L.R. 07 Marzo 1983, n. 15 |
Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, concernente: Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l' iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unita' sanitarie locali.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1983, n. 9) Art. 1 La lettera a) dell' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e' sostituita dalla seguente: << a) enti ospedalieri con esclusione dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati ai servizi igienici o sanitari e non inerenti comunque a funzioni in materia igienica o sanitaria >>. Art. 2 Il primo e secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale n. 100 del 1979 sono sostituiti dai seguenti: << Il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico dei cessati enti ospedalieri la cui gestione e' stata trasferita alle amministrazioni comunali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e' distaccato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali presso i comuni nel cui territorio sono ubicati i servizi farmaceutici per essere utilizzato ad assicurare la continuita' dei servizi medesimi. I provvedimenti di distacco, disposti su richiesta dei comuni, possono essere adottati fino all' entrata in vigore delle piante organiche di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La posizione di distacco non pregiudica l' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario ne' prefigura un assetto giuridico di vantaggio per gli operatori ne' comporta l' attribuzione di alcuna indennita', emolumento o compenso aggiuntivo. Al personale indicato nei precedenti commi, in servizio alla data del 30 settembre 1980, e' fatta salva la facolta' di formulare apposita istanza, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per essere trasferito ai comuni nell' ambito del servizio farmaceutico presso cui e' attuata la posizione del distacco. L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici dei comuni di cui al precedente comma sara' effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna enti locali - previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con l' osservanza dei principi del riconoscimento dell' anzianita' di servizio e fermo restando l' eventuale mantenimento ad personam di trattamenti economici superiori in godimento >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |