L.R. 01 Agosto 1988, n. 46 |
Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983,n. 17, sostitutivo dell' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio1979, n. 7 "Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo dellameccanizzazione agricola".
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(Pubblicato nel B.U. 20 agosto 1988, n.23) Art. 1 1. L' articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, e' sostituito come segue: << Art. 7 1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralita' od annualita' costanti posticipate, e verranno corrisposte, agli istituti di credito od enti appositamente convenzionati con la Regione Lazio, in unica soluzione, scontate al tasso di attualizzazione, risultante pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria, indicato nel relativo decreto ministeriale in vigore al momento del perfezionamento dell' operazione di credito >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |