L.R. 28 Aprile 1981, n. 15 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981.
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(Pubblicato nel B.U. 03 giugno 1981, n. 15, S.O. n. 1) Art. 1 Il totale generale delle entrate della Regione per l' anno finanziario 1981 e' approvato in L. 3.596.348.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.825.467.000.000 in termini di cassa. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1981, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>). Art. 2 Il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1981 e' approvato in L. 3.596.348.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.817.867.000.000 in termini di cassa. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1981, in conformita' all' annesso stato di previsione (tabella << B >>) con la limitazione di cui al comma seguente. Il pagamento delle spese a carico di capitoli concernenti l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli afferenti partite di giro e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli di entrata. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1981. Art. 3 In attesa del completamento del processo organizzativo dei servizi delle unita' sanitarie locali, la Regione Lazio e' autorizzata, per l' anno 1981, a procedere - per conto delle unita' sanitarie locali ed a carico del capitolo n. 07001 - al pagamento degli oneri connessi all' assistenza medico - generica e pediatrica ed agli altri eventuali servizi per i quali, allo stato della vigente legislazione, non risulti possibile provvedere all' erogazione tramite le unita' sanitarie locali stesse. I capitoli n. 07101, n. 07102, n. 07103 e n. 07701 sono soppressi e gli eventuali residui passivi sono trasferiti al capitolo n. 07001. Art. 4 E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Art 5 E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento. Art. 6 E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1981- 1983, allegato al bilancio annuale ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Per l' articolazione della spesa in progetti sono confermate le scelte contenute nel bilancio pluriennale approvato con l' articolo 10 della legge 28 gennaio 1980, n. 8. Art. 7 Ai sensi dell' articolo 11, primo comma, dello statuto della Regione, e' determinata in L. 9.645.000.000 la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale. La spesa e' ripartita nei capitoli n. 25001, n. 25201, n. 25601, n. 25602, n. 25621, n. 25632, n. 25651, n. 25701 dello stato di previsione della spesa. Art. 8 Il programma di mutui per il finanziamento di interventi straordinari nel settore dei trasporti, di cui all' articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, e' confermato nell' ammontare complessivo di L. 70.000.000.000, di cui L. 45.000.000.000 per l' anno finanziario 1981 e L. 25.000.000.000 per l' anno finanziario 1982 con le modalita' e le prescrizioni previste nel richiamato articolo 15 del la legge regionale n. 8 del 1980. Art. 9 E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. L' autorizzazione alla concessione della garanzia fidejussoria a favore dell' ERSAL - ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 67 e' elevata per l' anno 1981 a L. 50.000.000.000. Art. 10 L' erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 09001 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica e scolastica viene disposta secondo i seguenti criteri e modalita': 1) 85 per cento del fondo in unica soluzione in base alla popolazione (2/ 3) e superficie territoriale (1/ 3); 2) 15 per cento del fondo per promuovere e realizzare l' avvio, l' adeguamento e la trasformazione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali, nonche' per riequilibrare la distribuzione delle risorse. Le erogazioni di cui al punto 1) vengono disposte con le modalita' di cui all' articolo 20 della presente legge; quelle di cui al punto 2) con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Il capitolo n. 08531 e' soppresso e gli eventuali residui passivi sono trasferiti al capitolo n. 08120. Il capitolo n. 23001 e' soppresso. Gli eventuali residui passivi al 31 dicembre 1980 sono trasferiti sul capitolo n. 21001. Art. 11 Per l' anno finanziario 1981, in deroga ai limiti previsti dall' articolo 6 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 61, il contributo ai comuni e loro consorzi per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili - nido puo' essere concesso a copertura dell' intera spesa. Art. 12 In deroga a quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78 e limitatamente all' anno scolastico 1980- 1981, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, e' autorizzata ad effettuare un intervento perequativo in favore di quei comuni ai quali nell' anno 1980, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 28 novembre 1980, n. 8, e' stata assegnata, per l' esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l' assistenza scolastica, una somma inferiore a quella assegnata per lo stesso titolo nell' anno scolastico 1978- 1979. L' intervento consiste nell' assegnazione a tali comuni di una ulteriore somma pari alla differenza tra quella assegnata nell' anno 1980 e nell' anno scolastico 1978- 1979, quest' ultima incrementata di una quota del 25 per cento. Tale ulteriore somma dovra' essere utilizzata dai comuni per gli interventi di assistenza scolastica relativi all' anno scolastico 1980- 1981. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, e' autorizzata, altresi', ad erogare ai comuni sedi di istituti professionali di Stato con annesso convitto, le somme necessarie per il conferimento o la conferma, per l' anno scolastico 1980- 1981, di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti. L' intervento regionale comprende anche l' erogazione di somme ai comuni per l' assegnazione o conferma di posti gratuiti e semigratuiti in pensionati convenzionati, limitatamente a quegli istituti professionali in cui tale forma di assistenza e' stata gia' attuata nell' anno scolastico 1979- 1980. La spesa relativa agli interventi di cui ai comuni precedenti e' posta a carico del capitolo n. 21001 del bilancio 1981. Per l' anno scolastico 1980- 1981, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 41, si prescinde dai termini di cui all' articolo 4, secondo e terzo comma, della stessa legge. Art. 13 Le previsioni iscritte nei capitoli concernenti la formazione dei lavoratori sono riferite agli oneri dell' intero anno finanziario 1981, siano essi di pertinenza dell' anno scolastico formativo 1980- 1981 o di quello 1981- 1982. Art. 14 E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000, per il contributo straordinario al comune di Ponza autorizzato con legge regionale n. 54 del 18 luglio 1979. Art. 15 In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei centri regionali di formazione professionale per il settore alberghiero od a regime convittuale e/ o semiconvittuale, e' elevato - per i capitoli di spesa afferenti gli oneri di funzionamento dei centri stessi - da L. 20.000.000 a L. 50.000.000. Art. 16 Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' consentito dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi. In tal caso possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalita' di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, anche al fine di determinare l' ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento. Tali deliberazioni si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno formale a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all' esercizio entro il cui termine venga a scadere l' obbligazione, ai sensi del secondo comma dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 11 del 1979. Art. 17 In applicazione dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' consentita, a carico dei capitoli di bilancio regionale 1981- 1983 n. 07853, n. 16131, n. 16271, n. 16501, n. 17101 e n. 18251, l' assunzione di impegni contabili con imputazione all' esercizio finanziario 1982 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui pluriennali che saranno concessi dagli istituti mutuanti nel corso dell' anno 1981, nell' ambito del programma approvato con gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 luglio 1979, n. 53, confermati ed integrati con l' articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8. Art. 18 Al fine di accelerare la spesa per l' erogazione di contributi e finanziamenti in capitale volti alla realizzazione di opere di investimento, in considerazione anche della grave situazione economica e sociale in cui versa la Regione Lazio e delle difficolta' finanziarie degli enti locali, e allo scopo di dare rapida attuazione ai programmi regionali, l' ordinazione della spesa a favore dei comuni, province e loro consorzi, unita' sanitarie locali ed enti territoriali ed istituzionali viene disposta nella misura del 75 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra, immediatamente dopo il perfezionamento delle deliberazioni con le quali si e' provveduto all' impegno, sulla base dei programmi o di progetti, anche in deroga alle norme regionali vigenti che disciplinano gli interventi stessi. L' Amministrazione regionale emette titolo di spesa a favore degli enti di cui al comma precedente per un' ulteriore quota pari al 15 per cento, su presentazione da parte degli enti del verbale di eseguita consegna dei lavori. Gli interessi maturati sulle somme trasferite ai sensi dei precedenti commi, sono depositati presso la tesoreria degli enti destinatari in appositi conti e possono essere utilizzati solo per le finalita' per le quali il contributo o finanziamento e' stato concesso. Gli enti beneficiari dei contributi o dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, alla scadenza dell' esercizio finanziario, nonche' ad ultimazione dell' opera, l' utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti dell' occupazione, dello sviluppo economico e dei servizi. All' ultimazione dell' opera l' Amministrazione regionale dispone il pagamento della quota a saldo. Decorsi due anni dalla data della prima erogazione dei fondi senza che l' ente abbia dato inizio ai lavori, e' facolta' dell' Amministrazione regionale revocare la concessione del contributo e del finanziamento e recuperare la relativa somma anche attraverso compensazione amministrativa. Le norme di cui sopra si applicano anche agli impegni assunti nell' esercizio 1981 nonche' a quelli assunti per gli esercizi precedenti ed afferenti somme iscritte nel conto dei residui passivi. Agli effetti delle verifiche di cui ai precedenti capoversi del presente articolo e del successivo articolo 19, l' Assessore al bilancio e alla programmazione - previa acquisizione di ogni elemento di cognizione, anche mediante la disposizione di appositi sopralluoghi - e' tenuto a riferire, trimestralmente, alla Giunta regionale sullo stato di erogazione dei fondi e degli effetti prodotti. Art. 19 Per il conseguimento delle finalita' previste al primo comma del precedente articolo 18 anche l' ordinazione della spesa relativa a contributi disposti a favore di soggetti privati per opere di investimento nel campo delle attivita' produttive puo', a richiesta degli interessati - ove le vigenti disposizioni nelle singole materie non prevedano procedure piu' sollecite - essere effettuata, nella misura del 50 per cento, all' atto dell' inizio lavori. Al fine di far luogo all' erogazione della spesa e' necessario che alla richiesta dell' interessato sia allegata la documentazione concernente l' avvenuta commissione e l' inizio dei lavori. Le somme ricevute sono soggette a restituzione nel caso in cui le opere, per le quali i contributi sono stati concessi, non vengano portate a compimento, con le modalita' previste nella concessione e nei termini di cui al successivo con gli interessi in misura corrispondente a quelli massimi che la Regione abbia diritto di percepire, secondo le convenzioni relative sulle giacenze presso la tesoreria regionale. I lavori - salvo speciali deroghe consentite dall' assessore regionale competente per la materia in relazione a cause di forza maggiore e comunque nel rispetto della normativa vigente - dovranno essere conclusi entro un anno dall' inizio dei lavori. Il saldo del contributo disposto sara' erogato alla conclusione dei lavori previo accertamento dell' Amministrazione regionale che, comunque, nel corso dell' esecuzione dell' opera puo' effettuare sopralluoghi e controlli per accertare la continuita' dei lavori e la corrispondenza degli stessi alle finalita' di legge. Le norme di cui sopra si applicano agli impegni assunti nell' esercizio 1981 nonche' a quelli assunti per gli esercizi precedenti ed afferenti somme iscritte nel conto dei residui passivi. Gli assessori competenti per le singole materie nell' ambito delle quali sono disposti ed erogati i contributi sono tenuti a riferire trimestralmente all' assessore al bilancio e alla programmazione per gli adempimenti di cui all' ultimo comma del precedente articolo 18. Art. 20 Per l' adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione relativi alla gestione di funzioni proprie della Regione, per i quali e' consentita la procedura prevista nel sesto comma dell' articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il Presidente della Giunta regionale delega gli assessori preposti ai rispettivi settori di spesa. Decorsi i trenta giorni dal perfezionamento degli atti d' impegno e liquidazione di cui al precedente comma, senza che risultino emessi i conseguenti titoli di spesa. E' facolta' dell' assessore al bilancio disporre d' ufficio con le modalita' di cui al secondo comma dell' articolo 22 della presente legge. Art. 21 Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio, e' consentito il pagamento di residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all' ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purche' il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso. Art. 22 Limitatamente all' esercizio finanziario 1981 e fino a quando non sara' adottato il regolamento di attuazione della legge di contabilita' regionale e completata meccanizzazione dei servizi di bilancio e ragioneria, i titoli di spesa dell' amministrazione centrale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, in deroga all' ultimo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, vengono emessi dagli assessorati competenti per materia e trasmessi all' assessorato al bilancio per gli adempimenti di riscontro, contabilizzazione ed inoltre alla tesoreria. La procedura prevista dall' ultimo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' applicabile per l' ordinazione della spesa relativamente ai titoli da emettere agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 della presente legge, senza far luogo alle richieste di cui al quinto comma dello stesso articolo 28 della citata legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977. Art. 23 Le domande per usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 7 febbraio 1981 concernente: << Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: " Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati" >> per l' anno 1980 possono essere presentate entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della legge citata. Entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale predispone ed il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi. Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981, Competenza. ATTO ALLEGATO Entrata (in milioni di lire) Avanzo di amministrazione L. 41.000. Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione ecc. L. 312.005. Titolo II Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ecc. L. 3.146.088. Titolo III Entrate derivanti da vendite patrimoniali ecc. L. 29.955. Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali ecc. L. 16.600. Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti ecc. L. 45.000. Titolo VI Entrate per contabilita' speciali L. 5.700. Totale complessivo entrata L. 3.596.348. Spesa (in milioni di lire) Titolo I - Spese correnti: // parte I: A) funzioni normali: prog. 1 L. 51.949, prog. 2 L. 2.636.080, prog. 3 L. 7.254, prog. 4 L. 16.795, prog. 5 L. 92.149; parte II L. 13.684; totale L. 2.817.911; // parte I: B) funzioni sviluppo: prog. 1 L. 9.979, prog. 2 L. 3.000, prog. 3 L. 3.313, prog. 4 L. 29.820, prog. 5 L. 3.800; parte II L. 0; totale L. 49.912; // totali: parte I: prog. 1 L. 61.928, prog. 2 L. 2.639.080, prog. 3 L 10.567, prog. 4 L. 46.615, prog. 5 L. 95.949; parte II L. 13.684; totale complessivo titolo I, spese correnti, L. 2.867.824. Titolo II - Spese in conto capitale: // parte I: A) funzioni normali: prog. 1 L. 24.698, prog. 2 L. 67.332, prog. 3 L. 18.558, prog. 4 L. 23.267, prog. 5 L. 0; parte II L. 0; totale L. 133.855; // parte I: B) funzioni sviluppo: prog. 1 L. 73.945, prog. 2 L. 362.252, prog. 3 L. 127.429, prog. 4 L. 24.586, prog. 5 L. 0; parte II L. 0; totale L. 588.212; // totali: parte I: prog. 1 L. 98.643, prog. 2 L. 429.584, prog. 3 L. 145.987, prog. 4 L. 47.853, prog. 5 L. 0; parte II L. 0; totale complessivo titolo II, spese in conto capitale, L. 722.067 Titolo III - Rimborso prestiti: // parte II: A) funzioni normali: L. 662; // parte II: B) funzioni sviluppo: L. 0; // totale complessivo titolo III, rimborso prestiti L. 662. Titolo IV - Contabilita' speciali: // parte II: A) funzioni normali L. 5.795; // parte II: B) funzioni di sviluppo L. 0; // totale complessivo titolo IV, contabilita' speciali, L. 5.795. Totale funzioni normali: // parte I: prog. 1 L. 76.647, prog. 2 L. 2.703.412, prog. 3 L. 25.812, prog. 4 L. 40.062, prog. 5 L. 92.149; parte II L. 20.141; totale L. 2.958.223. Totale funzioni sviluppo: // parte I: prog. 1 L. 83.925, prog. 2 L 365.252, prog. 3 L. 130.742, prog. 4 L. 54.406, prog. 5 L. 3.800; parte II L. 0; totale L. 638.125. Totale complessivo spesa: // parte I: prog. 1 L. 160.572, prog. 2 L. 3.068.664, prog. 3 L. 156.554, prog. 4 L. 94.468, prog. 5 L. 95.949; parte II L. 20.141; totale L. 3.596.348. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |