L.R. 26 Gennaio 1973, n. 2 |
Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all' art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
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Art. 1 Per l' attuazione degli interventi previsti dall' art. 11 della legge 27-10-1966 n. 910, e' autorizzata per l' esercizio finanziario 1972, la spesa di Lire 550.000.000 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Lazio di prestiti di conduzione per gli scopi di cui all' art. 2, n. 1 della legge 5-7-1928 n. 1760 ed al tasso d' interesse del 3%. I prestiti sono accordati con priorita' alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli e associati. Art. 2 Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall' istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente art. 1. Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformita' a quanto previsto dal successivo art. 3, sara' corrisposto in semestralita' o annualita' anticipate e sull' importo attribuito a ciascun istituto od ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima del 50%. Art. 3 Il concorso della Regione di cui al precedente articolo della presente legge, e' concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente, conforme a quanto previsto all' art. 34 della legge 2-6-1961 n. 454. Art. 4 Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto dell' Assessore per l' Agricoltura sulla base di appositi rendiconti prodotti dall' istituto od ente finanziatore muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l' istituto od ente medesimo responsabile dell' impiego, in conformita' al precedente articolo, delle somme erogate. Art. 5 I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di cui all' articolo 56 della legge 27-10-1966 n. 910 sino all' ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva. Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all' atto della prima amministrazione, sull' importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia. Art. 6 Alla operazione di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2-6-1961, n. 454 e 27-10- 1966, n. 910 e successive. Art. 7 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge previsto in L. 550.000.000 si fara' fronte mediante prelevamento dal cap. 85/01: "fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall' esercizio delle funzioni trasferite nonche' agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1972. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |