Promozione delle iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la conoscenza e diffusione del suo pensiero
SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito territoriale
Art. 3 Iniziative ammesse ai contributi
Art. 4 Destinatari dei contributi
Art. 5 Modalità di concessione dei contributi
Art. 6 Disposizioni finanziarie
Art. 7 Entrata in vigore
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dalla legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi) e successive modifiche, concorre alla realizzazione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, con iniziative di rilevanza regionale nei settori culturale, sociale e turistico.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, altresì, la conoscenza e la diffusione del pensiero e dell’opera nonché dell’eredità culturale e spirituale di San Francesco d’Assisi.
Art. 2
(Ambito territoriale)
1. La presente legge si applica alle iniziative connesse alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi realizzate nel territorio della Regione Lazio.
Art. 3
(Iniziative ammesse ai contributi)
1. Sono ammesse ai contributi di cui all’articolo 4 le iniziative di carattere religioso, culturale, sociale, turistico e ambientale, coerenti con le finalità di cui all’articolo 1 e realizzate nell’ambito territoriale dell’articolo 2.
2. Tra le iniziative ammesse ai contributi rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) iniziative volte a favorire la partecipazione attiva, l’inclusione e il coinvolgimento delle comunità locali;
b) progetti di promozione culturale e territoriale e di sensibilizzazione sui valori connessi alla figura di San Francesco d’Assisi;
c) iniziative di valorizzazione ambientale e di promozione turistica dei cammini e dei luoghi connessi alla figura di San Francesco d’Assisi;
d) manifestazioni, eventi e attività di carattere culturale, tradizionale e religioso riferiti alla ricorrenza celebrativa;
e) mostre, conferenze, dibattiti, convegni e altre iniziative di approfondimento tematico, volti a far conoscere e diffondere il pensiero di San Francesco d’Assisi.
Art. 4
(Destinatari dei contributi)
1. La Regione concede contributi per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3, secondo quanto previsto all’articolo 5.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, purché aventi sede legale o operativa nel territorio regionale e costituiti da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) gli enti locali, in forma singola o associata;
b) gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche;
c) le associazioni e le fondazioni di cui all’articolo 14 del codice civile, non iscritte al RUNTS, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
d) i comitati di cui all’articolo 39 del codice civile, non iscritti al RUNTS, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
e) gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
3. L’ammissibilità ai contributi è subordinata alla realizzazione delle iniziative nell’ambito territoriale di cui all’articolo 2.
Art. 5
(Modalità di concessione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione delle relative domande
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per le attività relative alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.