"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003".

Numero della legge: 45
Data: 31 dicembre 2002
Numero BUR: 1 S.O. 7
Data BUR: 10/01/2003

L.R. 31 Dicembre 2002, n. 45
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:

Art. 1
(Autorizzazione all’esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2003, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2003, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni
2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.
3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.



Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.






La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 31 dicembre 2002

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.