SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Servizio di psicologia scolastica
Art. 3 Attività del Servizio
Art. 4 Attuazione del Servizio
Art. 5 Contributi regionali
Art. 6 Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica
Art. 7 Regolamento regionale di attuazione e integrazione
Art. 8 Abrogazione
Art. 9 Clausola di valutazione degli effetti finanziari
Art. 10 Disposizioni finanziarie
Art. 11 Entrata in vigore
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia di tutela della salute e istruzione di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché delle norme generali sull’istruzione di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, sostiene lo sviluppo della personalità e la formazione degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
Art. 2
(Servizio di psicologia scolastica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina, con la presene legge, il Servizio di psicologia scolastica, di seguito denominato Servizio, configurato come l’insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche che si manifestano in ambito scolastico.
2. Il Servizio è finalizzato alla promozione del benessere psicofisico di studenti, insegnanti e dirigenti nonché del personale scolastico e, in particolare:
a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;
b) supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento delle loro funzioni educative;
c) favorisce, con la sua presenza e il suo lavoro, il benessere psicologico degli studenti e del personale all’interno delle scuole.
Art. 3
(Attività del Servizio)
1. Il Servizio contribuisce, d’intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento, in particolare, delle seguenti attività:
a) attività rivolte agli studenti, quali l’attivazione e/o il funzionamento di Sportelli di ascolto, lo sviluppo di competenze traversali sociali, civiche e relazionali nonché del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto alla diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, disagio relazionale e iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
b) attività rivolte agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché educativo, quali il sostegno e il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell’affrontare le diverse funzioni e nella gestione della classe, la collaborazione nella gestione del dialogo con le famiglie.
2. Le attività del Servizio, realizzate tenendo conto dell’ordinamento di ciascuna istituzione scolastica, sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di consenso informato.
3. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni del dirigente emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il Servizio fa riferimento ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle relative competenze.
Art. 4
(Attuazione del Servizio)
1. Il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e psicologi iscritti al relativo ordine professionale, scelti, nell’ambito della propria autonomia, dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle linee guida definite nel regolamento di cui all’articolo 7.
2. Il Servizio può essere attuato anche attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche ricadenti nello stesso ambito territoriale definito nel regolamento regionale di cui all’articolo 7 e gli psicologi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1.
3. Il Servizio opera in coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, fatte salve le rispettive competenze.
Art. 5
(Contributi regionali)
1. La Regione promuove il Servizio mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Servizio.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ivi incluse eventuali priorità, sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 7.
3. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, attivare progetti ulteriori rispetto a quelli realizzati attraverso il Servizio, quale attività pedagogiche, educative e socioculturali, assumendo a proprio carico i relativi oneri aggiuntivi.
Art. 6
(Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica)
1. Il Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato per il Servizio, è istituito presso la Giunta regionale, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato per il Servizio che è coordinato e presieduto dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato.
3. Il Comitato per il Servizio è composto:
a) dal Presidente della Regione o un suo delegato;
b) dall’Assessore regionale competente o un suo delegato;
c) dal direttore della struttura regionale competente in materia o un suo delegato;
d) da un rappresentante della Consulta degli studenti regionale con incarico attribuibile a rotazione a cadenza annuale.
4. Possono, altresì, essere componenti del Comitato per il Servizio, un rappresentante del personale docente, uno del personale ATA e il coordinatore, o un suo delegato, del Forum regionale delle associazioni genitori nella scuola (FoRAGS), previa specifica intesa con l’Ufficio scolastico regionale, nonché un rappresentante della dirigenza scolastica e uno dell’Ordine professionale degli psicologi, previa specifica intesa.
5. Il Comitato per il Servizio resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
6. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i compiti del Comitato per il Servizio; con regolamento interno sono disciplinate le relative modalità di organizzazione e funzionamento.
7. L'istituzione del Comitato per il Servizio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
8. Il Comitato per il Servizio valuta, in accordo con l’Ordine degli psicologi, l’opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.
Art. 7
(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)
1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato per il Servizio e le commissioni consiliari competenti in materia, adotta il regolamento regionale di attuazione e integrazione del Servizio nel quale sono definiti, in particolare:
a) gli schemi tipo delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1;
b) le linee guida di cui all’articolo 4, comma 1;
c) l’ambito territoriale di cui all’articolo 4, comma 2;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 5, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’organizzazione e attuazione del Servizio;
g) la previsione di una eventuale fase sperimentale del Servizio, non superiore a tre anni, che comprenda una adeguata valutazione di efficacia.
Art. 8
(Abrogazione)
1. L’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo all’istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica, è abrogato.
Art. 9
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziare impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il servizio di psicologia scolastica”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2026 ed euro 750.000,00, per l’anno 2027 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. All’attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti il Programma fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Priorità 3 “Inclusione Sociale”.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.