Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento

Numero della legge: 4
Data: 11 febbraio 2026
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/02/2026

SOMMARIO

Art. 1  Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Interventi e misure

Art. 5 Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione e formazione, universitari

Art. 6  Interventi formativi nelle strutture sanitarie

Art. 7 Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione

Art. 8 Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione

Art. 9 Misure educative e didattiche di supporto

Art. 10   Contributi

Art. 11   Misure per il reclutamento del personale

Art. 12   Programma triennale per i DSA

Art. 13   Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA

Art. 14   Disposizione finale

Art. 15   Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 16   Disposizioni finanziarie

Art. 17   Entrata in vigore


Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità della persona se non sono tempestivamente individuate e adeguatamente gestite, arrivando a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 3, 4, 32, 33, 34 e 35 della Costituzione e dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta disposizioni in favore di persone con DSA, come definiti dall’articolo 3, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento dei DSA, alla realizzazione di una comunicazione e di una collaborazione attiva tra la Regione, le famiglie, gli enti del Terzo settore e gli enti locali, i servizi educativi, le istituzioni scolastiche, compresa la scuola dell’infanzia, le istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015,  n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), le istituzioni universitarie, sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché all'apprendimento scolastico e a un'istruzione adeguata, all'inserimento nel mondo del lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.

3. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e la presa in carico dei bisogni delle persone con DSA, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) favorire la piena integrazione umana, sociale, scolastica e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;

b) individuare e garantire le condizioni necessarie per la realizzazione delle persone con DSA, nei percorsi scolastici, formativi e universitari di cui all’articolo 1, comma 2, favorendo il successo scolastico e formativo, nell’ambito lavorativo e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

c)  assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio per garantire una diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell’infanzia, mediante utilizzo di indici predittivi così come indicati dalle linee guida adottate in materia di DSA, per favorire interventi didattici di potenziamento delle abilità e un’efficace riabilitazione;

d)  assicurare una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;

e)  ottenere una certificazione tempestiva, completa e corretta nell’ambito di una fattiva collaborazione tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, in conformità alle indicazioni della Consensus Conference e alle linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di sanità;

f)  promuovere percorsi riabilitativi, psico-educativi e pedagogico-didattici idonei a favorire l'apprendimento, agevolando l'integrazione e le pari opportunità nel rispetto della dignità della persona;

g)  sensibilizzare e formare rispetto alle caratteristiche dei DSA il personale docente e non docente, gli operatori sociosanitari, le famiglie, anche mediante puntuali aggiornamenti;

h)  sensibilizzare i pediatri di libera scelta a individuare tempestivamente le caratteristiche indicanti un potenziale DSA;

i)   promuovere specifiche iniziative volte a prevenire forme di discriminazione e a favorire l'inclusione;

j)  sostenere e promuovere l'uso di tecniche innovative e strumenti digitali che favoriscano l'apprendimento e facilitino l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;

k)  promuovere la realizzazione di una rete finalizzata al potenziamento di un dialogo tra famiglie, istituzioni scolastiche e formative di cui all’articolo 1, comma 2, e servizi per rendere efficaci gli interventi sui minori e diffondere una cultura inclusiva dentro e fuori la scuola.

 

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia; disturbi che possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;

b) dislessia, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nell’abilità di decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

c)  disgrafia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nella realizzazione grafica;

d)  disortografia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

e)  discalculia, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;

f)  Consensus Conference, le Raccomandazioni per la Pratica Clinica 2007 (CC-RPC-2007) e le successive integrazioni e aggiornamenti, e la Consensus Conference sui DSA (CC-ISS-2011) a cura dell'Istituto superiore di sanità e successivi aggiornamenti;

g)  Linee Guida, le Linee Guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di sanità.

2. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

 

Art. 4

(Interventi e misure)

l. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi:

a) interventi formativi nei percorsi di cui all’articolo 1, comma 2;

b) interventi formativi nelle strutture sanitarie;

c)  misure e interventi finalizzati alla diagnosi tempestiva, alla riabilitazione e alla certificazione;

d)  misure e interventi finalizzati alla presa in carico riabilitativa e di potenziamento delle abilità;

e)  l’avvio di progetti multicentrici finalizzati alla definizione di buone pratiche nel processo diagnostico e di presa in carico dei DSA;

f)   iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

g)   misure educative e didattiche di supporto, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;

h)   misure finalizzate a favorire il percorso universitario;

i)    misure per il reclutamento del personale;

j)    misure per migliorare l’erogazione dei servizi di tutoraggio e di apprendimento di metodi di studio.

 

Art. 5

(Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione e formazione, universitari)

1. La Regione promuove e sostiene interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2015, nonché delle università.

2. La formazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta a:

a)  approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei DSA e favorire la loro precoce individuazione;

b)  acquisire le strategie didattiche adeguate alle persone con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;

c)  far conoscere e utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;

d)  far adottare percorsi educativi e didattici personalizzati anche mediante misure dispensative e strumenti compensativi nel corso del ciclo di studi;

e)  promuovere l’adozione di libri di testo con schede per la didattica inclusiva;

f)  favorire la presenza nei percorsi di istruzione e formazione e negli studi universitari di un docente esperto con compiti di referente, come previsto nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 e successive modifiche.

3. La Regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero competente, l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché gli istituti e le istituzioni universitarie di cui all’articolo 1, comma 2, al fine di veicolare le informazioni, le buone prassi e rendere omogenei i percorsi scolatici e formativi.

Art. 6

(Interventi formativi nelle strutture sanitarie)

1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, a individuare specifici interventi formativi secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Gli specifici interventi formativi di cui al comma 1 rivolti agli operatori sanitari sono, in particolare, finalizzati a:

a)  fornire conoscenze aggiornate sulle diverse strategie di apprendimento e sui disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento;

b)  acquisire competenze per la rilevazione degli esiti dei protocolli di screening, in collaborazione con le istituzioni di cui all’articolo 1, comma 2;

c)  diagnosticare e certificare le situazioni di DSA in conformità alle indicazioni della Consensus Conference e alle Linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di sanità;

d)  saper individuare gli interventi riabilitativi più appropriati secondo le indicazioni della Consensus Conference e le Linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di sanità;

e)  sviluppare competenze per fornire consulenza ai docenti e alle famiglie in merito alle diverse strategie di apprendimento e in particolare ai disturbi specifici e aspecifici;

f)  potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla diagnosi sulla valutazione del profilo di funzionamento o qualificazione, per impostare un corretto progetto di intervento;

g)  potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla presa in carico riabilitativa per implementare un corretto progetto di intervento.

 

Art. 7

(Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari alle caratteristiche dei DSA, dotando i servizi per l'infanzia e adolescenza di strumenti diagnostici e riabilitativi appropriati e di operatori specializzati in materia, anche al fine di assicurare l’attivazione tempestiva dell’iter diagnostico per i DSA.

2. La diagnosi e la certificazione dei DSA sono effettuate nell'ambito delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario regionale da un’equipe multiprofessionale che effettua il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in conformità alle indicazioni della Consensus Conference, alle Linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di sanità e in coerenza con le Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) adottate dalla Regione Lazio. Il percorso diagnostico e di certificazione per gli alunni e gli studenti è attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della l. 170/2010.

3. Ferma restando la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario regionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione è fatto salvo il diritto di rivolgersi a ulteriori soggetti privati, individuati con deliberazione della Giunta regionale, che possono rilasciare la certificazione, con oneri a carico dell’assistito, ai sensi e nel rispetto dell’Accordo 25 luglio 2012, n. 140 tra Governo, Regioni e Province autonome su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.

4. La Regione individua in ogni azienda sanitaria locale, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e con le risorse disponibili a legislazione vigente, una o più equipe multiprofessionali per la formulazione delle diagnosi e l’erogazione di eventuali trattamenti.

5. La Regione assicura, inoltre, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche promuovendo l’individuazione, presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate. È fatto salvo il diritto di rivolgersi agli ulteriori soggetti privati di cui al comma 3.

6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente da strutture di altre Regioni.

7. L’elenco delle strutture pubbliche e accreditate dal servizio sanitario regionale che rilasciano la certificazione diagnostica dei DSA, nonché degli ulteriori soggetti di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dall’adeguamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). Fino a tale data si applica la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 32 (Approvazione Schema di Protocollo d’intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale – MIUR del lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, del modello di certificazione sanitaria per i DSA. Approvazione Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)).

Art. 8

(Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione istituisce l’8 ottobre di ogni anno la Giornata regionale sui DSA, con la partecipazione e la collaborazione del servizio sanitario regionale, degli enti locali, delle università, dell'associazionismo, degli organismi operanti nel settore e, previa intesa, dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, per promuovere e realizzare, anche attraverso l'attivazione di servizi informativi e di supporto, iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i DSA, rivolte alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alle università, alle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2015, agli operatori sanitari e sociali.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sostiene gli enti locali che partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 9

(Misure educative e didattiche di supporto) 

1. La Regione, in conformità all'articolo 5 della l. 170/2010, promuove e sostiene il diritto degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, di fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative di flessibilità scolastica, al fine di accedere a un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le potenzialità dell’alunno e dello studente.

2. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, anche con la concessione di contributi di cui all'articolo 10 e in raccordo con i servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di attività scolastiche, che tengono conto delle caratteristiche peculiari dell’alunno e dello studente;

b) l'applicazione di misure dispensative atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e a valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di disturbo che l’alunno e lo studente presenta;

c)  l'applicazione di misure che dispensano l’alunno e lo studente con DSA da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

d)  l’uso di strumenti compensativi che hanno potenzialità abilitative e il vantaggio di compensare la funzione deficitaria, nonché di favorire l’autonomia delle persone con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe e tutti gli altri strumenti che si ritengono idonei al medesimo scopo;

e)  la presenza di un referente scolastico per i DSA;

f)  l'utilizzo a scuola e a casa dei predetti strumenti compensativi e misure dispensative.

3. La Regione promuove un’intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio al fine di incentivare e monitorare l’uso degli strumenti e l’applicazione delle misure di cui al comma 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

 

Art. 10

(Contributi)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui agli articoli 5 e 8, concede contributi per progetti a supporto e a sostegno del percorso scolastico, universitario, formativo ed extrascolastico degli alunni e degli studenti con DSA, proposti dalle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione nonché dagli Istituti e dalle istituzioni universitarie di cui all’articolo 1, comma 2, dagli enti locali, da enti pubblici e privati, associazioni, operanti in ambito regionale sui DSA.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della l. 170/2010, la Regione, in relazione alle misure di cui all’articolo 9, concede contributi alle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La Regione riconosce alle famiglie con persone con DSA specifici contributi per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati di cui all’articolo 7, comma 3, e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale.

4. La soglia massima di ISEE per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo è stabilita in euro 35.0000,00.

 

Art. 11

(Misure per il reclutamento del personale)

1. I bandi e gli avvisi di selezione per il reclutamento del personale da parte della Regione, dei suoi organismi, enti strumentali e società controllate assicurano alle persone con DSA la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

 

Art. 12

(Programma triennale per i DSA)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e servizi sociali, istruzione, formazione e lavoro, previo parere del Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA di cui all'articolo 13, con deliberazione approva ogni tre anni e aggiorna annualmente il programma triennale per i DSA.

2. Il programma triennale per i DSA, in relazione agli interventi di cui all’articolo 4, definisce, per ciascuna annualità, in particolare:

a)  gli obiettivi da perseguire e le priorità nell'ambito delle tipologie degli interventi;

b)  gli specifici interventi da realizzare, l’ammontare delle risorse e la ripartizione delle stesse in relazione ai singoli interventi;

c)  le condizioni e i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui all’articolo 10, nonché le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione degli stessi;

d) i criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 10 sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche.

 

Art. 13

(Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone coinvolte o esperte in materia di DSA, è istituito il Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA, di seguito denominato Comitato tecnico scientifico, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a)  un dirigente o suo delegato, designato dal Direttore regionale competente in materia di salute;

b)  il Direttore o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di formazione e istruzione;

c)  un dirigente, o suo delegato, designato dal Direttore regionale competente in materia di lavoro;

d)  il Direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di servizi sociali;

e)  un rappresentante di ogni azienda sanitaria locale competente in materia di DSA sia dell’età evolutiva che dell’età adulta;

f)   un pediatra di libera scelta, designato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio;

g)   un rappresentante dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali;

h)   un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo con l’amministrazione di appartenenza;

i)    un rappresentante delle università, designato dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) - Comitato regionale università;

j)    un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) - Categoria Genitori - designato dal coordinamento regionale;

k)   un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle persone con diagnosi di DSA maggiormente rappresentative a livello regionale;

l)    un neuropsichiatra infantile esperto in DSA, designato dalla Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;

m)  un rappresentante dell’Ordine degli psicologi del Lazio esperto in DSA;

n)   un logopedista riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista), iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei Logopedisti - ed esperto in DSA;

o)  un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura del relativo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - ed esperto in DSA;

p)   un educatore professionale, iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli educatori professionali - ed esperto in DSA;

q)  un ortottista e assistente di oftalmologia, iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia - ed esperto in DSA;

r)   un tecnico della riabilitazione psichiatrica, iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica – ed esperto in DSA;

s) un terapista occupazionale, iscritto e designato dall’Ordine provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) – Albo dei terapisti occupazionali – ed esperto in DSA.

3. I componenti del Comitato tecnico scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo.

4. Al fine della costituzione del Comitato tecnico scientifico, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Regione. Decorso tale termine, il Comitato tecnico scientifico è costituito sulla base delle designazioni pervenute da almeno la metà più uno dei componenti delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

6. Il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo della Regione per gli interventi di cui all'articolo 4, svolge, in particolare i seguenti compiti:

a)  fornire consulenze sui piani formativi del personale scolastico e universitario, dirigente e docente, degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle caratteristiche degli alunni con DSA;

b) proporre campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sui DSA e indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola e alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;

c) proporre attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative e attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;

d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;

e)  proporre gli interventi, monitorarne e valutarne l'attuazione;

f)  proporre le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e i risultati conseguiti.

7. Il Comitato tecnico scientifico trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta agli Assessori regionali competenti in materia, i quali provvedono al successivo inoltro alle commissioni consiliari competenti.

8. Una rappresentanza del Comitato tecnico scientifico espone annualmente alle commissioni consiliari competenti la relazione sull’attività svolta.

9. La Regione mette a disposizione del Comitato tecnico scientifico i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

 

Art. 14

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adegua ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e dei relativi atti attuativi, gli atti amministrativi adottati in materia e, in particolare:

a) le linee guida regionali per la diagnosi e la certificazione dei DSA;

b) i requisiti degli ulteriori soggetti privati di cui all’articolo 7, comma 3, nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti.

Art. 15

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)   gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;

b)   l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)   la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 16

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell’articolo 10, si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026 ed euro 1000.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, commi 2 e 4, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.