SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Requisiti delle strutture e dei servizi
Art. 3 Autorizzazione, accreditamento e comunicazione di inizio attività
Art. 4 Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale
Art. 5 Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale
Art. 6 Case famiglia protette
Art. 7 Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso
Art. 8 Programmi per la semiautonomia e la coabitazione
Art. 9 Servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna
Art. 10 Centro diurno
Art. 11 Servizi per la vacanza
Art. 12 Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale
Art. 13 Alloggi assistiti
Art. 14 Promozione del servizio di badante di condominio
Art. 15 Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati
Art. 16 Vigilanza
Art. 17 Sanzioni amministrative
Art. 18 Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Abrogazioni
Art. 20 Disposizioni finanziarie
Art. 21 Entrata in vigore
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in conformità ai principi previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, riconosce la centralità della persona all’interno del sistema integrato degli interventi socioassistenziali, promuove il suo benessere e, al fine di superare una concezione frammentata dei servizi sociali, favorisce la presa in carico integrata e garantisce adeguati e omogenei livelli di erogazione dei servizi sociali in tutto il territorio regionale.
Art. 2
(Requisiti delle strutture e dei servizi)
1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una o più deliberazioni, adottate su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua e definisce:
a) i requisiti, anche strutturali e organizzativi, i criteri e le modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, previsti dagli articoli 3, comma 6, 4, 5, 6 e 7;
b) i requisiti, anche strutturali e organizzativi, per il funzionamento dei servizi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali previsti nell’articolo 15;
c) nuove tipologie di strutture e servizi socioassistenziali multiutenza e polifunzionali, anche a carattere sperimentale e di interesse regionale.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate sentiti i distretti sociosanitari, gli organismi rappresentativi del Terzo settore, le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui alla legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale) e la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap) e successive modifiche.
3. Le strutture di cui alla presente legge sono ubicate, di norma, in aree dotate di servizi di prossimità, in assenza dei quali i soggetti gestori favoriscono l’attivazione di adeguati servizi di trasporto anche mediante appositi accordi con gli enti locali, gli enti del Terzo settore o le altre realtà del territorio.
Art. 3
(Autorizzazione, accreditamento e comunicazione di inizio attività)
1. L’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture socioassistenziali previste al comma 6 e agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono rilasciati dai comuni, singoli o associati, che operano negli ambiti territoriali ottimali previsti dall’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), in base ai requisiti strutturali e organizzativi, differenziati per tipologia d’utenza, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi del comma 1 sono valide per dieci anni.
3. Il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento avviene anche in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
4. Le strutture residenziali e semiresidenziali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, titolari di autorizzazione, possono stipulare contratti con il sistema pubblico, se accreditate e iscritte negli elenchi regionali previsti dall’articolo 15.
5. L’accreditamento presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali, anche a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai distretti sociosanitari agli aventi diritto. Nel caso di titoli di acquisto rilasciati dai distretti sociosanitari agli aventi diritto, i medesimi possono scegliere il soggetto accreditato compatibilmente con le disponibilità dello stesso.
6. Le strutture antiviolenza che erogano prestazioni a ciclo residenziale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, sono soggette ad autorizzazione e accreditamento secondo le procedure previste dalla presente legge e nel rispetto dei requisiti minimi di funzionamento previsti dall’Intesa, sancita ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022) e successive modifiche.
7. I servizi socioassistenziali previsti agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non necessitano di autorizzazione al funzionamento, ma di comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto al comma 1, anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali previsti dall’articolo 15.
8. L’azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui sono ubicate le strutture previste all’articolo 2 rilascia il parere igienico-sanitario.
9. La Regione procede all’accreditamento di soggetti, pubblici o privati, per le strutture e i servizi socioassistenziali previsti all’articolo 2, comma 1, lettera c).
10. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, nel caso di accreditamento delle strutture previste all’articolo 2, comma 1, lettera c), individua l’azienda sanitaria locale competente a rilasciare il parere igienico-sanitario.
Art. 4
(Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale)
1. Le strutture socioassistenziali a ciclo residenziale sono:
a) strutture di tipo familiare in possesso dei requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, capaci di accogliere fino ad un massimo di otto persone in condizioni di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
b) strutture a carattere comunitario caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad accogliere fino ad un massimo di venti persone in condizione di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
c) strutture a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad accogliere non più di sessanta persone anziane.
2. Le strutture di cui al comma 1 erogano prestazioni socioassistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, a persone con disabilità, a persone con disagio psichico, a persone anziane e a persone con problematiche sociali prive del necessario supporto familiare, compresi i nuclei monogenitoriali con figli minori, nonché le donne gestanti in situazione di disagio sociale.
3. Le strutture di cui al comma 1 consentono agli ospiti di:
a) ricevere visite programmate da parte di familiari, amici e conoscenti, nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura;
b) far visita a familiari o conoscenti, anche per partecipare ad attività sociali, culturali e religiose o per altre esigenze personali.
4. La disciplina delle visite e dei permessi d’uscita per gli ospiti è contenuta nella carta dei servizi di cui all’articolo 57 della l.r. 11/2016.
5. Nelle strutture di cui al comma 1 è disposta l’accoglienza anche di persone non autosufficienti che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata, per le quali è garantita l’erogazione di prestazioni afferenti all’area sanitaria, ai sensi degli articoli 21 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), previa valutazione dell’unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale prevista all’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), costituita nell’ambito del Punto unico di accesso (PUA), nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della necessità di adeguati standard di personale in relazione al livello di non autosufficienza degli utenti, anche avvalendosi dello strumento del budget di salute previsto dall’articolo 53 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.
6. L’assistenza prevista al comma 5 può essere anche temporanea e programmata per sostenere il completamento di programmi riabilitativi, nell’ambito delle dimissioni protette previste dall’articolo 1, comma 170, lettera c), della l. 234/2021 o per la riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e determinati periodi.
7. Le prestazioni sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali sono garantite nelle forme previste per l’assistenza domiciliare integrata, anche avvalendosi del budget di salute, previa valutazione dell’unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale.
8. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1, nel rispetto dei profili professionali previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati all’erogazione delle prestazioni sanitarie previste al comma 7, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l’Assessore competente in materia di sanità, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1 possono, altresì, erogare prestazioni socioassistenziali domiciliari, previa acquisizione di specifica autorizzazione secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale)
1. Le strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale garantiscono ospitalità di tipo diurno attraverso apposite strutture, all’interno o anche in collegamento con quelle a ciclo residenziale previste dall’articolo 4 e sono caratterizzate da un diverso grado di intensità assistenziale in funzione dei bisogni dell’utenza.
2. Per l’ospitalità di tipo diurno, le strutture previste al comma 1 possono avere una capacità ricettiva fino ad un massimo di trenta persone e devono assicurare:
a) la somministrazione dei pasti;
b) l’assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
c) le adeguate attività ricreative, educative, culturali e aggregative, anche in contesti innovativi e sperimentali, fruibili dagli utenti della struttura in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia delle medesime, con la cittadinanza attiva e con la comunità territoriale, al fine di promuovere l’inclusione sociale.
3. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1 possono, altresì, erogare prestazioni socioassistenziali domiciliari, previa acquisizione di specifica autorizzazione secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Case famiglia protette)
1. La Regione riconosce le case famiglia protette di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) e al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013 (Requisiti delle case famiglia protette) come strutture residenziali di interesse regionale, destinate alle persone individuate dalla normativa vigente in materia.
2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all’articolo 2, comma 1, definisce gli ulteriori requisiti rispetto a quelli individuati dal decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013.
3. La Regione, per la gestione del servizio, può avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP) e successive modifiche.
Art. 7
(Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso)
1. Il servizio per la reintegrazione familiare, sociale e lavorativa del paziente post-comatoso è un servizio di interesse regionale che può essere erogato, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, operanti nel settore di riferimento, presso strutture socioassistenziali polifunzionali.
2. Ai fini della presente legge per paziente post-comatoso, si intende la persona che ha superato la fase acuta del coma e che presenta ancora deficit neurologici e funzionali, sebbene non necessiti più di ricovero in strutture sanitarie.
3. Il servizio, previsto nel comma 1, è svolto presso strutture socioassistenziali e consiste in prestazioni di tipo residenziale o semiresidenziale, con l’obiettivo di sostenere il paziente e, ove esistente, un suo familiare o caregiver al momento della dimissione dalla struttura sanitaria e assisterlo nella successiva fase di reintegrazione.
4. Per la gestione del servizio la Regione può avvalersi delle ASP di cui alla l.r. 2/2019.
Art. 8
(Programmi per la semiautonomia e la coabitazione)
1. I programmi per la semiautonomia, di seguito denominati programmi, offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all’autonomia personale, sociale e lavorativa a persone in condizioni di fragilità e disagio sociale, prive di adeguato supporto familiare, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa e comunque prese in carico dai servizi sociali sulla base di un piano personalizzato di assistenza.
2. I programmi sono svolti, in particolare, in favore di:
a) persone con disabilità, comprese quelle previste negli interventi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;
b) persone anziane non autosufficienti per gli interventi previsti nell’articolo 1, comma 162, lettera a), della l. 234/2021;
c) persone anziane per un modello di coabitazione che sostenga l’invecchiamento attivo degli ospiti, la loro autodeterminazione e la condivisione di un contesto familiare e per lo sviluppo di nuove forme di coabitazione solidale domiciliare e di coabitazione intergenerazionale ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);
d) persone in condizione di grave marginalità per interventi legati, in particolare, alla condizione abitativa;
e) persone neomaggiorenni già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie;
f) famiglie mono genitoriali con figli minori in carico ai servizi sociali;
g) persone in situazione di disagio sociale, comprese le vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;
h) persone con patologie psichiatriche stabilizzate.
3. I programmi sono svolti in strutture con le caratteristiche di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei, complementari o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana.
4. I programmi possono essere realizzati anche in condomini solidali che costituiscono un modello abitativo basato sulla condivisione di spazi, risorse e servizi tra i residenti, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale delle persone in condizioni di fragilità e creare comunità più coese, sostenibili e con un forte senso di supporto reciproco, favorendo un modello di vicinato più collaborativo rispetto al condominio tradizionale.
5. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le case di civile abitazione e quelli relativi all’accessibilità, in relazione anche all’utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti con soluzioni domotiche e tecnologiche relative alla loro sicurezza e autonomia e che favoriscano la continuità delle relazioni personali, i programmi sono soggetti alla comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1.
Art. 9
(Servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna)
1. I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare.
2. I servizi previsti nel comma 1 offrono, separatamente o contestualmente, vitto e alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedere a sé stesse e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato per l’inserimento in un percorso assistenziale e di reinserimento sociale che prevede un successivo affidamento ad altri servizi.
3. I servizi previsti nel comma 1 assicurano interventi finalizzati a:
a) promuovere l’incontro e la presa in carico di persone con grave disagio economico e sociale, con lo scopo anche di farsi carico dei loro bisogni inespressi;
b) consentire di intercettare nuove forme di disagio e di elaborare nuove modalità di intervento;
c) favorire momenti di incontro e di dialogo attraverso i quali la persona riscopre la capacità di relazione e di fiducia nell’altro;
d) assicurare la formazione e l’aggiornamento costante di operatori e volontari affinché acquisiscano competenze specifiche nella gestione della grave marginalità e nella dimensione della solidarietà;
e) promuovere attività di sensibilizzazione del territorio sui temi legati all’inclusione sociale e all’importanza dell’integrazione;
f) promuovere le azioni coordinate fra i vari centri di accoglienza notturna e gli enti del Terzo settore che offrono servizi di mediazione culturale, linguistica e orientamento legale per immigrati e senza fissa dimora.
4. Le attività inerenti ai servizi previsti al comma 1 sono organizzate in locali idonei, che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.
5. Per il funzionamento dei servizi previsti al comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l’inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell’articolo 3, comma 1, per l’esercizio della funzione di vigilanza e per l’assolvimento degli obblighi di iscrizione agli elenchi regionali previsti all’articolo 15.
6. L’erogazione di servizi essenziali a bassa soglia, per un periodo di tempo limitato, in favore delle persone e delle famiglie che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di grave deprivazione in strutture di prima accoglienza non rientranti nelle tipologie previste nel comma 1, non necessita di preventiva autorizzazione, ma di comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto nell’articolo 3, comma 1, per l’esercizio della funzione di vigilanza e per l’assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti all’articolo 15.
Art. 10
(Centro diurno)
1. Il centro diurno eroga un servizio di tipo aperto finalizzato al sostegno, alla socializzazione e all’aggregazione di soggetti in età evolutiva o in condizione di fragilità sociale, comprese le persone con disabilità, non autosufficienti o con disagio psichico.
2. Il centro diurno può essere collegato con altri servizi del territorio e offrire anche prestazioni di supporto all’assistenza domiciliare.
3. Il centro diurno è organizzato in locali idonei che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.
4. Per il funzionamento del centro diurno, il soggetto gestore deve comunicare l’inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto all’articolo 3, comma 1, per l’esercizio della funzione di vigilanza e per l’assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell’articolo 15.
Art. 11
(Servizi per la vacanza)
1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in condizione di fragilità sociale, compresi i soggetti in età evolutiva, in carico ai servizi sociali per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo.
2. I servizi previsti nel comma 1 sono rivolti anche a persone con disabilità, persone con disagio psichico e persone anziane non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.
3. I servizi previsti nel comma 1 sono organizzati in locali idonei, che rispettano i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità e possono essere collegati con altre strutture e servizi sociali del territorio.
4. I servizi previsti al comma 1 possono essere erogati in strutture quali alberghi, campeggi, residence, centri agrituristici, comunità, istituzioni scolastiche autorizzate al funzionamento, secondo la rispettiva normativa di settore.
5. Per il funzionamento dei servizi previsti nel comma 1 il soggetto gestore deve comunicare l’inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1, per l’esercizio della funzione di vigilanza e per l’assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell’articolo 15.
Art. 12
(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale)
1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale è un servizio che affronta l’emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile ed è rivolto a persone che, per situazioni contingenti, sono sprovviste dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.
2. Il servizio previsto nel comma 1 è strettamente collegato con i servizi sociali territoriali ed è svolto in collegamento con il Numero unico di emergenza europeo (NUE) previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 17 gennaio 2025 (Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112»).
3. Per il funzionamento del servizio previsto nel comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l’inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1, per l’esercizio della funzione di vigilanza e per l’assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell’articolo 15.
Art. 13
(Alloggi assistiti)
1. Gli alloggi assistiti sono unità abitative autonome, dotate dei requisiti previsti per le case di civile abitazione, inserite in complessi residenziali o in edifici dedicati, dove persone anziane e persone in condizione di fragilità, che non necessitano di particolare assistenza, risiedono sulla base di un regolare contratto di locazione abitativa, fruendo al contempo di servizi di assistenza, vigilanza, socializzazione e domotica assistiva erogati da un soggetto gestore dei servizi, distinto o coincidente con il locatore.
2. Gli alloggi assistiti garantiscono le seguenti prestazioni minime obbligatorie:
a) servizio di portierato con reperibilità H 24 e presenza fisica per almeno dodici ore diurne;
b) sistema di chiamata di emergenza e di teleassistenza;
c) coordinamento con i medici di medicina generale e con i servizi sanitari territoriali, compresa la centrale operativa territoriale competente.
3. Gli alloggi assistiti, di norma, hanno spazi comuni attrezzati per la socializzazione e le attività ricreative, nonché dotazione minima di domotica assistiva per la sicurezza e il supporto all’autonomia del residente.
4. Il soggetto gestore dei servizi di assistenza adotta e rende pubblica la carta dei servizi che riporta in modo chiaro e accessibile, in particolare, la descrizione delle prestazioni erogate, i costi a carico del residente, le modalità di accesso e di recesso e le procedure di reclamo.
Art. 14
(Promozione del servizio di badante di condominio)
1. La Regione, al fine di contrastare l’isolamento sociale e favorire forme di assistenza di comunità, promuove il servizio di badante di condominio.
2. Ai fini della presente legge per badante di condominio, si intende una figura che, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di settore, presta attività di accudimento, sorveglianza e supporto, in favore di persone anziane autosufficienti e nuclei familiari che vivono nello stesso condominio o in unità abitative limitrofe, previa sottoscrizione di apposito contratto o accordo tra le parti.
3. Il servizio è finalizzato a:
a) fornire supporto nelle attività e nella gestione della vita quotidiana;
b) fornire aiuto nella mobilità domestica e nell’accompagnamento esterno;
c) monitorare le condizioni generali di salute e segnalare le criticità;
d) garantire un supporto relazionale e il contrasto alla solitudine;
e) fornire supporto nella gestione di piccole commissioni e bisogni quotidiani.
Art. 15
(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)
1. Per concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, previsto dall’articolo 49 della l.r. 11/2016 e successive modifiche, e garantire un’adeguata consultazione e informazione agli utenti, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia di inclusione sociale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con deliberazione adottata, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le informazioni e i dati che gli elenchi devono contenere, in particolare:
a) la tipologia dei dati da acquisire riguardanti la struttura, con la denominazione, i servizi erogati, l’ubicazione, la sede legale e amministrativa, il legale rappresentante, il soggetto gestore, il proprietario, la ricettività, il numero degli operatori, la tipologia contrattuale, il rapporto operatori/utenti, come previsto dal provvedimento di autorizzazione o dalla comunicazione di inizio attività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento, gli estremi della comunicazione di inizio attività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l’accreditamento e quelli relativi all’esercizio della vigilanza e alla comminazione di eventuali sanzioni;
b) le modalità per la raccolta, l’elaborazione dei dati e la relativa consultazione.
3. Al fine di evitare duplicazioni e aggravio degli oneri amministrativi, i flussi informativi verso la Regione di cui al presente articolo sono organizzati mediante sistemi informativi digitali integrati che valorizzano i dati già trasmessi dalle strutture, di norma trimestralmente, ai comuni, ai municipi e agli ambiti territoriali sociali.
4. L’iscrizione negli elenchi è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici e comporta l’obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione negli elenchi.
5. L’iscrizione negli elenchi avviene su richiesta del soggetto gestore nel caso di strutture e di servizi soggetti a comunicazione di inizio attività ovvero da parte del soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1, per le strutture soggette ad autorizzazione.
6. La mancata iscrizione negli elenchi da parte del soggetto gestore comporta, previa diffida da parte degli enti che esercitano la vigilanza, la sospensione del servizio.
7. Il soggetto giuridico competente, previsto all’articolo 3, comma 1, trasmette annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e pubblica sui propri siti istituzionali, in forma anonima, le liste d’attesa relative all’accesso alle strutture e ai servizi previsti dalla presente legge.
Art. 16
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulle strutture e sui servizi della presente legge, nonché sulla permanenza dei requisiti necessari all’esercizio delle attività autorizzate o per le quali è avvenuta la comunicazione di inizio attività, è esercitata dal soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1, che si avvale, per gli aspetti di natura sanitaria in materia di sicurezza, igiene e sanità, dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
2. Le aziende sanitarie locali svolgono, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto.
3. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitata dalle unità di valutazione multiprofessionali e multidisciplinari, istituite in ogni ambito territoriale sociale, ai sensi della normativa vigente.
4. L’attività di vigilanza si esercita mediante almeno due ispezioni annuali, senza preavviso, con lo scopo di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture, il benessere degli utenti e l’effettiva attuazione dei piani personalizzati di assistenza.
5. Il soggetto giuridico competente previsto nell’articolo 3, comma 1, invia annualmente alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull’attività di vigilanza effettuata.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, la Regione si riserva di effettuare sopralluoghi ogni volta ne ravvisi l’opportunità.
Art. 17
(Sanzioni amministrative)
1. Qualora siano riscontrate irregolarità, il soggetto giuridico competente previsto dall’articolo 3, comma 1, diffida il soggetto autorizzato delle strutture previste dagli articoli 3, comma 6, 4, 5, 6 e 7 o il soggetto che eroga i servizi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 a provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento sanzionatorio di chiusura perde efficacia a seguito dell’accertamento della rimozione delle cause che l’hanno determinato.
2. Nelle ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il soggetto giuridico competente previsto nell’articolo 3, comma 1, dispone la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività e applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00.
3. Nelle ipotesi di esercizio di attività e apertura delle strutture previste nella presente legge, in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00 e la chiusura dell’attività.
4. Nell’ipotesi di sospensione dell’attività delle strutture o di prestazione dei servizi per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al soggetto giuridico competente, previsto nell’articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 2.500,00 e un massimo di euro 10.000,00.
5. La chiusura dell’attività nelle ipotesi previste nei commi 1, 2 e 3, viene disposta dal soggetto giuridico competente previsto all’articolo 3, comma 1, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali adeguate alla loro condizione, nel rispetto del piano personalizzato di assistenza.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall’articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture e dei servizi stabilite in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e dell’articolo 32 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall’articolo 2, comma 1, i soggetti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali già autorizzati ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare una nuova richiesta di autorizzazione al funzionamento secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), già autorizzate ai sensi della l.r. 41/2003, le deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 1, possono stabilire appositi requisiti strutturali e organizzativi anche in deroga alla capacità ricettiva.
Art. 19
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 18, sono abrogati:
a) la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;
b) gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 49, comma 4, lettera c bis), 59, 69 e 72, comma 1, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);
c) l’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32, relativo alla proroga del termine dell’articolo 14 della l.r. 41/2003;
d) l’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche alla l.r. 41/2003;
e) l’articolo 14, comma 11, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 41/2003;
f) l’articolo 3, comma 58, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a modifiche alla l.r. 41/2003;
g) l’articolo 13, comma 1, lettera l), numero 2), e comma 2 e articolo 32 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali);
h) gli articoli 36 e 46 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie).
Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione della presente legge, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 15, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 7, concernenti il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziate nell’ambito dell’apposita voce di spesa istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità nel triennio 2026-2028. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 15 concernenti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede con le risorse già impegnate con determinazione dirigenziale 3 novembre 2025, n. G14477 e destinate alle medesime finalità, pari a complessivi euro 2.499.355,05, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nell’ambito delle voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente, per complessivi euro 1.869.355,05 e in conto capitale, per complessivi euro 630.000,00, iscritte nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, relative al fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Per le annualità successive al 2027, ferme restando le eventuali e ulteriori risorse assegnate alla Regione a valere sul fondo predetto, alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 possono concorrere le risorse autorizzate ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.