L.R. 02 Aprile 2007, n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina delle università popolari
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO
Art. 1 1. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato. Art. 2 (Università popolari) 1. Si definiscono Università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile. 2. Le Università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità. 3. Le Università popolari, in raccordo con le Università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell’educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio–culturale, agevolandone l’integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione. 4. La Regione inserisce nell’Albo previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Università della terza età), le Università popolari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e verifica periodicamente il permanere degli stessi. Art. 3 (Forme di sostegno) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private. 2. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività delle Università popolari, sedi ed attrezzature proprie. Art. 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1. Per accedere ai contributi regionali di cui all’articolo 3 i soggetti interessati devono:
b) svolgere da almeno due anni una regolare attività costituita da cicli di lezioni e/o seminari e/o laboratori e/o corsi e/o attività parallele; c) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività; d) appartenere ad una struttura federativa operante a livello nazionale; e) riservare parte dell’attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Lazio. Art. 5 (Corsi e programmi) 1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore. 2. Al termine dell’anno accademico, le Università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi. Art. 6 (Accesso ai corsi) 1. L’iscrizione alle Università popolari è libera, in conformità ai relativi statuti. 2. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento, da parte dei soci, delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti. 3. Il versamento della quota associativa può essere oggetto di esenzione nei casi di indigenza da parte dei fruitori, in conformità agli statuti ed ai regolamenti associativi.
Art. 7 1. Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. 2. Alle domande, pena l’inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
b) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa; c) relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario; d) indicazione delle strutture utilizzate, quali ufficio di segreteria, aule, palestre, laboratori; e) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative. 3. La Giunta regionale delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando gli stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonché al numero degli iscritti e frequentanti. In caso di mancata realizzazione delle attività, il direttore regionale della formazione, previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dalla Università, può disporre la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Art. 8 (Disposizione transitoria) 1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all’articolo 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. Art. 9 (Disposizione finanziaria) Articolo 9 Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 2 aprile 2007 Marrazzo |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |