L.R. 31 Dicembre 2002, n. 45 |
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio) 1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2003, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2003, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 31 dicembre 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |