L.R. 22 Luglio 1991, n. 29 |
Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualificafunzionale del ruolo del personale degli uffici regionali.
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Art. 1 1. Le dotazioni organiche, stabilite dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31, della III, IV e V qualifica funzionale sono cosi' modificate: III qualifica funzionale - operatore: da n. 300 a n. 225; IV qualifica funzionale - esecutore: da n. 750 a n. 810; V qualifica funzionale - collaboratore professionale: da n. 50 a n. 65. 2. I sessanta posti aumentati nella IV qualifica funzionale ed i quindici posti aumentati nella V qualifica funzionale ai sensi del precedente comma, sono destinati rispettivamente al profilo professionale di autista meccanico e di autista meccanico specializzato dell'area dei servizi ausiliari come previsto dall'allegato A della legge regionale 5 maggio 1990 n. 41. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |