Disciplina e promozione delle manifestazioni Fieristiche nella RegioneLazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianatodel Lazio.

Numero della legge: 14
Data: 2 aprile 1991
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1991

L.R. 02 Aprile 1991, n. 14
Disciplina e promozione delle manifestazioni Fieristiche nella RegioneLazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianatodel Lazio.



Titolo I
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE



Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Finalita')

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre, ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalita' di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione, altresi', valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonche' favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.


Art. 2
(Definizione delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono cosi' definite:
a) fiere o mostre mercato;
b) mostre specializzate;
c) esposizioni.

2. Le fiere o mostre mercato sono le manifestazioni aperte al pubblico, riguardanti uno o piu' settori merceologici, nelle quali e' consentita la vendita dei prodotti esposti, sempreche' l'espositore sia in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, o sia preposto o gestore di un'azienda commerciale. Sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio gli artigiani e le industrie muniti della certificazione attestante l'appartenenza alla propria categoria, rilasciata dagli organi competenti. Sono ammessi ad esporre anche gli operatori economici e le industrie straniere sempreche' la qualifica attribuita alla manifestazione sia «nazionale» o «internazionale».

3. Le mostre specializzate sono le manifestazioni di un solo settore o piu' settori tra essi omogenei, alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati, anche stranieri, limitatamente alle manifestazioni con qualifica «nazionale» o «internazionale» e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali dei settori merceologici interessati. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni e' vietata la vendita diretta nonche' la consegna dei campioni esposti.

4. Le esposizioni sono le manifestazioni aventi finalita' di promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica senza una immediata commercializzazione dei prodotti.

5. Non rientrano nelle manifestazioni fieristiche quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1602, nonche' i convegni e le iniziative promozionali attuati da singoli operatori economici, o da imprese artigiane, anche in forma associata, diretti a promuovere la valorizzazione o la commercializzazione dei propri prodotti.


Art. 3
(Qualifica delle manifestazioni)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come «locali», «regionali», «nazionali», «internazionali», in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa e' rivolta, nonche' del numero e della provenienza degli espositori che vi partecipano.

2. La qualifica di cui al precedente comma e' conferita dall'autorita' competente in sede di concessione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 7, ad esclusione della qualifica «internazionale», che e' conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 53, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Possono essere riconosciute «regionali» le manifestazioni fieristiche gia' qualificate «locali» quando si sia registrata nelle due edizioni precedenti una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune ove si svolge l'iniziativa. Possono essere riconosciute «nazionali» le manifestazioni fieristiche gia' qualificate «regionali» quando si sia registrata nelle due edizioni, precedenti una partecipazione di espositori provenienti da altre regioni italiane in misura non inferiore al 50 per cento, sul totale degli espositori presenti, e comunque rilevante in riferimento al settore merceologico prevalente della mostra. La qualifica di «regionale» o di «nazionale» puo' essere conferita ad una manifestazione fieristica sin dalla prima edizione quando sia accertabile, in base alla documentazione prodotta, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma. Non puo' essere conferita la qualifica di «regionale» o «nazionale» quando per due edizioni successive siano venuti meno i citati requisiti.


Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE


Art. 4

(Enti organizzatori)

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate dai seguenti enti:
a) enti pubblici gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 giugno 1934, n. 1607, ed altri enti pubblici che abbiano tra i propri fini istituzionali l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che non perseguano fini di lucro;
b) enti pubblici territoriali singoli o associati;
c) enti privati iscritti all'albo regionale ai sensi del successivo articolo 5, che abbiano tra le finalita' statutarie l'organizzazione di manifestazioni fieristiche;
d) associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente alle manifestazioni fieristiche a carattere non ripetitivo.


Art. 5
(Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche)

1. E' istituito presso l'assessorato competente l'albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, in cui sono iscritti a domanda gli enti privati regolarmente costituiti che abbiano tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni e che abbiano sede legale o anche una sede secondaria nella Regione Lazio.

2. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, di una dettagliata relazione contenente dati sulla propria struttura organizzativa e sull'eventuale attivita' svolta, nonche' della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. L'iscrizione all'albo od il diniego all'iscrizione stessa sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunicata agli enti richiedenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione.

4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti privati organizzatori iscritti all'albo regionale di cui al presente articolo. A tal fine gli enti iscritti all'albo regionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.

5. Il Presidente della Giunta regionale puo' disporre con proprio decreto la cancellazione dall'albo qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente primo comma.


Art. 6
(Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche debbono essere autorizzate a norma dell'articolo 7 e sono svolte solo nel luogo, nei giorni e per i settori merceologici indicati nel calendario fieristico regionale della Regione Lazio.

2. L'autorizzazione alle manifestazioni fieristiche puo' essere concessa agli enti di cui al precedente articolo 4 e qualora sussistano le condizioni previste dal precedente articolo 2.

3. La durata di ciascuna manifestazione non puo' essere superiore a sedici giorni continuativi. Per comprovate esigenze puo' essere consentita dall'autorita' competente alla concessione dell'autorizzazione una durata maggiore della manifestazione, comunque non superiore a ventuno giorni continuativi dall'inizio della stessa.

4. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale piu' manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che l'autorita' competente alla concessione dell'autorizzazione deroghi, con provvedimento motivato, sentiti gli enti organizzatori.


Art. 7
(Modalita' per la concessione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «internazionali», «nazionali» e «regionali» e' concessa con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «locali» e' concessa dal comune ove si svolge la manifestazione fieristica entro il termine di cui al precedente comma. Copia del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa al competente assessorato della Regione Lazio, ai fini della formazione del calendario regionale, entro il 30 settembre dello stesso anno in cui sono state presentate le domande.


Art. 8
(Modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dal rappresentante legale degli enti organizzatori di cui al precedente articolo 4, debbono pervenire, a pena di irricevibilita', in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno solare precedente a quello di svolgimento della manifestazione, al competente assessorato della Regione Lazio, se trattasi di manifestazioni fieristiche «internazionali», «nazionali» e «regionali», ed al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche «locali».

2. Le domande, redatte in carta legale, debbono indicare:
a) la denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica, la sede legale, il recapito telefonico, il numero di partita IVA e, se trattasi di societa', il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il numero di iscrizione al tribunale civile, sezione commerciale;
b) se trattasi di una fiera o mostra mercato, di una mostra specializzata o di una esposizione;
c) la denominazione esatta della manifestazione;
d) le date di inizio e di chiusura della manifestazione;
e) la localita' ove si terra' la manifestazione;
f) i settori merceologici interessati, secondo quanto previsto nella tabella «A» allegata alla presente legge.

3. Alla domanda per la prima edizione devono essere allegati:
a) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica;
b) la relazione particolareggiata sulle finalita' perseguite;
c) il programma ed il regolamento della manifestazione fieristica;
d) lo schema di contratto ed il tariffario per la concessione delle aree espositive e dei servizi, se inclusi nelle tariffe di concessione delle aree espositive, specificando i servizi resi;
e) il piano finanziario dettagliato con indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni e delle quote di partecipazione degli espositori;
f) la dichiarazione delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgera' la manifestazione;
g) la documentazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) la dichiarazione di disponibilita' dell'area espositiva, rilasciata dal concedente, qualora l'ente Organizzatore non ne sia il proprietario;
i) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se trattasi di societa' commerciali.

4. Per la realizzazione di manifestazioni fieristiche successive alla prima, oltre agli allegati di cui al precedente terzo comma, deve essere presentato:
a) il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della edizione precedente, in cui siano evidenziati:
1) il numero degli espositori e la loro suddivisione per province, regioni o Stati di provenienza;
2) la indicazione in percentuale degli espositori nell'ambito delle seguenti categorie: produttori, grossisti, dettaglianti, agenti e rappresentanti di commercio, enti pubblici;
b) la copia del «borderau» dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione o la dichiarazione della gratuita' o su invito dell'accesso stesso.


Art. 9
(Calendario regionale)

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale delibera il calendario della Regione Lazio, formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche, suddivise per qualifica e per tipo, a norma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della presente legge, con indicazione, per ciascuna manifestazione, della denominazione, del luogo e del periodo di svolgimento, dei settori merceologici, dell'ente organizzatore e degli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. Il calendario regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 10
(Vigilanza)

1. L'ente che ha provveduto alla concessione dell'autorizzazione della manifestazione fieristica vigila sul regolare svolgimento della stessa. A tal fine puo' richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione mediante personale all'uopo incaricato.

2. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma si riscontrino inadempienza alle prescrizioni della presente legge o alle condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 11.


Art. 11
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge e' punito con chiusura della manifestazione, disposta dalle autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonche' con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni e per i due anni successivi non puo' essere autorizzato alla realizzazione di altre manifestazioni.

2. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in difformita' al provvedimento di autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo terzo comma, ovvero abbia incluso nella manifestazione espositori che non siano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 15 milioni, fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione, disposta dalla stessa autorita' competente a rilasciarla. In caso di recidiva gli enti di cui all'articolo 4 non possono essere autorizzati per un anno alla realizzazione di altre manifestazioni fieristiche.

3. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in localita' e con denominazione diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.

4. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano in conformita' alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonche' alle disposizioni statali vigenti in materia.



Titolo II
INTERVENTI REGIONALI


Capo I
INTERVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, AI CONVEGNI E ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI



Art. 12

(Individuazione degli interventi regionali)

1. La Regione per le finalita' di cui al precedente articolo 1 interviene mediante:
a) la concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche, nonche' per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;
b) la concessione di contributi per la partecipazione di enti a manifestazioni fieristiche che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.


Art. 13
(Criteri generali)

1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 si ha riguardo alla particolare utilita', opportunita', validita' ed al costo dell'iniziativa, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, nonche' alla categoria degli enti ammessi ad esporre, ai settori merceologici o ai comparti produttivi da incentivare, alla qualifica della manifestazione, alla zona in cui essa si svolge, all'ammontare dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

2. Nel settore dell'artigianato si ha inoltre riguardo, in via prioritaria, alle iniziative tendenti a:
a) sostenere la produzione delle imprese artigiane comprese nelle comunita' montane del Lazio;
b) tutelare la produzione delle imprese artigiane site nei centri storici;
c) incentivare le imprese artigiane costituite da giovani imprenditori;
d) valorizzare la produzione delle imprese artigiane ubicate nelle apposite aree attrezzate della Regione;
e) incentivare la partecipazione delle forme associative tra imprese artigiane a manifestazioni che si svolgono all'estero.

3. Per quanto riguarda i contributi per le manifestazioni all'estero si ha riguardo anche al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero ed alle intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 14, 15 e 16; per le voci di cui ai punti a) e b) del quarto comma dell'articolo 16 e limitatamente alle partecipazioni a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo puo' essere elevata fino al 100 per cento.


Capo II
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, CONVEGNI E INIZIATIVE PROMOZIONALI


Art. 14
(Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale)


1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale sono concessi agli enti di cui all'articolo 4 della presente legge, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13.

2. La misura del contributo e' rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:
a) area espositiva;
b) allestimenti generali della manifestazione fieristica (esclusi gli allestimenti per gli espositori);
c) servizi generali della manifestazione (pulizie, vigilanza, antincendio, sanitario, riscaldamento, elettrico per controllo impianti, organizzazione);
d) pubblicita' e spese tipografiche per la realizzazione di cataloghi o materiale da utilizzare durante lo svolgimento della manifestazione fieristica;
e) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva a fini di rappresentanza della Regione Lazio.


Art. 15
( Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato)

1. I contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13:
a) ad enti pubblici, anche in forma associata;
b) alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte nei relativi albi provinciali della Regione Lazio;
c) alle associazioni di categoria delle imprese artigiane;
d) a societa' od enti specializzati, nei vari settori d'intervento.

2. La misura del contributo e' rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:
a) eventuale area utilizzata;
b) allestimenti;
c) servizi generali del convegno o organizzazione dell'iniziativa promozionale;
d) pubblicita' e spese tipografiche. 3. I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi per i convegni che si svolgono nel territorio regionale e per le iniziative promozionali che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale.


Capo III
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ITALIA E ALL'ESTERO


Art. 16
(Criteri specifici)

1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, in Italia ed all'estero sono concessi ai seguenti enti regolarmente costituiti:
a) associazioni ovvero consorzi o societa' consortili i cui componenti abbiano sede legale nella Regione Lazio e siano per un numero non inferiore a 3/4, piccole e medie industrie, di cui almeno cinque appartenenti ad un settore omogeneo;
b) consorzi e societa' consortili composti da imprese artigiane, con sede legale nella Regione Lazio, in numero non inferiore a cinque, nonche' consorzi e societa' consortili costituite in forma di cooperative secondo quanto previsto dal primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale nella Regione Lazio.

2. Ai fini della concessione dei contributi la partecipazione di cui al precedente comma deve riguardare almeno tre piccole o medie industrie o imprese artigiane.

3. Ogni piccola o media industria o impresa artigiana, aderente alle associazioni o ai consorzi indicati al precedente primo comma, non puo' essere destinataria dei benefici per piu' di tre volte in un anno solare.

4. I contributi previsti nel presente articolo sono concessi nel rispetto dei criteri generali contenuti nel precedente articolo 13 e sono calcolati in base alle seguenti voci di spesa:
a) area espositiva (solo per le iniziative fuori del territorio regionale);
b) allestimento area espositiva;
c) trasporti;
d) pubblicita' e interpreti;
e) viaggi e pernottamenti per il personale strettamente necessario;
f) assistenza tecnica e promozione (redazione delle liste degli operatori; realizzazione e spedizione degli inviti; ricerca di mercato; relazioni conclusive tecnico-economiche delle manifestazioni).

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, le percentuali di contributo, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero delle aziende partecipanti nonche' al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi.


Capo IV
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI


Art. 17
(Termini e modalita' per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, fara' fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovra' essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avra' valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994.

2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi;
b) il preventivo dettagliato delle spese;
c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati;
d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;
f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente e' una societa' di persone o di capitali;
g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15;
h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;


Art. 18
(Termini e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio concede i contributi di cui al precedente articolo 12,nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' delle deliberazioni di cui al precedente comma viene comunicata ai richiedenti, a cura del competente assessorato regionale, l'esito delle domande presentate.

3. I beneficiari entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo,debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonche' tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo .

4. Entro novanta giorni successivi alla consegna della documentazione, di cui al precedente terzo comma, l'ufficio regionale competente provvede alla erogazione del contributo nei limiti previsti dal provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, puo' disporre, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fidejussione bancaria pari al valore della somma da erogare .


Art. 19
( Decadenza)

1. La mancata organizzazione o partecipazione alla manifestazione fieristica, al convegno o alla iniziativa promozionale comporta la decadenza dei contributi concessi.

2. I soggetti ai quali i contributi sono stati concessi, entro dieci giorni dalla sopraggiunta impossibilita di organizzare l'iniziativa o di partecipare alla stessa, debbono comunicare al competente assessorato della Regione Lazio i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata organizzazione o partecipazione.


Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 20

(Promozione pubblicitaria)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilita' degli appositi capitoli del bilancio regionale di cui al successivo articolo 21, puo' realizzare iniziative pubblicitarie, tendenti alla promozione ed alla conoscenza dell'attivita' fieristica e della produzione di beni e servizi della piccola e media industria e dell'artigianato laziale.


Art. 21
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 6.500.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dei seguenti capitoli:
cap. n. 03121 denominato: «Attivita' promozionale ed interventi a favore di manifestazioni fieristiche (articolo 1 della legge 1° marzo 1959, n. 133)» per L. 5.900.000.000;
cap. n. 03101 denominato: «Sussidi e premi volti a promuovere la partecipazione delle imprese artigiane del Lazio a fiere, mostre ed esposizioni e ad incentivare l'artigianato (legge 8 luglio 1950, n. 484)» per lire 600.000.000.

2. La spesa come sopra autorizzata, verra' utilizzata mediante l'istituzione dei seguenti capitoli:
cap. n. 04021 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche», con lo stanziamento di L. 4. 100.000.000; cap. n. 04022 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti da piccole e medie industrie a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia o all'estero», con lo stanziamento di lire 1.800.000.000;
cap. n. 03106 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di convegni nel territorio regionale nonche' di iniziative promozionali anche al di fuori del territorio regionale, in materia di artigianato», con lo stanziamento di L. 400.000.000;
cap. n. 03107 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero», con lo stanziamento di L. 200.000.000.

3. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare degli stanziamenti sara' determinato con legge di approvazione del bilancio regionale, subordinatamente alle disponibilita' dello stesso.


Art. 22
(Norme transitorie)

1. Si prescinde dall'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 5 per l'autorizzazione dell'effettuazione di manifestazioni fieristiche entro il 31 dicembre 1992.

2. Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 1991 restano ferme le autorizzazioni gia' deliberate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 gia' pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate, corredate della documentazione prevista nel precedente articolo 17, entro sessanta giorni dalla citata data, a pena di decadenza.

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 8, che concernono la richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di manifestazioni fieristiche da attuarsi nell'anno 1992, restano fissati al 30 giugno 1991, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.