Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.060.167,21, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 2.060.167,21, per l’anno 2025, si provvede per:
a) euro 257.067,68, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l’anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) euro 1.067.745,72, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell’elenco analitico di cui all’Allegato n. 42 alla legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;
c) euro 735.353,81, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste nell’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027)
1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. 118/2011 e dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA |
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Missione |
Programma |
Tit. |
Legge regionale |
2025 |
2026 |
2027 |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
4/2025, art. 24 - Sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo |
+ € 130.000,00 |
- |
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20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale) |
- € 130.000,00 |
- |
- |
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11 – Soccorso civile |
01 – Sistema di protezione civile |
1 |
2/2014 - Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
06 – Ufficio tecnico |
2 |
23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 |
- € 1.000.000,00 |
- |
- |
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12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
02 – Interventi per la disabilità |
1 |
74/1989 - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente |
+ € 828.300,00 |
- |
- |
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12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
02 – Interventi per la disabilità |
2 |
74/1989 - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale |
- € 828.300,00 |
- |
- |
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16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
2 |
22/2024, art. 7 - Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale - parte in conto capitale |
+ € 2.600.000,00 |
- |
- |
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10 – Trasporti e diritto alla mobilita |
01 - Trasporto ferroviario |
2 |
23/2023, art. 23, cc. 4 e 5 - Spese per il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario di interesse locale e regionale |
- € 2.600.000,00 |
- |
- |
Art. 4
(Destinazione degli utili dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 della Gestione sanitaria accentrata agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Per effetto delle risultanze contabili di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 27 marzo 2025, n. 177 (Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato del SSR della Regione Lazio, aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di Verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024”) e 25 settembre 2025, n. 832 (Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2024 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato del S.S.R della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 523/2025, come aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di Verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 29 luglio 2025.”), con le quali sono stati determinati i risultati dei bilanci d’esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale (SSR), rispettivamente, in euro 32.293.628,08, per l’anno 2023 e in euro 121.536.065,75, per l’anno 2024, i relativi utili, pari all’importo complessivo di euro 153.829.693,83, sono destinati agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del SSR.
2. Alla ripartizione degli utili previsti dal comma 1, per gli investimenti da effettuare e in favore degli enti del SSR beneficiari delle risorse, si provvede, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel bilancio regionale 2025-2027 sono istituiti, rispettivamente, un’apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e un’apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, concernenti l’utilizzo degli utili di esercizio dei bilanci consolidati della Gestione sanitaria accentrata per gli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del SSR, entrambi con uno stanziamento pari a euro 153.829.693,83, per l’anno 2025.
Art. 5
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Disposizioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio finanziario 2025)
1. Al fine di sterilizzare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio finanziario 2025, la Giunta regionale è autorizzata a rendere indisponibile, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, l’importo complessivo pari a euro 37.730.667,40, per l’anno 2025, nell’ambito degli stanziamenti a legislazione vigente, relativi al medesimo esercizio, a valere sui capitoli di spesa a tale scopo individuati.
2. Le somme rese indisponibili ai sensi del comma 1 costituiscono economie di spesa al termine dell’esercizio finanziario 2025.
Art. 6
(Rimodulazione delle coperture finanziarie delle spese relative al trasporto pubblico locale per l’anno 2025 e modifica delle disposizioni relative all’utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della manovra fiscale. Nuova destinazione delle risorse derivanti dal gettito della manovra fiscale in favore degli interventi concernenti i servizi pubblici essenziali)
1. A fronte di un miglioramento delle stime concernenti la quota spettante alla Regione Lazio a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’anno 2025, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché a seguito della verifica della ripartizione delle risorse regionali e delle risorse assegnate con vincolo di destinazione per il trasporto pubblico locale per l’anno 2025, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti rappresentato nell’ambito della Nota integrativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027), le coperture del concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) destinato, rispettivamente, a Roma Capitale e agli altri comuni, sono così rimodulate:
a) con riferimento al concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, a fronte di uno stanziamento complessivo stabilito in euro 252.000.000,00, per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 13, comma 52, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale:
1) per euro 192.000.000,00, a valere sulle risorse già iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) per euro 45.731.736,11, a valere sulle maggiori entrate concernenti la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’anno 2025, da versare all'entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e da iscrivere nell'apposita voce di spesa con vincolo di destinazione del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
3) per complessivi euro 14.268.263,89, a valere sulle risorse relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui euro 12.000.000,00 già iscritti nella voce di spesa con vincolo di destinazione di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” ed euro 2.268.263,89, da iscrivere nell’ambito della predetta voce di spesa mediante variazione di bilancio con rimodulazione delle risorse relative al medesimo fondo;
b) con riferimento al concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato ai comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a euro 68.730.000,00, per l’anno 2025, stabilito ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 22/2024, relativo alle leggi regionali di spesa;
1) per euro 46.730.000,00, a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL dei comuni del Lazio, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) per complessivi euro 22.000.000,00, a valere sulle risorse relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui euro 16.293.393,05, già iscritti nella voce di spesa con vincolo di destinazione di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” ed euro 5.706.606,95, da iscrivere nell’ambito della predetta voce di spesa mediante variazioni di bilancio con rimodulazione delle risorse relative al medesimo fondo.
2. Per effetto della rimodulazione delle coperture finanziarie previste al comma 1, le risorse già iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per complessivi euro 70.000.000,00, per l’anno 2025, di cui euro 48.000.000,00 nell’ambito della voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” ed euro 22.000.000,00, nell’ambito della voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL dei comuni del Lazio, di cui al medesimo programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, sono destinate, per l’anno 2025 e mediante apposite variazioni di bilancio:
a) per complessivi euro 55.000.000,00, alla realizzazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, di seguito indicati:
1) euro 20.400.000,00, per la realizzazione dei servizi e degli interventi dei Piani sociali di zona di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, nell’ambito del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) euro 4.000.000,00, per la realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, per offrire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e, contestualmente, ai familiari momenti di sollievo e riposo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1121 (Nuova disciplina per l’organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all’art. 29, della l.r. 11/2016), nell’ambito del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
3) euro 2.000.000,00, per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo di cui alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) e successive modifiche, nell’ambito del programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, con particolare riferimento all’acconto per l’anno educativo 2025/2026 per la gestione dei servizi educativi comunali e dei posti bimbo in convenzione con le strutture private accreditate, da ripartire sulla base delle domande di contributo ordinario pervenute entro il 31 ottobre 2025, secondo il criterio della frequenza media dichiarata, come previsto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2023, n. 520 (Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia). Finalizzazione delle risorse a valere sull’esercizio finanziario 2024. Proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo dei comuni relativa all’anno educativo 2022-2023);
4) euro 500.000,00, per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo di cui alla l.r. 7/2020, con particolare riferimento alla concessione di contributi finalizzati a costituire nuovi nidi aziendali, nell’ambito del programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
5) euro 28.100.000,00, a copertura del provvedimento legislativo concernente il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale ai sensi dell’articolo 2, commi da 87 a 91, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 10.000.000,00, alla realizzazione degli interventi a valere sul fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), nell’ambito del programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
c) per euro 5.000.000,00, alla realizzazione degli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), a valere sulla voce di spesa di cui alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, nell’ambito del programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante interventi nel settore sanitario e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) per euro 5.150.000,00, a ulteriore integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 11/2016, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;”;
b) la lettera g) è abrogata.
4. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) dopo le parole: “titolo 1 “Spese correnti”” sono aggiunte le seguenti: “e per ulteriori euro 1.000.000,00, a integrazione della medesima legge regionale, a valere sul programma 01 della missione 12, titolo 1, quale acconto per l’anno educativo 2025/2026 per la gestione dei servizi educativi comunali e dei posti bimbo in convenzione con le strutture private accreditate, da ripartire sulla base delle domande di contributo ordinario pervenute entro il 31 ottobre 2025, secondo il criterio della frequenza media dichiarata, come previsto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 520/2023”;
b) la lettera f) è abrogata.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la Regione può avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, quali soggetti attuatori, secondo le direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale e, a tal fine, le risorse sono agli stessi anticipate e trasferite entro il 31 dicembre 2025.
Art. 7
(Disposizioni relative al contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale)
1. Al fine di consentire l’immediata applicazione della deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 22 (Approvazione delle nuove modalità attuative dell’articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 e smi. Gestione associata a livello distrettuale del processo di compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 11/2016), come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2025, n. 614, la direzione regionale competente in materia di politiche sociali è autorizzata a erogare in favore dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, a titolo di anticipazione per l’anno 2026, il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale di cui all’articolo 2, commi da 87 a 91, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche.
2. L’anticipazione del contributo di cui al comma 1 è stabilita in euro 28.100.000,00 ed è ripartita in favore dei distretti sociosanitari proporzionalmente a quanto assegnato in sede di acconto 2025 ai comuni facenti parte dei distretti sociosanitari medesimi.
3. Il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, di cui all’articolo 2, commi da 87 a 91, della l.r. 7/2014, limitatamente all’anno 2026, è stabilito in misura pari al 60 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, limitatamente all’anno 2026 e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 87, della l.r. 7/2014, la partecipazione alla copertura della quota sociale per le degenze presso le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, è stabilita, in maniera non proporzionale, in un’unica fascia di reddito ai fini ISEE fino a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 28.100.000,00, per l’anno 2025, si provvede mediante l’integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi da 87 a 89, della l.r. 7/2014, relativi al concorso regionale agli oneri a carico dei comuni per le degenze presso le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 8
(Approvazione dei bilanci dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” e della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia)
1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti dalla Regione:
a) Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”;
b) Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.
2. Fermo restando quando stabilito dall'articolo 49, comma 3, della l.r. 11/2020, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.
3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della direzione regionale competente in materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
4. Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 degli enti di cui al comma 1 (Allegato n. 1).
Art. 9
(Modifica all’articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e successive modifiche)
1. Al comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 14/2021, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
Art. 10
(Modifica all’articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche. Clausola di neutralità finanziaria)
1. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023, le parole: “da attuarsi entro il 31 ottobre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi entro il 15 dicembre 2025”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.