L.R. 28 Gennaio 1984, n. 7 |
Contratto di lavoro 1983/ 1985 dei dipendenti regionali.Secondo acconto.
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(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1984, n. 4) Art. 1 Al personale regionale, ivi compreso il personale con rapporto a tempo determinato cui si applica il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali nonche' quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all' inquadramento nei ruoli regionali, e' concesso con decorrenza dal 1° gennaio 1984, un ulteriore acconto sul beneficio contrattuale, di importo pari a quello fissato con legge regionale 31 agosto 1983, n. 56. A contratto definito ed introdotto con legge nell' ordinamento regionale, si procedera' ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale. Art. 2 Gli acconti sono sottoposti allo stesso regime dello stipendio. Sono inoltre da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza. Art. 3 Per l' attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di L. 2.425.850.000 che gravera' sul corrispondente capitolo n. 25205 del bilancio di previsione regionale per l' anno 1984, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci regionali. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |