Proroga termini di cui all' art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l' anno 1979.

Numero della legge: 90
Data: 6 dicembre 1979
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1979

L.R. 06 Dicembre 1979, n. 90
Proroga termini di cui all' art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l' anno 1979.





Art. 1

Le domande per ottenere i contributi di cui alla legge regionale 30 aprile 1979, n. 37 relativi all' anno 1979 dovranno essere inoltrate entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.