SOMMARIO
Art. 1 Oggetto e leggi regionali di spesa
Art. 2 Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF” e all’Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”
Art. 3 Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria
Art. 4 Disposizioni per la riduzione del debito
Art. 5 Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma straordinario per la coesione regionale
Art. 6 Indennità una tantum per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
Art. 7 Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”
Art. 8 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”
Art. 9 Contributo straordinario al Comune di Latina per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza
Art. 10 Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Roma
Art. 11 Modifiche ai commi 80 e 80 bis dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi alle disposizioni sui contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma
Art. 12 Modifica al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER
Art. 13 Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa al fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio
Art. 14 Realizzazione di un parco tematico e di un centro studi dedicato a Pier Paolo Pasolini
Art. 15 Festival annuale dedicato alle serie tv e all’audiovisivo
Art. 16 Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione della città di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026
Art. 17 Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally. Modifiche ai commi 39 e 41 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale
Art. 18 Modifica al comma 62 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a disposizioni per le spese per il personale del Consiglio regionale
Art. 19 Tavolo interistituzionale relativo all’esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province
Art. 20 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio”
Art. 21 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relative al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Roma
Art. 22 Disposizioni varie
comma 1 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”
commi 2-5 Contributi per i Campionati del mondo di Volo a vela 2027
comma 6 Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
commi 7-9 Contributi per l’organizzazione del Premio letterario sportivo “Invictus”
commi 10-12 Concorso alle spese dei comuni per le visite, eventi e manifestazioni, con la partecipazione di figure istituzionali e religiose di livello nazionale e internazionale
commi 13-15 Sostegno per un progetto di reintroduzione del legno di castagno locale nella produzione di contenitori enologici
commi 16-19 Promozione delle attività per la candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura 2028 e a Capitale italiana del mare 2026
commi 20 e 21 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)”. Disposizione di adeguamento
commi 22-26 Fondo a favore delle imprese agricole per la stipula delle polizze assicurative contro gli eventi climatici e fitosanitari
commi 27-29 Contributo alla Fondazione Giovanni Scambia ETS per progetti innovativi per la cura dei tumori ad alta mortalità
commi 30-32 Spese per la liquidazione della società Autostrade del Lazio S.p.A
comma 33 Modifica al comma 118 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Premio a Valentina Paterna
comma 34 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”
commi 35-37 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”. Disposizioni transitorie e finanziarie
comma 38 Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”
comma 39 Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 concernente l’istituzione della Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità
commi 40-44 Sostegno per una Fiera dedicata alla promozione di iniziative innovative nel settore turistico
comma 45 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 18 “Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell’Aniene”
commi 46-49 Promozione per l’istituzione di commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle società controllate dalla Regione
commi 50 e 51 Contributo per l’acquisto della sede dell’ATER della Provincia di Frosinone
commi 52-55 Disposizioni per l’istituzione di un sistema integrato per la digitalizzazione e il monitoraggio telematico delle opere, degli impianti e delle reti irrigue e di bonifica regionali
commi 56-58 Contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive
commi 59-62 Contributo al Comune di Gaeta per il centenario della fondazione della Scuola nautica della Guardia di Finanza
comma 63 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”
commi 64-66 Contributo straordinario a Roma Capitale per la progettazione del Bus Rapid Transit (BRT)
comma 67 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo al Premio annuale regionale “Alessio Paternesi”
comma 68 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”
commi 69 e 70 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relative al trasporto pubblico locale
commi 71-76 Disposizioni in materia di domini collettivi. Modifiche alle leggi regionali 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici”. Disposizioni di adeguamento e transitorie
comma 77 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile”
comma 78 Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17 “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura”
comma 79 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”
comma 80 Abrogazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativa al Programma straordinario regionale di investimenti pubblici
comma 81 Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio”
commi 82 e 83 Recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali
comma 84 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 19, relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio finanziario 2025
comma 85 Modifica all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo al commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale
commi 86-89 Fondo per la valorizzazione del fiume Tevere
commi 90 e 91 Disposizioni per la realizzazione di interventi di riqualificazione e pulizia delle banchine fluviali del Tevere
commi 92-94 Sostegno per la riapertura del Teatro Valle
comma 95 Disposizione per l’assunzione da parte di Cotral S.p.A del personale di Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione
comma 96 Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a interventi in favore della viabilità rurale
comma 97 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per il sostegno alle attività economiche vittime di azioni della criminalità
commi 98 e 99 Modifica alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”. Disposizione transitoria
commi 100-102 Contributo alla Maratona di Roma contro il bullismo
commi 103-107 Istituzione del Premio annuale “Donne che costituiscono futuro”
comma 108-110 Contributo alle associazioni sportive per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
comma 111 Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ASP “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”
comma 112 Contributo per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’ATER della Provincia di Latina
commi 113-115 Contributo per la realizzazione del “Festival Videocittà”
commi 116-122 Fondo regionale per la mobilità sanitaria a favore dei nuclei familiari con minori ricoverati
commi 123-125 Promozione e sostegno degli interventi assistiti con gli animali
comma 126 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989,n. 183”
commi 127-130 Contributo straordinario per progetti sperimentali per l’utilizzo di dispositivi anti-violenza nelle stazioni metropolitane e nei capolinea
commi 131 e 132 Sostegno per l'accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati
comma 133 Modifica alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”
commi 134-136 Disposizioni per la dotazione di presidi sanitari mobili di emergenza nell’ambito del servizio di trasporto pubblico regionale
comma 137 Destinazione delle somme introitate dalla Regione a titolo di risarcimento per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali
Art. 23 Copertura finanziaria
Art. 24 Entrata in vigore
Art. 1
(Oggetto e leggi regionali di spesa)
1. La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione previsto nell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028.
2. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.
Art. 2
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF” e all’Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, con riferimento agli anni di imposta 2026-2028, l’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche è determinata nelle seguenti misure:
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Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF |
Aliquota |
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fino a 15.000 euro |
1,73% |
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oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro |
3,33% |
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oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
3,33% |
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oltre 50.000 euro |
3,33% |
2. Con riferimento all'anno d'imposta 2026, per i soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 28.000,00 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è determinata in misura pari all’1,73%.
3. Per l’anno di imposta 2026 è disposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/ 2011, una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF, pari a euro 60,00, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF compreso tra euro 28.001,00 e 30.000,00. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d’imposta.
4. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), previste all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, sono determinate, in aumento, di 0,92 punti percentuali.
5. La maggiorazione prevista al comma 4 non trova applicazione, con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per:
a) i soggetti passivi IRAP, previsti all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997, operanti esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato B). La disapplicazione della maggiorazione, prevista nel precedente periodo, non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000,00;
b) gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000,00.
6. La maggiorazione prevista al comma 4 non trova applicazione, con riferimento ai tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, per i soggetti passivi IRAP, previsti all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 e già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio di altre regioni, che trasferiscono la propria sede legale ed operativa nel Lazio nel corso del 2026.
7. In deroga a quanto previsto al comma 4, con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP è determinata nella misura di 0,46 punti percentuali per le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale). La misura di cui al periodo precedente opera esclusivamente sul valore della produzione netta prodotta nel territorio regionale.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF sono prioritariamente finalizzate:
a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche, e all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e successive modifiche, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della l. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
c) al contributo di finanza pubblica, previsto all’articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e successive modifiche, e all’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e successive modifiche;
d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 5, 6 e 7 si provvede mediante il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento è pari a euro 139.150.000,00, per l’anno 2026, euro 100.000,00, per l’anno 2027 ed euro 100.000,00, per l’anno 2028.
10. A decorrere dal 2027, ferma restando la necessità di garantire la salvaguardia e il mantenimento degli equilibri del bilancio regionale, al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con particolare riferimento alle misure agevolative concernenti l’addizionale regionale all’IRPEF, sono attribuite le nuove e maggiori risorse disponibili rispetto alla legislazione vigente accertate in sede di approvazione del bilancio di previsione, fino al 30 per cento complessivo delle risorse medesime.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni previste all’articolo 2, commi 2 e 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), con riferimento all’anno di imposta 2026 e al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nonché le disposizioni previste all’articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 “art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) e successive modifiche, relativo al pagamento dei debiti della Regione.
Art. 3
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 28/2019 è inserito il seguente:
“1 bis. A decorrere dall’anno 2026, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), cessa il conferimento al Servizio sanitario regionale dell’importo pari a euro 91.091.000,00, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, previsto ai sensi del comma 1.”.
Art. 4
(Disposizioni per la riduzione del debito)
1. Al fine di favorire la riduzione del debito attraverso operazioni di estinzione anticipata dei prestiti, nel programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titolo 4 “Rimborso prestiti”, è istituita la voce di spesa obbligatoria denominata “Spese per l’estinzione anticipata dei prestiti”, con uno stanziamento pari a euro 7.700.000,00, per l’anno 2026.
2. Ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nella voce di spesa, prevista al comma 1, può confluire la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertata con l’approvazione del rendiconto della gestione.
3. La Giunta regionale informa annualmente la commissione consiliare competente in materia di bilancio sulle operazioni di estinzione anticipata effettuate.
4. All’estinzione anticipata dei prestiti provvede la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 5
(Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma straordinario per la coesione regionale)
1. Il contributo alla finanza pubblica della Regione, quantificato ai sensi dell’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027) è pari a euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028 ed euro 155.173.973,36 per l’anno 2029 e il relativo stanziamento è iscritto nel “Fondo obiettivi di finanza pubblica” istituito, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 e successive modifiche, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica, nell’ambito del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della l. 207/2024, le risorse del fondo, previste nel comma 1, che confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato al termine dell’esercizio di riferimento, comprese le risorse pari a euro 32.769.284,22 relative al contributo regionale alla finanza pubblica per l’anno 2025, sono destinate, nell’anno successivo e una volta accertate con l’approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento del Programma straordinario per la coesione regionale per gli anni dal 2026 al 2030, di seguito denominato Programma, per un importo complessivo stimato in euro 486.445.862,81.
3. Al fine di favorire le politiche di riequilibrio territoriale e coerentemente con la programmazione strategica regionale, il Programma è finalizzato all’attuazione di interventi di rilevanza regionale e locale da realizzare nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell’innovazione tecnologica e dell’edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle attività di governo del territorio concernenti la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici, in tutti i comuni del Lazio ad esclusione dei comuni capoluogo.
4. Per l’anno 2026 le risorse del Programma, pari a euro 32.769.284,22, sono destinate al finanziamento degli interventi di interesse regionale già previsti a legislazione vigente, a valere sulle rispettive voci di spesa del bilancio regionale, secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).
5. Per gli anni dal 2027 al 2030 le risorse complessive del programma, pari a euro 453.676.578,59, sono destinate alla realizzazione degli interventi previsti al comma 3, rispettivamente:
a) nella misura del 65 per cento, per complessivi euro 294.889.776,08, al finanziamento degli interventi di interesse locale coerenti con i settori di cui al comma 3, individuati, entro il 30 settembre 2027, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. La deliberazione individua, altresì, i criteri e le modalità per l’assegnazione e la ripartizione delle risorse in favore dei comuni del Lazio, ad esclusione dei comuni capoluogo. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo al 2027 e fino al 2030, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è possibile aggiornare la previsione degli interventi ovvero rimodulare le rispettive risorse;
b) nella misura del 35 per cento, per complessivi euro 158.786.802,51, al finanziamento degli interventi di interesse regionale di seguito indicati, la cui ripartizione delle risorse, ad eccezione di quanto già previsto, è stabilita, entro il 30 settembre 2027, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed è aggiornata, qualora necessario e nelle medesime modalità, entro il 30 settembre di ogni anno successivo al 2027 e fino al 2030:
1) interventi a valere sul fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) e successive modifiche, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
2) interventi straordinari in materia di opere pubbliche di cui all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e successive modifiche, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
3) concorso regionale alla realizzazione della linea metropolitana C di cui all’articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), nell’ambito del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, per un importo pari a euro 12.500.000,00, per ciascuna annualità dal 2027 al 2030;
4) interventi a valere sul fondo relativo alla viabilità rurale di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2024, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
5) interventi per il recupero degli edifici di culto di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
6) interventi per la sicurezza nell’ambito del territorio regionale di cui alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
7) interventi socioeducativi – oratori da parte delle parrocchie e degli edifici di culto di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche, nell’ambito del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
8) interventi a valere sul fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale di cui all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
9) interventi concernenti l’edilizia scolastica di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche, compresi i contributi per l’acquisto di moduli scolastici prefabbricati, nell’ambito del programma 03 “Edilizia scolastica” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
10) interventi concernenti le norme per il governo del territorio e la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici di cui agli articoli da 59 a 61 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nell’ambito del programma 01 “Urbanistica assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
6. Ai sensi del comma 5, lettera a), le risorse destinate al finanziamento degli interventi di interesse locale confluiscono nel “Fondo regionale per l’attuazione del programma straordinario per la coesione regionale – interventi di interesse locale”, da istituire nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
7. Per la gestione degli interventi previsti nel Programma, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società partecipate quali soggetti attuatori.
Art. 6
(Indennità una tantum per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. La Regione, al fine di far fronte alla carenza del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché al fine di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni e garantire i livelli essenziali di assistenza del sistema dell’emergenza e urgenza, autorizza tali aziende ed enti a erogare, in favore del personale del comparto sanità assegnato ai servizi di pronto soccorso, una indennità una tantum per l’anno 2026, fino al 3,33% della retribuzione annua lorda.
2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, di concerto con l’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, provvedono alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dell’indennità una tantum prevista al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per l’indennità una tantum in favore del personale del comparto sanità”, con uno stanziamento pari a euro 3.700.000,00, per l’anno 2026.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 2:
1) il numero 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:
“1) di una gestione corretta della malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme e dei suoi effetti sull’organismo, in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo, anche attraverso l’adozione di una alimentazione responsabile e consapevole;”;
2) alla fine della lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: “, garantendo la disponibilità di alimenti senza glutine”;
3) alla fine della lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: “, anche attraverso l’eliminazione di eventuali barriere alimentari”;
4) alla fine della lettera f) sono aggiunte le seguenti parole: “alimentare attraverso, in particolare:
1) l’adozione di tecniche e metodi di coltivazione per circoscrivere la contaminazione da glutine nella produzione agricola e agroalimentare;
2) la promozione di studi, ricerche e progetti finalizzati a ridurre il ricorso in agricoltura a sostanze e tecniche che potrebbero essere correlate all’insorgenza o alla diffusione della celiachia;
3) la promozione di attività informative e formative su programmi di miglioramento genetico per lo sviluppo di nuove varietà di cereali a elevata tollerabilità alimentare;
4) la promozione di iniziative per divulgare i prodotti agricoli e agroalimentari senza glutine legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, nonché di programmi alimentari che includano tali produzioni nell’ambito di una dieta senza glutine;
5) la concessione di contributi ai comuni che, nell’ambito di manifestazioni ed eventi fieristici, promuovono prodotti agricoli e agroalimentari senza glutine, ricompresi nelle produzioni tradizionali della Regione.”;
b) all’articolo 4:
1) al comma 1 le parole: “sentita la commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “sentite l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) e le commissioni consiliari competenti in materia”;
2) alla lettera b) del comma 2 le parole: “all’articolo 2 e” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 2 e 9, nonché”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Per la gestione degli interventi la Regione può avvalersi di ARSIAL, in qualità di soggetto attuatore, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.”;
4) al comma 3 le parole: “della commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “delle commissioni consiliari competenti in materia”;
c) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “sentita la commissione consiliare competente in materia di salute” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le commissioni consiliari competenti in materia”;
d) all’articolo 9:
1) all’alinea del comma 1 le parole: “, realizza con cadenza almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti: “e di ARSIAL, realizza:”;
2) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“b bis) iniziative di promozione e diffusione di innovazioni tecnologiche volte a favorire la produzione e la trasformazione di alimenti senza glutine, anche attraverso specifici percorsi formativi rivolti a coloro che operano nel mondo agricolo e rurale.”;
e) al comma 2 dell’articolo 10:
1) le parole: “le terapie disponibili e” sono soppresse;
2) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “e le metodologie da adottare per la preparazione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci.”;
f) dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 13 è inserita la seguente:
“a bis) il Direttore competente in materia di agricoltura o un suo delegato;”;
g) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis
(Disposizioni di prima attuazione)
1. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale individua con deliberazione gli interventi previsti negli articoli 2 e 9, nonché le risorse per la realizzazione degli stessi.”;
h) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli previsti all’articolo 2, comma 1, lettera f) e all’articolo 7, si provvede mediante l’istituzione:
a) nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”, con uno stanziamento pari a euro 360.000,00, per l’anno 2026 ed euro 140.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per l’attivazione dello Sportello informativo per la celiachia”, con uno stanziamento pari a euro 40.000,00, per l’anno 2026 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”)
1. Alla l.r. 14/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 11:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno delle attività. Portale”;
2) al comma 2 le parole: “, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 1,” sono soppresse;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per le medesime finalità previste nel comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo e il consolidamento, anche strutturale e infrastrutturale, rispettivamente, delle attività esercitate dalle imprese iscritte nell’Elenco e delle attività di diversificazione agricola esercitate dalle imprese presenti nell’elenco previsto dall’articolo 2 quater della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e iscritte nel portale previsto dal presente articolo, attraverso la concessione di contributi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore delle imprese predette, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento previsto all’articolo 15.”;
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 è inserita la seguente:
“g bis) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis;”;
c) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge concernenti, rispettivamente, le iniziative di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori e dei loro collaboratori, previste all’articolo 10, il sostegno in favore delle attività delle imprese e lo sviluppo e l’implementazione del portale, previsto all’articolo 11, si provvede:
a) per gli interventi di parte corrente, mediante il “Fondo per la promozione e il sostegno dell’enoturismo e dell’oleoturismo – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) per gli interventi in conto capitale, mediante il “Fondo per la promozione e il sostegno dell’enoturismo e dell’oleoturismo – parte in conto capitale”, da istituire nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026.”.
Art. 9
(Contributo straordinario al Comune di Latina per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza)
1. Al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto agli atti di criminalità, vandalismo e degrado urbano sul territorio del Comune di Latina, la Regione, nel rispetto dell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modifiche, concede un contributo straordinario in favore del Comune medesimo per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza.
2. Il contributo previsto al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi relativi:
a) all’acquisto e installazione di telecamere di sicurezza e videosorveglianza;
b) al potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative di monitoraggio;
c) alla manutenzione straordinaria e all’aggiornamento tecnologico dei sistemi esistenti.
3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte del Comune di Latina del cronoprogramma degli interventi, nonché di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute. La direzione regionale competente in materia di enti locali provvede al controllo e al monitoraggio degli interventi e adotta i necessari provvedimenti a valere sulla voce di spesa istituita ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario al Comune di Latina per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026.
Art. 10
(Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Roma)
1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’ATER della Provincia di Roma, la Regione riconosce un contributo complessivo pari a euro 7.000.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nei confronti della stessa, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo e il rimborso dei debiti finanziari maturati dall’Azienda alla data del 31 dicembre 2025.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all’adozione da parte del Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Roma di un Piano di risanamento economico-finanziario dell’Azienda. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione emana, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le direttive per la definizione del Piano, individuando in particolare:
a) la predisposizione di piani di dismissione del patrimonio aziendale;
b) l’attivazione e l’implementazione, anche tramite riorganizzazione degli uffici a tale scopo dedicati, delle procedure di recupero dei crediti verso gli utenti assegnatari di alloggi;
c) l’attivazione delle procedure di ristrutturazione del debito nei confronti degli istituti di credito e del debito nei confronti dei fornitori, risultanti alla data del 31 dicembre 2025;
d) l’attivazione di procedure di riorganizzazione degli uffici e razionalizzazione delle spese di carattere generale e per i servizi;
e) ogni ulteriore misura necessaria per l’attuazione del Piano previsto nel presente comma.
3. Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario, previsti al comma 2, l’ATER della Provincia di Roma predispone un apposito cronoprogramma di attuazione delle misure previste nel medesimo comma e, con cadenza trimestrale, trasmette, alla direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, una relazione dettagliata e certificata dal Collegio dei revisori dei conti sul relativo stato di avanzamento. La mancata trasmissione della relazione trimestrale comporta l’immediata revoca del contributo previsto al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’ATER della Provincia di Roma”, con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2027.
Art. 11
(Modifiche ai commi 80 e 80 bis dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi alle disposizioni sui contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma e successive modifiche)
1. Al comma 80 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2026”;
b) le parole: “in Via Ruggero di Lauria, n. 28” sono sostituite dalle seguenti: “in Piazza dei Navigatori n. 15 e dei locali in Via Tarigo e in Via Leon Pancaldo”.
2. Il comma 80 bis dell’articolo 9 della l.r. 19/2022 è sostituito dal seguente:
“80 bis. Per le finalità di cui al comma 80, la Regione concede un contributo straordinario all’ATER della Provincia di Roma, pari a euro 800.000,00, per l’anno 2026, a valere sull’apposita voce di spesa di cui al programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.
Art. 12
(Modifica al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER)
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, è sostituito dal seguente:
“2. All’assegnazione delle risorse previste nel comma 1 si provvede, previo avviso pubblico rivolto alle associazioni riconosciute e non, alle fondazioni, agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 13
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa al fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio)
1. Dopo il comma 65 dell’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono inseriti i seguenti:
“65 bis. La Regione concede contributi, a valere sul fondo di parte corrente istituito ai sensi del comma 62 e nel rispetto delle finalità previste nel medesimo comma, ai comuni per mitigare gli effetti e gli impatti, economici e sociali, derivanti dal mancato inserimento degli stessi all’interno del perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), istituita ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
65 ter. I contributi di cui al comma 65 bis sono concessi ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ricadenti nelle Province di Frosinone e di Latina, limitatamente a quelli prossimi al confine territoriale della ZES unica, secondo criteri di prossimità territoriale. Le modalità di riparto ed erogazione delle risorse sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
65 quater. Agli oneri derivanti dai commi 65 bis e 65 ter, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede mediante il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 14
(Realizzazione di un parco tematico e di un centro studi dedicato a Pier Paolo Pasolini)
1. La Regione promuove la realizzazione di un parco tematico e di un centro studi, rispettivamente nel VI e nel X municipio di Roma Capitale, dedicati alla figura del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano Pier Paolo Pasolini.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle iniziative previste al comma 1, nonché i criteri per l’assegnazione delle risorse e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”:
a) con riferimento alle spese di parte corrente concernenti la realizzazione del centro studi, della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione del centro studi dedicato a Pier Paolo Pasolini – oneri di parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) con riferimento alle spese in conto capitale concernenti la realizzazione del parco tematico e del centro studi, della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione del parco tematico e del centro studi dedicato a Pier Paolo Pasolini – oneri in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 750.000,00 per gli anni dal 2026 al 2028, di cui euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028.
Art. 15
(Festival annuale dedicato alle serie tv e all’audiovisivo)
1. La Regione, al fine di promuovere la produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva regionale e nazionale, nonché di favorire lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico del territorio, in armonia con i principi e le finalità previsti nella legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, sostiene la realizzazione di un festival annuale dedicato alle serie tv e all’audiovisivo, di seguito denominato festival.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’organizzazione del festival, ivi compresa l’individuazione della sede o delle sedi di svolgimento, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. Per la realizzazione del festival la Regione può avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, quali soggetti attuatori.
4. Per le finalità previste al comma 1, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione del festival dedicato alle serie tv e all’audiovisivo”, con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2026 ed euro 2.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
5. Le risorse previste ai sensi del comma 4 sono destinate, prioritariamente, alla copertura delle spese concernenti l’elaborazione del progetto di fattibilità e sviluppo dell’iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore, i costi organizzativi e logistici, la produzione e l’organizzazione di eventi e premi, nonché la promozione sul territorio regionale e nazionale, attraverso apposite campagne comunicative e pubblicitarie.
Art. 16
(Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione della città di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026)
1. La Regione, in considerazione della partecipazione del Comune e della Provincia di Rieti alla candidatura della città di L’Aquila a “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026 e a seguito della relativa proclamazione, avvenuta ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri 20 marzo 2024 (Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l’anno 2026, alla Città di L’Aquila), sostiene, nell’ambito di una prospettiva a carattere interregionale volta a promuovere la crescita e lo sviluppo dell’Appennino centrale, le iniziative e le attività, organizzate nel corso del 2026, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo a favore del Comune e della Provincia di Rieti, pari a complessivi euro 200.000,00, per l’anno 2026, la cui erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un piano delle attività e delle spese sostenute, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026”, con uno stanziamento autorizzato pari a euro 200.000,00 per l’anno 2026.
Art. 17
(Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally. Modifiche ai commi 39 e 41 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)
1. La Regione riconosce il Rally di Roma Capitale quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione e la valorizzazione del territorio regionale.
2. A decorrere dall’anno 2027 e fino al 2030, la Regione sostiene lo svolgimento del Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally (FIA World Rally Championship), attraverso la concessione di un contributo a favore dell’Automobile club d’Italia (ACI), volto ad assicurare l’organizzazione, lo svolgimento e la promozione dell’evento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di partecipazione della Regione, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo previsto al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2027 al 2030, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo per l’organizzazione del Rally di Roma Capitale quale tappa italiana del Campionato del mondo di Rally (WRC)”, con uno stanziamento, pari all’importo predetto, a valere sugli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.
5. All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera e) del comma 39 sono aggiunte le parole: “. Per l’anno 2026, il contributo in favore dell’Automobile club d’Italia (ACI) è pari a complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale ed euro 500.000,00 per la promozione del Rally del Lazio;”;
b) alla fine della lettera e) del comma 41 sono aggiunte le parole: “. Per l’anno 2026, la denominazione della citata voce di spesa è modificata in “Spese per la promozione del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, a valere sulla medesima annualità;”.
Art. 18
(Modifica al comma 62 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a disposizioni per le spese per il personale del Consiglio regionale)
1. Al comma 62 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024 le parole: “a decorrere dal 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 2027”.
Art. 19
(Tavolo interistituzionale relativo all’esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 17, relativo alle disposizioni in materia di riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province previste all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e successive modifiche, presso la Presidenza della Regione è istituito un Tavolo interistituzionale di analisi e confronto tra la Regione, l’Unione delle province del Lazio (UPI), la Città metropolitana di Roma Capitale e le province, di seguito denominato Tavolo, finalizzato:
a) alla ricognizione delle funzioni, fondamentali e non fondamentali, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e delle successive leggi di settore e solo parzialmente investite dal processo di riallocazione previsto dalla l.r. 17/2015;
b) all’eventuale adeguamento della l.r. 17/2015 ai principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche o, comunque, al riordino complessivo dell’allocazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, nonché alla eventuale reintegrazione dei trasferimenti di risorse a tal fine operati dalla Regione, anche alla luce dei principi costituzionali di congruità e adeguatezza.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, i componenti del Tavolo nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività dello stesso.
3. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.
Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 40/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“1. Il Direttore dell’istituto è nominato dal Presidente della Regione ed è scelto, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale, formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, previo avviso pubblico di selezione, tra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o titolo equivalente e comprovata esperienza professionale, per almeno dieci anni, in ambito giuridico. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.”;
b) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
(Regolamento interno)
1. Il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell’istituto e le sue successive modifiche.
2. Il regolamento interno deve, tra l’altro, contenere:
a) l’indicazione della sede dell’istituto;
b) le norme procedurali disciplinanti l’esercizio delle attività dell’istituto, rispetto ai principi previsti nella presente legge;
c) la pianta organica dell’istituto;
d) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con il personale docente;
e) l’individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;
f) l’organizzazione delle strutture operative dell’istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.”.
Art. 21
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relative al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Roma)
1. All’articolo 13 della l.r. 22/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 52 le parole: “e in euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 260.000.000,00 per l’anno 2026 e in euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2027 e 2028”;
b) al comma 53 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera b) del comma 53 è sostituita dalla seguente:
“b) per l’anno 2026, rispettivamente:
1) per euro 250.000.000,00, a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2026-2028, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) per euro 10.000.000,00 a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio, ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, riferita al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;”;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) per ciascuna annualità 2027 e 2028, per euro 250.000.000,00, a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2026-2028, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 22
(Disposizioni varie)
1. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 39 bis è inserito il seguente:
“Art. 39 ter
(Contributi ai comuni interessati da impianti di termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti per la realizzazione di opere pubbliche)
1. Ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, sono riconosciuti dalla Regione contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai comuni limitrofi nei cui territori ricade una porzione compresa entro il raggio di cinquecento metri dal punto di localizzazione degli impianti previsti nel medesimo comma.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti al comma 1, nel rispetto dello stanziamento di bilancio autorizzato e dei criteri di equità territoriale e di riequilibrio ambientale.
4. I comuni beneficiari del contributo presentano alla Regione apposita richiesta corredata dal progetto dell’opera pubblica, dal quadro economico e dalla relazione illustrativa degli interventi proposti, nonché dalla documentazione attestante la localizzazione degli impianti e, per i comuni limitrofi, la ricaduta territoriale entro il raggio previsto al comma 2.
5. La Regione esegue forme di monitoraggio sull’utilizzo dei contributi, anche mediante rendicontazione da parte dei comuni beneficiari, ai fini della verifica della corretta destinazione delle risorse.”;
b) dopo il comma 5 bis dell’articolo 40, è inserito il seguente:
“5 ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 39 ter si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributi ai comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o smaltimento dei rifiuti”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 9.000.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 1.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 4.000.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.”.
2. La Regione riconosce i Campionati del mondo di Volo a vela 2027, che si svolgeranno presso l’Aeroporto “Giuseppe Ciuffelli” di Rieti, quale manifestazione di rilevanza internazionale, con significative ricadute in termini di sviluppo economico, incremento dei flussi turistici, promozione dello sport, valorizzazione dell’immagine del territorio e rafforzamento delle infrastrutture locali.
3. Ai fini del comma 2, sono assegnati i seguenti contributi:
a) in favore del Comune di Rieti e per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, per la realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza della rete viaria e al potenziamento degli accessi all’aeroporto, nonché per l’ampliamento e la riqualificazione dei parcheggi e delle aree di sosta limitrofe;
b) in favore del comitato organizzatore e per un importo complessivo pari a euro 200.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, quale sostegno per l’organizzazione della manifestazione e la valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle spese per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione, sviluppo dell’immagine, iniziative culturali e turistiche connesse all’evento.
4. L’erogazione dei contributi di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione da parte degli enti beneficiari del cronoprogramma degli interventi, nonché di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute. Le direzioni regionali competenti per materia provvedono al controllo e al monitoraggio degli interventi e adottano i necessari provvedimenti a valere sulle voci di spesa istituite ai sensi del comma 5.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale” delle seguenti voci di spesa:
a) “Spese per il potenziamento del sistema infrastrutturale viario delle aree circostanti l’Aeroporto di Rieti in occasione dei Campionati del mondo di Volo a vela 2027”, da iscrivere al titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027;
b) “Spese per la promozione e l’organizzazione della manifestazione dei Campionati del mondo di Volo a vela 2027”, da iscrivere al titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concorre alla copertura delle spese necessarie al funzionamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR), mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa obbligatoria nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, a decorrere dal 2026.”.
7. La Regione, al fine di promuovere la cultura sportiva, la diffusione della lettura e la valorizzazione delle eccellenze letterarie e testimoniali legate allo sport, sostiene l’organizzazione del Premio letterario sportivo “Invictus”.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è concesso un contributo pari a euro 50.000,00 in favore degli organizzatori dell’evento, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte dell’associazione beneficiaria di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno al Premio letterario sportivo Invictus”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
10. La Regione concorre alle spese sostenute dai comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, finalizzate a garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e il decoro urbano, in occasione di visite, eventi e manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio, con la partecipazione di eminenti figure istituzionali e religiose, di livello nazionale e internazionale, nella misura del 50 per cento delle spese medesime.
11. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse in favore dei comuni a valere sulla voce di spesa di cui al comma 12, comprese le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Concorso regionale alle spese dei comuni in occasione di visite, eventi e manifestazioni, con la partecipazione di figure istituzionali e religiose di livello nazionale e internazionale”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
13. La Regione, al fine di sostenere la ripresa della filiera legno-vino, quale insieme delle attività, delle competenze e degli operatori coinvolti nell’utilizzo del legno nelle fasi di conservazione e affinamento dei vini e, nel contempo, al fine di favorire l’utilizzo delle risorse forestali regionali, la qualificazione dell’artigianato locale e la produzione di vini con caratteristiche distintive legate al territorio, sostiene la realizzazione di un progetto di studio e di sperimentazione volto alla reintroduzione del legno di castagno locale nella produzione di contenitori enologici.
14. Il progetto di cui al comma 13 è realizzato dal Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) dell’Università degli studi della Tuscia, in collaborazione con l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e con la partecipazione delle imprese artigiane impiegate nella lavorazione del legno di castagno locale per la produzione di contenitori enologici e delle imprese vitivinicole, aventi sede nel territorio regionale.
15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 è concesso un contributo ad ARSIAL, pari a euro 150.000,00, per l’anno 2026, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione denominata “Spese per la realizzazione del progetto di studio e di sperimentazione per la reintroduzione del legno di castagno locale nella produzione di contenitori enologici”, da iscrivere nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”.
16. La Regione, nell’ambito delle politiche volte alla promozione culturale e alla valorizzazione del proprio territorio, riconosce il rilevante interesse culturale e strategico delle candidature del territorio regionale ammesse nella lista dei progetti finalisti per la selezione della “Capitale italiana della cultura 2028”, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e della “Capitale italiana del mare 2026” ai sensi del decreto ministeriale 4 novembre 2025 (Istituzione del titolo “Capitale italiana del mare”).
17. Per le attività di promozione, comunicazione, divulgazione e animazione territoriale dei progetti connessi alle candidature di cui al comma 16, comprese le azioni di coinvolgimento della cittadinanza, del sistema scolastico e delle realtà associative del territorio, è concesso un contributo straordinario complessivo pari a euro 400.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, in favore degli enti locali selezionati tra i finalisti.
18. L’erogazione del contributo di cui al comma 17 è subordinata alla presentazione, da parte degli enti locali, di un piano delle attività e delle spese, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Agli oneri derivanti dai commi 16, 17 e 18 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per le attività di promozione e valorizzazione connesse alla candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura 2028 e a Capitale italiana del mare 2026”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027.
20. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 2 bis dell’articolo 4, è inserita la seguente:
“e bis) conferisce, su proposta del direttore generale, gli incarichi di vicedirettore generale;”;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il direttore generale è coadiuvato da due vicedirettori generali.”;
c) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
(Vicedirettori generali)
1. Gli incarichi di vicedirettore generale sono conferiti dal presidente, su proposta del direttore generale, in conformità alla normativa vigente in materia, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, a soggetti muniti di comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso pubbliche amministrazioni, compresa ARSIAL, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza, che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o equipollente.
2. Il rapporto di lavoro dei vicedirettori generali è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area Funzioni locali e alla contrattazione decentrata integrativa, applicando il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale dei dirigenti regionali. È fatta salva, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili, la rideterminazione della retribuzione di posizione, corrispondentemente alla rilevanza e alla complessità delle funzioni esercitate, in misura non superiore all’80 per cento di quella spettante al direttore generale.
3. Nel caso in cui l’incarico di vicedirettore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
4. I vicedirettori generali svolgono funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica e integrata delle attività dell’Ente, sulla base di deleghe conferite dal direttore generale, in coerenza con gli indirizzi adottati dal consiglio di amministrazione. I vicedirettori generali esercitano le ulteriori funzioni definite dallo Statuto, nonché le funzioni vicarie del direttore generale in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.”.
21. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione di ARSIAL adotta le modifiche e le integrazioni di adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal comma 20 e le sottopone all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 ter della l.r. 2/1995.
22. Al fine di aumentare la cultura della gestione del rischio in agricoltura, rafforzare la resilienza delle imprese agricole ai cambiamenti climatici e agli eventi avversi, nonché agevolare l’assolvimento degli impegni finanziari delle imprese agricole nei confronti delle compagnie assicurative, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo a favore delle imprese agricole per la stipula delle polizze assicurative contro gli eventi climatici e fitosanitari”, di seguito denominato Fondo.
23. Il Fondo, in coerenza con il Piano Strategico della Pac (PSP) Italia 2023-2027 interventi SRF01 per la gestione del rischio in agricoltura e in conformità con il Piano di gestione del rischio in agricoltura (PGRA) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è destinato alla copertura dei rischi gravanti sulle imprese agricole per eventi climatici avversi e fitopatie individuate dal PGRA, quale integrazione per la spesa relativa al pagamento del premio assicurativo agevolato.
24. L'intervento regionale è attivato, attraverso il Fondo, nel caso in cui la partecipazione dello Stato, nell'ambito del PGRA, non copra la percentuale massima di contributo stabilita dalla normativa europea o statale.
25. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la gestione del Fondo, nonché per la concessione del contributo regionale.
26. Lo stanziamento del Fondo è pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
27. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione per la cura dei tumori ad alta mortalità, come quelli al pancreas, al cervello, alle ovaie e al polmone, sostenendo i progetti della Fondazione Giovanni Scambia ETS, capaci di generare nuove evidenze scientifiche, tradurle in soluzioni cliniche concrete e diffondere una cultura della cura fondata sull’eccellenza e sul rispetto della dignità umana.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è concesso un contributo in favore della Fondazione Giovanni Scambia ETS, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della Fondazione beneficiaria di un piano della attività e delle spese sostenute.
29. Agli oneri derivanti dai commi 27 e 28 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo alla Fondazione Giovanni Scambia ETS a sostegno dei progetti innovativi per la cura dei tumori ad alta mortalità”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Per le annualità successive al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
30. Al fine di consentire la chiusura della procedura di liquidazione della società Autostrade del Lazio S.p.A., disposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2 terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in considerazione delle ragioni di interesse pubblico rappresentate dal Commissario liquidatore nominato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), la Regione partecipa, per la quota di competenza, alla copertura delle spese necessarie alla chiusura della liquidazione.
31. Per le finalità di cui al comma 30, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e infrastrutture, è autorizzata, sulla base del piano di estinzione approvato dal Commissario liquidatore, a trasferire in favore della società Autostrade del Lazio S.p.A. in liquidazione l’importo pari a euro 210.000,00, per l’anno 2026, nell’ambito della voce di spesa di nuova istituzione denominata “Spese per la chiusura della procedura di liquidazione della società Autostrade del Lazio S.p.A.” di cui al programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.
32. Il Commissario liquidatore trasmette alla Regione un’analitica rendicontazione dell’utilizzo dell’importo di cui al comma 31, entro centoventi giorni dall’erogazione dello stesso.
33. Al comma 118 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Premio intitolato a Valentina Paterna, le parole: “in materia di istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di agricoltura, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL),”.
34. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 è inserita la seguente:
“a bis) interventi volti al potenziamento del servizio scolastico nei comuni montani con popolazione residente fino a cinquemila abitanti, attraverso la concessione di specifici contributi a titolo di cofinanziamento delle relative spese;”;
b) al comma 1 dell’articolo 13:
1) all’alinea, le parole: “con il fondo di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 15”;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) il potenziamento del servizio scolastico nei comuni montani con popolazione residente fino a cinquemila abitanti, attraverso la concessione di specifici contributi a titolo di cofinanziamento delle relative spese;”;
c) all’articolo 15:
1) al comma 1, dopo le parole: “dalla presente legge” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelli derivanti dagli articoli 5, comma 1, lettera a bis), e 7,”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a bis), concernenti i contributi per il potenziamento del servizio scolastico nei comuni montani con popolazione residente fino a cinquemila abitanti, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 18, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributi per il potenziamento del servizio scolastico nei piccoli comuni montani”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
35. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 55:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. I programmi di miglioramento aziendale delle imprese agricole che prevedano interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 4 sul patrimonio edilizio esistente di cui al presente articolo e agli articoli 57 e 57 bis, anche nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, sono autorizzati con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche; ricade nelle medesime modalità autorizzative anche la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al comma 4, di strutture di nuova edificazione di cui al presente articolo e agli articoli 57 e 57 bis.”;
2) al comma 8 dopo le parole: “Rientrano negli annessi agricoli” è inserita la seguente: “strumentali” e alla fine sono aggiunte le parole: “e gli annessi agricoli tamponati di cui ai commi 8 bis e 8 quater realizzati ai fini del supporto dell’attività lavorativa, anche stagionale, in agricoltura, nonché per favorire condizioni dignitose di accoglienza ai lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole, anche con riferimento a quanto previsto dall’accordo sancito in data 21 marzo 2024 in sede di Conferenza unificata sul documento recante “Linee guida per l’operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa””;
3) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
“8 bis. Sono realizzabili e/o rifunzionalizzabili, previa approvazione di un PUA di cui all’articolo 57, gli annessi agricoli tamponati:
a) denominati guardianie aziendali, dedicati al riparo, anche notturno, degli addetti alle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 necessari allo svolgimento di funzioni di vigilanza e realizzabili in assenza di abitazioni rurali nell’ambito dell’azienda agricola o qualora ne ricorra la comprovata necessità per l’azienda che svolge attività agricole tradizionali di allevamento e/o ulteriori attività rurali aziendali e/o siano presenti le attrezzature e i macchinari necessari alla conduzione delle stesse attività;
b) denominati foresterie, dedicati ad ospitare, qualora ne ricorra la comprovata necessità, i lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006.
8 ter. Gli annessi agricoli tamponati di cui al comma 8 bis mantengono la destinazione d’uso rurale ai sensi dell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e non costituiscono abitazioni rurali ai sensi del comma 5 ter.
8 quater. Qualora non ricorra, totalmente o parzialmente, la condizione di comprovata necessità di cui al comma 8 bis, lettera b), al fine di fornire comunque alloggi temporanei ai lavoratori stagionali impiegati nelle aziende agricole in possesso dei requisiti di cui al comma 4, sono consentiti, tramite la presentazione di un programma di miglioramento aziendale redatto in forma semplificata, ossia in assenza delle previsioni di cui all’articolo 58 in materia di asservimenti, per un periodo limitato al ciclo produttivo stagionale e in ogni caso non superiore a centottanta giorni:
a) l’utilizzo, anche con gli interventi edilizi, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, necessari all’adeguamento igienico-sanitario, degli annessi agricoli tamponati esistenti. In questo caso, gli annessi agricoli non modificano la loro destinazione d’uso, non si configurano come abitazioni rurali e gli utilizzi introdotti ai sensi del presente comma hanno natura temporanea;
b) l’installazione e l’utilizzo di strutture temporanee, quali moduli abitativi, container, prefabbricati leggeri o analoghe soluzioni conformi alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e bis), del d.p.r. 380/2001.”;
b) all’articolo 57:
1) dopo la lettera e quinquies) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
“e sexies) la realizzazione degli annessi agricoli tamponati interrati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera a);
e septies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione degli annessi agricoli tamponati di cui all’articolo 55, comma 8 bis, per la realizzazione di guardianie aziendali e foresterie.”;
2) al comma 2 bis le parole: “, lettere a), b), c), d), e bis), e ter) ed e quinquies),” sono soppresse;
3) alla lettera d bis) del comma 5 prima delle parole: “la predisposizione” sono inserite le seguenti: “lo schema di atto d’obbligo previsto all’articolo 58, comma 2 bis o, esclusivamente qualora ne ricorra la condizione,”;
4) al comma 6 le parole da: “Il PUA è sottoposto” fino a: “in merito” sono sostituite dalle seguenti: “Il PUA è sottoposto al parere, rilasciato nell’ambito della procedura autorizzativa di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020, delle commissioni agrarie regionali, istituite presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, che operano nelle strutture decentrate della medesima direzione. La durata delle commissioni agrarie regionali è definita nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10 bis e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione. Le commissioni agrarie regionali si esprimono in merito:”;
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Le commissioni agrarie regionali sono nominate con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura e sono composte da:
a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di agricoltura, con funzioni di presidente;
b) due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero geometri scelti in una rosa di quattro candidati indicati dalle organizzazioni professionali, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo.”;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), e bis), e ter), e quater) ed e quinquies) il PUA è approvato, previo parere delle commissioni agrarie regionali, dalla struttura tecnica comunale competente nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020 avviato anche mediante l’indizione di una conferenza di servizi. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale con le modalità di cui all’articolo 8, comma 3 septies, della l.r. 1/2020.”;
7) l’alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Il PUA si realizza tramite atto d’obbligo o convenzione che, oltre a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 58 e dall'articolo 76, stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di:”;
8) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 1/2020 sono definiti, altresì:
a) la durata delle commissioni agrarie regionali;
b) i criteri e le modalità per la valutazione del PUA da parte delle commissioni agrarie regionali;
c) le modalità per il rilascio del PUA nell’ambito del sistema autorizzativo.”;
c) all’articolo 58:
1) al comma 1 bis:
1.1 le parole: “e 7” sono sostituite dalle seguenti: “3 quater, 7 e 8 quater”;
1.2 le parole: “e in riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “e al soggetto connesso di cui all’articolo 57 bis in riferimento”;
1.3 le parole: “Le convenzioni” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti d’obbligo o le convenzioni”;
1.4 dopo le parole: “Tale vincolo viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.” sono inserite le seguenti: “Per l’assolvimento delle condizioni di asservimento si ricorre:
a) all’atto d’obbligo qualora, per le autorizzazioni, siano previsti esclusivamente vincoli e obblighi assunti dalle imprese agricole di cui al comma 2 bis, anche congiuntamente agli altri soggetti privati coinvolti;
b) alla convenzione quale modulo negoziale necessario alla definizione dei rapporti tra i soggetti di cui alla lettera a) e le amministrazioni pubbliche che intervengono nei procedimenti autorizzativi qualora siano assunti impegni da parte delle stesse amministrazioni pubbliche.”;
2) al comma 2 bis:
2.1 le parole: “convenzione tipo” sono sostituite dalle seguenti: “atto d’obbligo”;
2.2 dopo le parole: “i soggetti attuatori,” sono inserite le seguenti: “i vincoli,”;
2.3 le parole: “nonché eventuali impegni a carico di altri soggetti ivi comprese le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel” sono sostituite dalla seguente: “del”;
2.4 dopo le parole: “programma di miglioramento aziendale.” sono inserite le seguenti: “In ogni caso gli atti d’obbligo sono esclusi dalle garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l’adempimento degli obblighi assunti.”;
2.5 le parole: “Nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’approvazione dello schema di atto d’obbligo,”.
36. Le commissioni agrarie nominate dai comuni ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della l.r. 38/1999 restano in carica fino alla nomina delle commissioni agrarie regionali di cui all’articolo 57, comma 6, della l.r. 38/1999, come modificato dal comma 35, lettera b), numero 4.
37. Agli oneri derivanti dal comma 35, lettera b), concernenti le spese per la partecipazione dei componenti esterni all’amministrazione regionale alle commissioni agrarie regionali, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le commissioni agrarie regionali”, con uno stanziamento pari ad euro 250.000,00, a decorrere dall’anno 2026.
38. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, è inserita la seguente:
“c bis) la promozione di gruppi di lettura presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le biblioteche del territorio regionale, quali strumenti di educazione permanente, pluralismo e inclusione sociale, nonché il sostegno alla bibliodiversità e all'economia di prossimità attraverso l'acquisto del materiale librario presso le librerie indipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d bis);”;
b) dopo il comma 2 bis dell’articolo 8, è aggiunto il seguente:
“2 ter. Per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), la Regione concede contributi ai soggetti di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, riconoscendo priorità a quelli situati in aree interne, periferiche o caratterizzate da elevati indici di povertà educativa e disagio socio-economico. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi ai gruppi di lettura per l'acquisto del materiale librario presso le librerie indipendenti”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’esercizio 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
39. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 concernente l’istituzione della Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
(Fondo regionale per il sostegno ai caduti nell’adempimento del dovere e ai loro familiari)
1. La Regione, in continuità con le iniziative connesse alla Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere e al fine di testimoniare in modo tangibile riconoscenza e gratitudine nei confronti dei familiari dei caduti, assicura, attraverso l’istituzione di un Fondo di solidarietà, di seguito nominato Fondo, forme di sostegno per far fronte alle spese derivanti dalla gestione familiare.
2. Il Fondo è finalizzato a erogare:
a) un sussidio per i tre anni successivi al decesso dell’appartenente alle forze di polizia, in favore del coniuge e dei figli per consentire una vita dignitosa;
b) un contributo per le spese di istruzione e di studio da erogare a ciascun figlio del deceduto.
3. Le modalità di accesso, i requisiti e i criteri di priorità per la ripartizione del Fondo e la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è inserito il seguente:
“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il sostegno ai caduti nell’adempimento del dovere e ai loro familiari”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
40. La Regione, al fine di promuovere le eccellenze turistiche del Lazio e favorire lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico del territorio, in coerenza con i principi e le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, sostiene la realizzazione di una Fiera dedicata alla promozione di iniziative innovative nel settore turistico, di seguito denominata Fiera. La Fiera costituisce un momento di incontro e valorizzazione di iniziative caratterizzate da originalità, innovatività, sostenibilità e capacità di intercettare ambiti e utenze diversificate, con particolare riferimento al turismo esperienziale, lento, religioso e sportivo del Lazio.
41. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 40, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione della Fiera per la promozione delle eccellenze turistiche”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
42. Le risorse di cui al comma 41 sono destinate prioritariamente alla copertura delle spese relative all’organizzazione della Fiera, anche mediante il coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore, all’organizzazione di eventi e iniziative a carattere premiale, nonché alle attività di promozione e comunicazione a livello regionale e nazionale, attraverso apposite campagne informative e pubblicitarie.
43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di organizzazione e svolgimento della Fiera, i criteri per l’individuazione della sede, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e per la rendicontazione delle spese sostenute.
44. Per l’organizzazione e lo svolgimento della Fiera, la Regione può avvalersi delle proprie società o degli enti strumentali controllati, in qualità di soggetti attuatori.
45. Alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 18 (Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell’Aniene), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 4:
1) alla lettera a), le parole: “e delle opere necessarie” sono sostituite dalle seguenti: “, delle opere e degli interventi di spesa corrente necessari”;
2) alla lettera b), dopo le parole: “delle opere” sono inserite le seguenti: “e degli interventi di spesa corrente”;
b) al comma 3 dell’articolo 5:
1) alla lettera a), le parole: “e delle opere necessarie” sono sostituite dalle seguenti: “, delle opere e degli interventi di spesa corrente necessari”;
2) alla lettera b), dopo le parole: “delle opere” sono inserite le seguenti: “e degli interventi di spesa corrente”;
c) dopo il comma 3 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“3 bis. A decorrere dal 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
a) per gli interventi di parte corrente, mediante il “Fondo per gli interventi straordinari per lo sviluppo della valle dell’Aniene – parte corrente”, da istituire nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) per gli interventi in conto capitale, mediante la voce di spesa già iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, che assume la seguente nuova denominazione “Fondo per gli interventi straordinari per lo sviluppo della valle dell’Aniene – parte in conto capitale.””.
46. La Regione promuove la più ampia collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori diretta a preservare e incrementare i livelli occupazionali, a valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale e a sviluppare processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
47. Per le finalità di cui al comma 46, la Regione favorisce la partecipazione consultiva dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione delle società controllate dalla Regione, attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro, in conformità alle disposizioni della legge 15 maggio 2025, n. 76 (Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese), nonché della contrattazione collettiva e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche.
48. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche istituite ai sensi del comma 47, è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
49. Agli oneri derivanti dai commi 46, 47 e 48 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la formazione dei rappresentanti delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione delle società controllate dalla Regione”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l’anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
50. La Regione, al fine di sostenere le attività dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Frosinone, concede un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di un immobile, idoneo allo svolgimento delle proprie attività, da adibire a sede dell’Azienda.
51. Per le finalità di cui al comma 50, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spesa denominata “Contributo straordinario all’ATER della Provincia di Frosinone per acquisto sede”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 2.000.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, ed euro 1.600.000,00, per l’anno 2028.
52. Al fine di perseguire l’efficientamento della distribuzione della risorsa idrica e l’innovazione tecnologica nel comparto agricolo, nonché per potenziare le funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali, la Regione istituisce un sistema integrato per la digitalizzazione e il monitoraggio telematico delle opere, degli impianti e delle reti irrigue e di bonifica regionali.
53. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di studio, progettazione e attuazione del sistema integrato di cui al comma 52, garantendo comunque in capo alla Regione la titolarità e la gestione strategica del sistema. A tal fine, la Regione può avvalersi, tramite apposite convenzioni, di università ovvero, nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici, di soggetti privati.
54. All’attuazione operativa degli interventi provvede la direzione regionale competente in materia di agricoltura, la quale può avvalersi, anche in riferimento alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture digitali, dei consorzi di bonifica territorialmente competenti, in forza della convenzione di gestione ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche.
55. Agli oneri derivanti dai commi 52, 53 e 54 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese relative al sistema regionale di digitalizzazione e monitoraggio delle opere, degli impianti e delle reti irrigue e di bonifica”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026.
56. La Regione, al fine di rafforzare l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio e alla criminalità organizzata, concede contributi straordinari in favore dei comuni di Colonna, Monte Porzio Catone, Monte Compatri e San Cesareo nonché del municipio VI di Roma Capitale, per l’esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi e di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi.
57. L’accesso ai contributi è subordinato alla presentazione da parte degli enti di cui al comma 56:
a) dell’ordinanza di demolizione divenuta esecutiva;
b) del provvedimento amministrativo che attesti la riconducibilità dell’immobile a soggetti legati alla criminalità organizzata, laddove tale circostanza sia stata accertata da autorità giudiziaria o prefettizia, ovvero da istruttoria comunale adeguatamente motivata;
c) del quadro economico dell’intervento e del cronoprogramma delle attività;
d) dell’impegno a recuperare le somme nei confronti dei soggetti obbligati, ai sensi della disciplina in materia.
58. Entro trenta giorni dall’effettivo recupero delle somme nei confronti dei soggetti responsabili dell’abuso, gli enti provvedono alla restituzione delle somme erogate dalla Regione, da versare nel bilancio regionale nella voce di entrata di nuova istituzione da iscrivere nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”. I criteri di riparto per l’assegnazione dei contributi e la rendicontazione delle spese sostenute, nonché le modalità di recupero delle somme erogate dalla Regione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dai commi 56 e 57 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributi straordinari in favore di comuni e municipi determinati, per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026.
59. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale, sostiene il Comune di Gaeta, attraverso l’erogazione di un contributo pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2026, al fine di permettere la celebrazione della ricorrenza del centenario della Fondazione della Scuola nautica della Guardia di Finanza, il cui svolgimento è previsto nel 2026.
60. Il contributo previsto al comma 59 è finalizzato in particolare all’organizzazione e all’allestimento degli eventi e delle attività previsti in concomitanza con la ricorrenza del centenario, oltre che per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio storico “La Gran Guardia” e la realizzazione di un monumento celebrativo della Scuola nautica della Guardia di Finanza.
61. L’erogazione del contributo previsto al comma 59 è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Gaeta, delle spese sostenute per il raggiungimento delle finalità previste al comma 60.
62. Agli oneri derivanti dai commi 59, 60 e 61 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) “Contributo per il centenario della fondazione della Scuola nautica della Guardia di Finanza – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2026;
b) “Contributo per il centenario della fondazione della Scuola nautica della Guardia di Finanza – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026.
63. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell’articolo 35 ter, è aggiunto il seguente:
“8 bis. Al fine di consentire la realizzazione e la riqualificazione dei Centri di lavorazione della selvaggina (CLS), la Regione concorre, attraverso la concessione di specifici contributi in favore dei comuni, alla copertura delle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la manutenzione straordinaria dei Centri medesimi nonché per l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle relative attività.”;
b) dopo la lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 50, è aggiunta la seguente:
“b ter) in riferimento alle spese relative alle disposizioni di cui all’articolo 35 ter, comma 8 bis, si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Contributi ai comuni per la realizzazione e la riqualificazione dei Centri di lavorazione della selvaggina (CLS)”, nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 300.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, di cui euro 100.000,00, per l’anno 2026 ed euro 200.000,00, per l’anno 2027.”.
64. La Regione, al fine di migliorare il sistema di mobilità nonché al fine di ridurre le emissioni dei sistemi di trasporto e migliorare la qualità dell’aria stimolando l’utenza verso forme di mobilità collettiva, condivisa, anche elettrica, a scapito della mobilità individuale motorizzata, in ambito urbano, suburbano e metropolitano, intende contribuire, in termini di buone pratiche, all’attuazione e all’avvio del sistema del Bus Rapid Transit (BRT) urbano nell’ambito del territorio regionale.
65. Per le finalità di cui al comma 64, la Regione concede a Roma Capitale un contributo straordinario per la progettazione del sistema del BRT nelle aree ad alta densità di circolazione.
66. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario al Comune di Roma Capitale per la progettazione del sistema del Bus Rapid Transit (BRT)”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2026.
67. All’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo all’istituzione del premio annuale regionale “Alessio Paternesi”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione istituisce il premio annuale regionale “Alessio Paternesi”, tra gli artisti più celebri e rilevanti del Lazio, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria del grande scultore, pittore e ambasciatore dell'arte viterbese nel mondo.”;
b) al comma 3, le parole: “Spese per le iniziative dedicate all’anniversario della morte di Alessio Paternesi” sono sostituite dalle seguenti: “Spese per il premio annuale regionale “Alessio Paternesi””.
68. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 24, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Ai fini della promozione e attuazione dei principi dell’economia circolare, la Regione concede contributi, sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica adottata con deliberazione della Giunta regionale, al fine di sostenere le iniziative dei comuni e delle società partecipate dai comuni, volte alla realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e il recupero dei rifiuti differenziati.
1 ter. Per le finalità previste al comma 1 bis, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l’accesso ai suddetti contributi.”;
b) dopo il comma 2 bis dell’articolo 40, è inserito il seguente:
“2 ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 24, commi 1 bis e 1 ter si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributi per la realizzazione di impianti per il trattamento ed il recupero dei rifiuti differenziati”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l’anno 2026.”.
69. All’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 32 è sostituito dal seguente:
“32. Per le finalità di cui al comma 31, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori del settore del trasporto pubblico, alla definizione delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), la cui completa operatività, in maniera progressiva, è prevista entro la data del 31 luglio 2026, nonché all’individuazione dei servizi minimi e delle risorse di cui al comma 31, lettere b) e c), secondo criteri di gradualità e modalità attuative necessari per conseguire la piena efficacia dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse.”;
b) al comma 33, le parole: “Entro la data del 1° gennaio 2026” sono soppresse;
c) il comma 34 è sostituito dal seguente:
“34. Fino alla completa operatività delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali continuano a esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché all’articolo 19, comma 2 ter, della l.r. 30/1998 e successive modifiche. Per l’esercizio in via transitoria delle funzioni di cui al precedente periodo, la Regione assegna in favore degli enti locali le risorse necessarie a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, avvalendosi di ASTRAL S.p.A., quale soggetto incaricato per l’espletamento delle attività connesse e strumentali all’erogazione delle risorse medesime.”;
d) al comma 35, le parole: “che saranno stipulati entro la data del 1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “da stipulare fino alla completa operatività delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a).”.
70. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 69 non derivano nuovi o maggior oneri a carico del bilancio regionale.
71. All’articolo 2 bis della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio ARSIAL) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
“d bis) attività istruttoria per la legittimazione dei beni di dominio collettivo e il rilascio del relativo provvedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della l. 1766/1927 e degli articoli da 25 a 33 del r.d. 332/1928, ad esclusione della reintegra;”;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La liquidazione dei diritti di uso civico di cui al comma 1, lettera d), è determinata in misura corrispondente al valore dei diritti ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927, tenendo conto dei criteri e modalità definiti nel regolamento di cui al comma 2 quater.
2 ter. Ai fini della legittimazione di cui al comma 1, lettera d bis), il valore del fondo è determinato ai sensi dell’articolo 10 della l. 1766/1927 e dell’articolo 29, secondo comma, del r.d. 332/1928, tenendo conto dei criteri e modalità definiti nel regolamento di cui al comma 2 quater.
2 quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita ARSIAL, adotta un regolamento nel quale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, in particolare:
a) i criteri e le modalità di cui ai commi 2 bis e 2 ter, nonché per l’attività istruttoria del comma 1, lettera d bis);
b) i criteri tecnico estimativi per le attività svolte dai professionisti iscritti nell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e successive modifiche, ai fini dei procedimenti di sistemazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis);
c) le modalità per una eventuale revisione delle perizie predisposte dai professionisti iscritti nell’albo di cui alla l.r. 8/1986, su richiesta della parte interessata e a carico della stessa.
2 quinquies. ARSIAL assicura, nel rispetto degli articoli 15, 16 e 30 del r.d. 332/1928, la pubblicazione digitale delle domande, delle fasi dei procedimenti e dei provvedimenti, provvisori e definitivi, mediante il portale denominato “Usi civici”, gestito e implementato dalla stessa Agenzia, al fine di garantire trasparenza, partecipazione e tracciabilità dei passaggi procedimentali.”.
72. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al comma 71.
73. I procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle disposizioni di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera d bis), della l.r. 2/1995, sono conclusi da ARSIAL.
74. All’articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
“1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) organizza corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per istruttori, periti e delegati tecnici ai fini dell'espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale.”.
75. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 (Regolamento regionale concernente: “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici) alle disposizioni di cui al comma 74.
76. All’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 11;
b) l’ultimo periodo del comma 12.
77. Alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Procedure per l’adozione del Programma regionale)
1. La direzione regionale competente in materia di protezione civile, sentita la Consulta, predispone il Programma regionale e lo inoltra ai comuni del Lazio, a Roma Capitale e alle province, per acquisire, entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni o proposte di integrazione. Il Programma regionale è, altresì, inviato alla Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio) e alla Unione delle province Lazio (UPI Lazio).
2. La direzione regionale competente in materia di protezione civile, valutate le osservazioni e le integrazioni presentate dalle amministrazioni previste al comma 1, comunica alle stesse l’esito dell’istruttoria, concedendo un ulteriore termine di quindici giorni, in caso di non accoglimento, per produrre eventuali controdeduzioni.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Programma regionale, con il quale definisce l’insieme degli indirizzi programmatici finalizzati a garantire lo sviluppo e l’efficacia del Sistema integrato regionale di protezione civile. Nel Programma regionale sono, altresì, individuati gli obiettivi da perseguire, i criteri per gli interventi da realizzare e le relative risorse finanziarie.
4. Alla modifica, all’integrazione e all’aggiornamento del Programma regionale si provvede con le procedure previste dal presente articolo.”;
b) all’articolo 27:
1) al comma 1, le parole: “per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema”, sono sostituite dalle seguenti: “funzionale ad agevolare, laddove richiesto, il confronto sulle tematiche di protezione civile tra i soggetti che compongono il Sistema integrato regionale di protezione civile”;
2) al comma 5, le parole “in particolare sul Programma regionale” sono soppresse.
78. Alla legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17 (Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l’esercizio dell’apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 11, le parole: “Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione, moltiplicazione e allevamento di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica.” sono soppresse;
b) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: “dell’articolo 11, comma 1, e a quelle” sono soppresse.
79. All’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 bis dopo le parole: “a scopo di piscicoltura” sono aggiunte le seguenti: “, salvo nei casi in cui le attività concernenti le fasi di semina, di primo accrescimento degli avannotti e di stazionamento del pesce maturo ai fini della pesca sono complementari ad allevamenti posti in aree esterne al Golfo e non occupano superfici superiori a due ettari”;
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 ter. Per gli allevamenti di piscicoltura per i quali sia presentato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di delocalizzazione all’esterno del sito riparato, il comune competente per territorio può concedere un ulteriore periodo di permanenza all’interno del Golfo di Gaeta, fino a un massimo di trentasei mesi.”.
80. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Programma straordinario regionale di investimenti pubblici e successive modifiche, è abrogata.
81. Al comma 1 bis dell’articolo 57 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, le parole: “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
82. Al fine di garantire il completo recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali del comparto, per effetto dell’accordo di contrattazione decentrata siglato in data 19 novembre 2001, relativo alla destinazione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2001 – Fondo per i progetti di miglioramento organizzativo, come accertate a seguito della verifica amministrativo-contabile sulle spese di personale 2007-2011 da parte del servizio ispettivo di finanza pubblica del MEF-RGS e non inserite nel piano di recupero adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 2015, n. 379 (Adozione delle misure di contenimento della spesa per il personale e del “Piano di recupero” in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”), essendo necessaria ulteriore attività istruttoria per l’accertamento delle somme effettivamente erogate mediante l’illegittimo utilizzo del fondo, si autorizzano le strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio regionale a recuperare le predette somme ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
83. Per le finalità di cui al comma 82, in esito alla definizione delle operazioni di accertamento delle somme indebitamente erogate, le strutture regionali competenti in materia di personale procedono al recupero mediante riassorbimento sul fondo salario accessorio ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 16/2014 convertito dalla l. 68/2014, della somma complessiva di euro 3.487.387,33 per la Giunta regionale e di euro 279.848,20 per il Consiglio regionale, essendosi verificate le condizioni sananti e abilitanti previste dal medesimo articolo 4, commi 1 e 3, come accertato con la citata deliberazione della Giunta regionale 379/2015, nonché con l’avvenuta archiviazione dell’ispezione prevista al comma 82, giusta nota del Ragioniere Generale dello Stato protocollo MEF-RGS 10 marzo 2017, n. 39936 e del relativo fascicolo istruttorio presso la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, giusto decreto 22 gennaio 2018.
84. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19, relativo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio finanziario 2025, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine di compensare le eventuali e ulteriori quote del risultato di amministrazione applicate al bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modifiche, la Giunta regionale individua, entro il 31 gennaio 2026, le risorse a valere su specifici capitoli di spesa del bilancio regionale che, alla data del 31 dicembre 2025, hanno costituito economie di spesa.”.
85. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo al commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, le parole: “e restano in carica per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile.” sono sostituite dalle seguenti: “e restano in carica per un anno, eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni.”.
86. Al fine di valorizzare il fiume Tevere, in considerazione della sua funzione strategica e delle sue potenzialità quali asse di rigenerazione urbana sostenibile, nonché quale strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale, nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per la valorizzazione del fiume Tevere”.
87. Il Fondo di cui al comma 86 è destinato al finanziamento di azioni e iniziative finalizzate alla promozione dell’immagine del fiume Tevere, mediante interventi di riqualificazione del tratto fluviale urbano.
88. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo e per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 87.
89. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 86 è pari a euro 200.000,00, per l'anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
90. Al fine di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, artistico e monumentale, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, la Regione stipula un apposito protocollo d’intesa con Roma Capitale per la realizzazione di interventi di riqualificazione e pulizia delle banchine fluviali del Tevere.
91. Per le finalità previste al comma 90, nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata “Contributo a Roma Capitale per gli interventi di riqualificazione e di pulizia delle banchine lungo il fiume Tevere”, con uno stanziamento pari a euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027 ed euro 300.000,00, per l’anno 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
92. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione della drammaturgia contemporanea, sostiene le attività finalizzate alla riapertura del Teatro Valle, custode di un’eredità teatrale storica inestimabile, attraverso la concessione di un contributo straordinario, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026, in favore della Fondazione Teatro di Roma.
93. Le risorse previste al comma 92 sono erogate in favore della Fondazione Teatro di Roma nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, previa presentazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.
94. Agli oneri derivanti dal comma 92 si provvede mediante l’incremento per euro 500.000,00, per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 13, commi da 8 a 10, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa alle spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Teatro di Roma, iscritta nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”.
95. Cotral S.p.A. è autorizzata, anche in deroga agli obiettivi specifici sulle spese di funzionamento in materia di personale, ad assumere il personale di Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione che non risulta già ricollocato alla data di entrata in vigore della presente legge.
96. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a interventi in favore della viabilità rurale, è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse a valere sui Fondi previsti al comma 1, sono assegnate in favore:
a) dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dell’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali), ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali;
b) degli enti esponenziali delle collettività previsti all’articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), per gli interventi sulle strade da loro gestite e funzionali alla viabilità rurale, ricadenti sui beni collettivi.”.
97. All’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: “attraverso contributi economici,” sono aggiunte le seguenti: “le persone fisiche e”;
b) dopo la lettera b) del comma 4, è aggiunta la seguente:
“b bis) persone fisiche, vittime incolpevoli, che abbiano subito danni al proprio patrimonio mobile o immobile in conseguenza di eventi delittuosi denunciati all’autorità giudiziaria e comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistenti nel tessuto sociale;”;
c) al comma 9, dopo le parole: “Spese per il sostegno” sono aggiunte le seguenti: “alle persone fisiche e”.
98. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità), è sostituito dal seguente:
“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che consegue il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all’elezione del suo successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di elezione del nuovo Garante.”.
99. Sono fatte salve le procedure amministrative finalizzate all’elezione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
100. La Regione, in conformità all’articolo 7 dello Statuto, promuove la cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso politiche di sensibilizzazione volte a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo caratterizzati da atti di violenza fisica e psicologica, nonché da forme di discriminazione atte a causare conseguenze gravi sulla salute mentale e sul benessere dei minori.
101. Per le finalità previste al comma 100 la Regione concede un contributo straordinario pari a euro 30.000,00, per l’anno 2026, in favore dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, in quanto soggetto promotore della manifestazione denominata “Insieme per il futuro dei nostri giovani - Maratona bullismo uniti contro il disagio giovanile”, in programma a Roma per il prossimo 28-29 maggio 2026, quale evento attraverso il quale istituzioni, scuola, sport e comunicazione si uniscono per rilanciare un impegno collettivo per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. All’erogazione del contributo si provvede previa presentazione alla Regione da parte del soggetto beneficiario di un piano dell’attività e delle spese sostenute.
102. Agli oneri derivanti dai commi 100 e 101 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alla Maratona di Roma contro il bullismo”, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l’anno 2026.
103. Presso il Consiglio regionale è istituito il Premio annuale “Donne che costituiscono futuro”, di seguito denominato Premio, volto a valorizzare e rendere visibili le imprese femminili che si sono distinte nell’ambito dell’innovazione, della sostenibilità, dell’impatto sociale, della cultura e delle start up emergenti, nonché a promuovere modelli virtuosi di leadership femminile e a favorire la diffusione di buone pratiche in ambito imprenditoriale.
104. Il Premio è destinato alle imprese femminili, come definite dall’articolo 53, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) che operano nel territorio regionale.
105. Il Premio consiste in contributi economici concessi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, tramite avviso pubblico, alle imprese che operano negli ambiti di cui al comma 103 da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso.
106. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e i criteri per la presentazione delle candidature e l’assegnazione del Premio. Il Premio può essere articolato in sottocategorie corrispondenti agli ambiti di cui al comma 103.
107. Agli oneri derivanti dai commi da 103 a 106, pari a euro 25.000,00 per il 2026, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
108. La Regione, in conformità all’articolo 7 dello Statuto, promuove tra i giovani studenti la cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso attività sportive volte a sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo caratterizzati da atti di violenza fisica e psicologica, nonché da forme di discriminazione atte a causare conseguenze gravi sulla salute mentale e sul benessere dei minori.
109. Per le finalità di cui al comma 108, la Regione sostiene le associazioni sportive impegnate nell’organizzazione di eventi presso le istituzioni scolastiche della regione volti a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso la pratica dello sport, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
110. Agli oneri derivanti dai commi 108 e 109 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per le associazioni sportive impegnate nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, con uno stanziamento pari ad euro 30.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
111. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2, relativo al sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con particolare riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di importanza storica, architettonica, artistica e culturale di proprietà dell’ASP “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)” di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera a), sono disposte le integrazioni delle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) per euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027 e per euro 1.500.000,00, per l’anno 2028, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027 e per euro 4.000.000,00, per l’anno 2028, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
112. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026 e 2027, e per euro 1.000.000,00, per l’anno 2028, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare delle ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
113. La Regione riconosce il valore culturale, artistico e innovativo del “Festival Videocittà”, quale manifestazione di rilievo nazionale e internazionale dedicata alle arti audiovisive, digitali e multimediali, nonché alla promozione dei nuovi linguaggi creativi e delle industrie culturali e creative.
114. Per le finalità di cui al comma 113, è concesso un contributo pari a euro 50.000,00 in favore degli organizzatori dell’evento, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte dei beneficiari di un piano dettagliato delle attività e di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute.
115. Agli oneri derivanti dai commi 113 e 114 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno per la realizzazione del Festival Videocittà”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
116. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 32 della Costituzione, che tutelano la protezione dell’infanzia e il diritto alla salute, nonché dei principi sanciti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, che garantiscono i diritti dell’infanzia e promuovono condizioni per una vita dignitosa e la salvaguardia della salute, istituisce il “Fondo regionale per la mobilità sanitaria a favore dei nuclei familiari con minori ricoverati” destinato a sostenere economicamente i genitori o tutori di minori di età inferiore ai diciotto anni durante il periodo di degenza e trattamento in strutture ospedaliere ubicate fuori dalla provincia di residenza, ma all’interno del territorio regionale.
117. Il Fondo di cui al comma 116 è finalizzato a favorire la vicinanza del genitore o tutore al minore ricoverato, quale elemento essenziale per il benessere psicofisico del bambino, in conformità ai principi del Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari, che riconosce il diritto alla continuità affettiva e relazionale durante la degenza.
118. Le risorse del Fondo di cui al comma 116 sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate, in particolare:
a) spese di trasporto per raggiungere il centro ospedaliero e rientrare presso il domicilio;
b) spese di alloggio temporaneo in prossimità della struttura sanitaria.
119. Hanno diritto ad accedere al Fondo di cui al comma 116 i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale e che abbiano figli di età inferiore ai diciotto anni ricoverati per trattamenti sanitari in strutture ospedaliere situate fuori dalla provincia di residenza, ma all’interno del territorio regionale.
120. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente abbia già diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni, secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio.
121. La Giunta regionale adotta annualmente uno o più bandi nei quali sono indicati i criteri, le modalità di richiesta e di erogazione del contributo, i termini di presentazione delle domande e l’entità massima dei contributi, tenuto conto della durata della degenza e delle condizioni economiche del nucleo familiare.
122. Agli oneri derivanti dai commi da 116 a 121, pari a euro 150.000,00, per il 2026, si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per la mobilità sanitaria a favore dei nuclei familiari con minori ricoverati”. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
123. La Regione, al fine di promuovere la diffusione degli interventi assistiti con gli animali nel rispetto dell'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, teso a garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, concede contributi a favore di soggetti, sia pubblici che privati, per l'attuazione di progetti di Terapia assistita con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistita con gli animali (AAA).
124. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 123.
125. Agli oneri derivanti dai commi 123 e 124 si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa “Promozione e sostegno degli interventi assistiti con gli animali”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
126. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 34 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I comuni territorialmente competenti possono provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa idraulica delle aree urbanizzate diverse da quelle previste al comma 1, lettere a), b) e c), sulla base di un accordo di collaborazione con la Regione o le province oppure i consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.”;
b) al comma 1 dell’articolo 40 bis:
1) le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono soppresse;
2) le parole: “un regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “uno o più regolamenti attuativi integrativi, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto,”;
3) dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e” sono aggiunte le seguenti: “comma 3, nonché dell’articolo 9, comma 2, lettera b),”.
127. Nell’ambito delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di promozione della sicurezza nei luoghi pubblici, la Regione sostiene la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati all’utilizzo di dispositivi antiviolenza da parte delle operatrici di stazione e delle operatrici impegnate nel presidio delle fermate terminali del servizio di trasporto pubblico, idonei a garantire un collegamento diretto con una centrale operativa e a consentire un tempestivo intervento in caso di emergenza.
128. Per le finalità di cui al comma 127, la Regione concede ai soggetti esercenti del trasporto pubblico locale un contributo straordinario, volto a sostenere l’attuazione dei progetti sperimentali di cui al medesimo comma 127, compresa l’acquisizione, l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi antiviolenza.
129. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 128, nonché gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle attività finanziate.
130. Agli oneri derivanti dai commi 127, 128 e 129 si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario per la realizzazione di progetti sperimentali per l’utilizzo di dispositivi anti-violenza nelle stazioni metropolitane e nei capolinea”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
131. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e successive modifiche, al fine di sostenere i comuni del territorio regionale nell' accoglienza e nell'inclusione dei minori stranieri non accompagnati e consentire ai medesimi enti di attuare politiche legate alla prima fase di accoglienza, all’integrazione educativa e sociale del minore, nonché alla presa in carico dei percorsi sanitari, formativi e di tutela personale degli stessi, istituisce un Fondo denominato “Fondo regionale di sostegno ai comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.
132. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 131, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori”, della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
133. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“1. È istituito un Fondo di solidarietà per la concessione di contributi da destinare alle persone anziane, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano subito truffe, raggiri, compresi quelli realizzati tramite mezzi digitali, informatici e on line, rapine, estorsioni, scippi, regolarmente denunciati all’autorità giudiziaria.”.
134. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la tutela della salute, in conformità con l’articolo 32 della Costituzione, promuove e sostiene:
a) la progressiva dotazione, a bordo dei mezzi ovvero presso le stazioni e le fermate del trasporto pubblico regionale, di dispositivi salvavita, quali Defibrillatori automatici esterni (DAE), kit di primo soccorso avanzato e sistemi di segnalazione rapida delle emergenze sanitarie;
b) programmi di formazione per il personale impiegato nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico, concernenti in particolare l’utilizzo dei dispositivi salvavita, l’esecuzione delle tecniche salvavita e la gestione delle emergenze sanitarie nel rispetto della normativa vigente.
135. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni previste al comma 134.
136. Per le finalità previste ai commi 134 e 135, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la dotazione dei presidi sanitari mobili di emergenza nell’ambito del servizio di trasporto pubblico regionale”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per l’anno 2026. Per le annualità successive al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
137. Le somme introitate dalla Regione a titolo di risarcimento, a seguito della costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui siano contestate imputazioni per i delitti previsti agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, sono destinate alla realizzazione di iniziative di promozione della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata.
Art. 23
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate per missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri del bilancio, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 17, comma 4, relativi alle annualità 2029 e 2030, si provvede nell’ambito delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.