SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Elenco regionale
Art. 4 Comunicazioni dei soggetti iscritti nell’Elenco regionale
Art. 5 Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale
Art. 6 Deliberazione della Giunta regionale
Art. 7 Disposizioni finanziarie
Art. 8 Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione di commissioni speciali
Art. 9 Entrata in vigore
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, istituisce, in conformità alle disposizioni del citato d.lgs. 36/2023, l’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP), di seguito denominato Elenco regionale.
2. Ferme restando le disposizioni relative alle modalità di individuazione del RUP di cui all’articolo 2 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, l’Elenco regionale è finalizzato ad agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione di nominare, nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 36/2023, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al d.lgs. 36/2023.
3. All’Elenco regionale possono accedere anche gli enti locali.
4. L’Elenco regionale è uno strumento volontario finalizzato ad agevolare la designazione di RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L’iscrizione nell’Elenco regionale non costituisce titolo automatico di nomina, né sostituisce le responsabilità e i poteri della stazione appaltante.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Codice, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche;
b) RUP, il Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del Codice in possesso dei requisiti di cui all’Allegato I.2 al Codice;
c) Elenco regionale, l’Elenco regionale di cui all’articolo 1, comma 1;
d) Responsabile dell'Elenco regionale, il Direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) istante, il dipendente di un’amministrazione pubblica che chiede l’iscrizione nell’Elenco regionale;
f) richiedente, la stazione appaltante che, in caso di carenza nel proprio organico, richiede la nomina di RUP di un dipendente appartenente ad un’altra amministrazione pubblica.
Art. 3
(Elenco regionale)
1. L’Elenco regionale è istituito presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica.
2. Possono iscriversi nell’Elenco regionale i dipendenti di un’amministrazione pubblica in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato I.2 al Codice.
3. L’Elenco regionale è suddiviso in sezioni per consentire al richiedente di poter individuare il RUP sulla base di criteri oggettivi definiti nella deliberazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), che facciano riferimento al valore e alla procedura di affidamento nonché all’esperienza e alle competenze degli iscritti, anche tenendo conto della matrice delle competenze prevista dal progetto UE ProcurComp del 2020.
4. Nella definizione dei criteri per le iscrizioni nelle sezioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), la Regione valuta il previo coinvolgimento degli ordini e dei collegi professionali interessati, nonché delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, competenti anche in project management.
5. Al fine di favorire la rotazione degli incarichi, ogni iscritto non può essere nominato RUP per più di tre affidamenti nel corso dell’anno solare, salvo deroghe adeguatamente motivate, comunicate dalla stazione appaltante al Responsabile dell’Elenco regionale.
6. L’Elenco regionale è aggiornato periodicamente, e comunque, almeno semestralmente.
7. L’Elenco regionale e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Art. 4
(Comunicazioni dei soggetti iscritti nell’Elenco regionale)
1. I soggetti iscritti nell’Elenco regionale sono tenuti a comunicare al Responsabile dell’Elenco regionale:
a) le nomine ricevute successivamente all’iscrizione, al fine di consentire il monitoraggio e l’aggiornamento dei dati, anche con riferimento alla permanenza in una delle sezioni;
b) la cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica di appartenenza;
c) il trasferimento ad altra amministrazione pubblica;
d) la retribuzione percepita nell’ambito del progetto;
e) le ulteriori informazioni previste dalla deliberazione di cui all’articolo 6.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro trenta giorni ed effettuate secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, corredate dalla documentazione indicata dalla medesima deliberazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di conferimento o autorizzazione all’esercizio di incarichi.
Art. 5
(Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale)
1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l’Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell’Elenco regionale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, competenti anche in project management, individuati nella deliberazione di cui all’articolo 6.
3. Nella deliberazione di cui all’articolo 6 sono definiti, altresì, i compiti dell’Osservatorio che, in particolare, monitora l’efficacia e i risultati derivanti dall’utilizzo dell’Elenco regionale, raccoglie dati e informazioni in merito all’applicazione delle relative disposizioni regionali e formula proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo, l’implementazione e l’aggiornamento del medesimo Elenco.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione e ha durata quinquennale.
5. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinate con regolamento interno.
6. L'istituzione dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione è a titolo gratuito, pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
Art. 6
(Deliberazione della Giunta regionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
a) le modalità di iscrizione in modalità digitale nell’Elenco regionale e di tenuta dello stesso;
b) i criteri e le modalità di cancellazione dall’Elenco regionale nonché le modalità per i relativi aggiornamenti;
c) le modalità secondo le quali il richiedente può avvalersi dell’Elenco regionale;
d) le modalità di pubblicazione dell’Elenco regionale sul sito istituzionale della Regione e dei relativi aggiornamenti, al fine di garantire la pubblicità degli atti e la trasparenza dell’attività amministrativa;
e) i criteri per la suddivisione dell’Elenco regionale in sezioni;
f) le ulteriori informazioni richieste dal soggetto iscritto nell’Elenco regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e);
g) le modalità per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, e la documentazione da allegare;
h) le informazioni che il richiedente è tenuto a comunicare al Responsabile dell’Elenco regionale nel caso nomini il RUP tra i soggetti iscritti nell’Elenco stesso;
i) i componenti dell’Osservatorio e i relativi compiti.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. All’istituzione e alla gestione dell’Elenco regionale si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
2. All’istituzione dell’Osservatorio si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione di commissioni speciali)
1. All’articolo 1 della l.r. 6/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17 le parole: “fino al termine previsto dall’articolo 15, comma 4, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “fino al termine della legislatura”;
b) al comma 20 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli oneri derivanti dal comma 16 sono aggiornati, rispettivamente, in euro 535.000,00, euro 535.000,00 ed euro 135.000,00 e alla relativa copertura si provvede mediante l’incremento, a valere sulle predette annualità, delle voci di spesa concernenti il personale di cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione della presente legge.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.