L.R. 26 Marzo 1998, n. 10 |
Interpretazione autentica della'articolo 3 della legge regionale 5 Aprile 1988, N. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 Marzo 1996, N. 10 concernenti "determinazione della diaria e rimborsi spese ai Consiglieri Regionali" - attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera B) del D.LGS. 2 settembre 1997, N. 314"
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Art. 1 1. Per le somme erogate ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 si da' attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera b) e nell'articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |