dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000” con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
      2. La Regione concede contributi a fondo perduto fino ad un massimo pari all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le procedure per la concessione dei contributi. Le relative richieste, formulate secondo i suddetti criteri e procedure, devono pervenire entro i termini fissati dalla deliberazione stessa.”

      1. Le richieste di contributo già pervenute ai sensi dell’articolo 73 della l.r. 12/2000, precedente alla modifica di cui al comma 1 devono essere ripresentate nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini di cui all’articolo 73 della l.r. 12/2000, così come modificato dal comma 1.


      Art. 14
      (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 12/2000 concernente “Contributo finanziario al Comune di Castelliri”)

      1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 12/2000, dopo la parola “acquisto” aggiungere le seguenti parole: “e la ristrutturazione”.


      Art. 15
      (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 14/2000 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

      1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 14/2000, le parole “la quota del cinque per cento del capitolo numero 42132” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di lire 850 milioni nell’ambito dello stanziamento previsto nel capitolo numero 42132”.



      Art. 16
      (Deroga al termine di presentazione delle domande per l’ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido)

      1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 93, comma 1 della l.r. 6/1999, relativamente all’esercizio finanziario 2001, è riaperto e prorogato fino al 31 ottobre 2000 il termine di presentazione delle domande per l’ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni.


      Art. 17
      (Finanziamento per la realizzazione del progetto “Centro della Gioia Madre del Divino Amore”)

      1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, la somma di lire 400 milioni viene destinata al Comune di Roma per concorrere alle spese per la realizzazione del progetto “Centro della Gioia Madre del Divino Amore” della congregazione “Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma”.
      2. La somma di cui al comma 1 viene erogata al Comune di Roma a seguito di apposito protocollo d’intesa con il Comune e la Provincia di Roma.


      Art. 18
      (Modifiche alla l.r. 49/1998 concernente: “Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d’Italia presenti nel territorio laziale”)

      1. Alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 3, dell’articolo 4, la parola “triennale” è sostituita dalla seguente: “biennale”, e le parole “15 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;
      b) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta per cento”;
      c) al comma 2 dell’articolo 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “per le quali è stato espressamente richiesto il contributo”.
      2. Agli articoli 3, 4 e 6 della l.r. 49/1998 le parole “associazioni regionali” sono sostituite dalle seguenti “associazioni di cittadini di altre regioni d’Italia”.
      3. Il termine per presentare le domande di contributo per l’anno 2001 e successivi resta quello stabilito dall’articolo 5 della l.r. 49/1998.


      Art. 19
      (Individuazione aree ammesse a consolidamento del Comune di Faleria)

      1. L’abitato del Comune di Faleria, già dichiarato da trasferire a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445 “Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria” e successive modificazioni, è ammesso a consolidamento limitatamente alle aree individuate con apposita determinazione dei competenti organi dipartimentali da adottarsi, sentita la seconda sezione del comitato tecnico regionale previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977 n. 43 e successive modificazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Alla realizzazione delle opere di consolidamento di cui al comma 1 provvede il Comune di Faleria ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, e con le modalità di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 53/1998.
      3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo numero 32410 del bilancio regionale.


      Art. 20
      (Integrazione alla l.r. 42/1997 concernente “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”)

      1. Nei casi di contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e successive modificazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire, qualora si verifichino le condizioni previste dall’articolo 26, comma 3 della stessa l.r. 42/1997, su richiesta degli interessati, la Regione può concedere la possibilità di estinguere le obbligazioni di restituzione mediante la corresponsione di non oltre cinque rate annuali. Le somme da restituire vanno maggiorate degli interessi legali che decorrono dall’atto di costituzione in mora. Il provvedimento recante le modalità e gli importi da restituire è adottato con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia.


      Art. 21
      (Finanziamenti dei progetti di riserva delle misure II.3.3. Ob. 5b)

      1. Le economie determinatesi a seguito dei ribassi d’asta degli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 gennaio 1999, n. 7 con le misure II.3.1. e II.3.2. dell’Obiettivo 5b 1994-1999, nelle cui graduatorie non sono presenti progetti appaltati entro il 31 dicembre1999, sono destinate a finanziare i progetti di riserva della misura II.3.3. inseriti nell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 maggio 1999, n. 728 ed appaltati entro il 31 dicembre1999.


      Art. 22
      (Modifiche all’articolo 77 della l.r. 6/1999 concernente contributi finanziari per il completamento dei lavori e delle opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano)
      1. Il contributo di lire 100 milioni per lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema di proprietà della parrocchia S. Stefano Protomartire, previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591 ed erroneamente assegnato al Comune di Artena (RM), non titolare dell’immobile, è riconosciuto alla parrocchia S. Stefano Protomartire di Artena. Il Comune di Artena deve restituire alla Regione l’importo del dieci per cento del contributo pari a lire 10 milioni, erogato allo stesso Comune in base alla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591. La spesa di lire 100 milioni grava sul capitolo numero 32137 del bilancio regionale 2000.


      Art. 23
      (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2000 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”.)

      1. All’articolo 6 del comma 2 della l.r. 14/2000, le parole “funzionari di 8^ qualifica funzionale” sono sostituite dalle seguenti: “funzionari della categoria D”.


      Art. 24
      (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 12/2000 concernente contributo per lo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù)


      1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 12/2000, è sostituito dal seguente:
      “2. L’importo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte alle esigenze connesse alla permanenza dei giovani da ospitare nelle aree e negli immobili regionali dal 14 al 21 agosto 2000. Alla relativa utilizzazione si provvede con determinazione dei dirigenti competenti”.
      1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 12/2000 la denominazione del capitolo numero 23132 è sostituita dalla seguente “Spese connesse allo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù”.


      Art. 25
      (Contributi all’amministrazione provinciale di Roma)

      1. Una quota fino ad un massimo di lire 1 miliardo 500 milioni dello stanziamento del capitolo numero 31207 è destinata all’amministrazione provinciale di Roma per la progettazione, l’ammodernamento e la messa a norma della strada provinciale Empolitana II.


      Art. 26
      (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 6/1999 concernente “Disposizioni relative all’applicazione della l.r. 21/1984 in materia di sviluppo delle strutture culturali)

      1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 6 /1999 è sostituito dal seguente:
      “2. A decorrere dall’anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e successive modificazioni, la Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino ad un massimo del settanta per cento dell’intero costo dell’opera. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione di un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percentuale.”.


      Art. 27
      (Proroga del termine di cui articolo 6 della l.r. 40/1999 concernente “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale culturale e turistica del territorio”)

      1. Nei casi in cui entro il termine previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40, sia iniziata la fase di approvazione dell’intesa di programma, documentata dai relativi atti deliberativi, ma la stessa non si sia conclusa presso tutti i soggetti partecipanti, viene concessa una proroga per la stipulazione dell’intesa medesima fino al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


      Art. 28
      (Contributo alla Roma Volley)

      1. Nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo numero 11210, la somma di lire 1 miliardo 200 milioni è destinata all’adesione sperimentale per un anno della Regione quale partner istituzionale della Roma Volley, al fine di favorire il decentramento nei capoluoghi di provincia della Regione dello sport della pallavolo.


      Art. 29
      (Intervento per la copertura dei disavanzi di gestione delle APT)

      1. Lo stanziamento del capitolo numero 23120 è incrementato dell’importo di lire 1 miliardo, destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura dei disavanzi di gestione delle Aziende di Promozione Turistica (APT) riferibili agli esercizi finanziari pregressi.


      Art. 30
      (Modifiche all’articolo 73 della l.r. 14/2000 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario per l’anno 2000”)

      1. Il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 14/2000 è sostituito dal seguente:
      “2. Lo stanziamento è pari a lire 2 miliardi 100 milioni per l’esercizio finanziario 2000, lire 13 miliardi 600 milioni per l’esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo 700 milioni per l’esercizio finanziario 2002.”.


      Art. 31
      ( Contributo all’ente regionale “Roma Natura” per il restauro del Casale Scarpa)

      1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 52207 l’importo di lire 400 milioni è destinato all’ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del comune di Roma “Roma Natura” per il restauro del Casale Scarpa, nella Riserva naturale Valle dell’Aniene.


      Art. 32
      (Contributo all’ente regionale “Roma Natura” per la realizzazione del piano antincendio)

      1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 13136, l’importo di lire 400 milioni è destinato all’ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del Comune di Roma “Roma Natura” per la realizzazione del piano antincendio boschivo per i territori sottoposti alla gestione dell’ente.


      Art. 33
      (Dichiarazione d’urgenza)


      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


      Data a Roma, addì 4 settembre2000

      STORACE

      Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 2000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.