SOMMARIO
Art. 1 Modifica all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche
Art. 2 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relative a disposizioni per il personale delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale e successive modifiche
Art. 3 Abrogazione della lettera a) del comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 di modifica del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni per il personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale
Art. 4 Modifiche agli articoli 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, 22, comma 110, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a disposizioni per le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione e soppressione e 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modifiche
Art. 5 Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo al rinnovo delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico
Art. 6 Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche
Art. 7 Modifica alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modifiche
Art. 8 Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie” e successive modifiche
Art. 9 Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche
Art. 10 Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche
Art. 11 Modifica alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modifiche
Art. 12 Modifica al comma 70 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a disposizioni per il contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie
Art. 13 Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche
Art. 14 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale e successive modifiche
Art. 15 Modifica alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”
Art. 16 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”
Art. 17 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche
Art. 18 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
Art. 19 Clausola di neutralità finanziaria
Art. 20 Entrata in vigore
Art. 1
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)
1. Alla lettera e) del comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 5/2020, dopo le parole: “anche attraverso accordi con” sono inserite le seguenti: “istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM),”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni per il personale delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale e successive modifiche)
1. All’articolo 9 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “prorogabile per un periodo ulteriore di sette anni” sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: “entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2026”;
c) al comma 5, le parole: “dai commi da 1 al 4” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 4”.
Art. 3
(Abrogazione della lettera a) del comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 di modifica del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni per il personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale)
1. La lettera a) del comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023 è abrogata.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, 22, comma 110, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a disposizioni per le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione e soppressione e 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modifiche)
1. Al comma 3 quater dell’articolo 21 della l.r. 30/1998 le parole: “, nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992,” sono soppresse.
2. Al comma 110 dell’articolo 22, della l.r. 1/2020, relativo a disposizioni per le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione e soppressione, le parole: “e per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014,” sono soppresse.
3. All’articolo 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 28 e 29 sono abrogati;
b) al numero 1) della lettera e) del comma 30, le parole: “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”, sono soppresse;
c) i commi 99 e 100, sono abrogati;
d) i commi 101 e 102, sono abrogati;
e) i commi da 107 a 110 sono abrogati;
f) al comma 120:
1) le parole: “e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali”, sono soppresse;
2) le parole: “Art. 31 ter (Prelievo di materiale litoide per uso personale) 1. L’autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d’acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d’acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.” sono soppresse;
g) il comma 121 è abrogato;
h) alla lettera a) del comma 135:
1) al comma 5, le parole: “e per ulteriori due volte” sono sostituite dalle seguenti: “e rinnovare l’autorizzazione per una volta”;
2) al comma 6, le parole: “prorogabile due volte” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabile una volta”;
3) al comma 6 ter, dopo le parole: “di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”;
i) i commi 146 e 147 sono abrogati.
Art. 5
(Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo al rinnovo delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico)
1. L’articolo 23 della l.r. 17/2024 è abrogato.
Art. 6
(Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, le parole: “che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla salute pubblica e sulla sicurezza stradale” sono soppresse.
Art. 7
(Modifica alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modifiche)
1. Alla fine della lettera e bis) del primo comma dell’articolo 2 della l.r. 29/1987 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “con esclusione delle aree protette statali e nei siti della rete Natura 2000”.
Art. 8
(Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e 10 dicembre 2024, n. 20 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie” e successive modifiche)
1. All’articolo 10 bis della l.r. 26/2002, come inserito dall’articolo 43 della l.r. 20/2024, le parole: “di un direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “di un direttore di farmacia”.
2. Alla l.r. 20/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 11 è abrogato;
b) all’articolo 45:
1) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “soggetti di cui al precedente periodo” sono inserite le seguenti: “, limitatamente alla struttura da cui le confezioni provengono,”;
2) alla lettera b) del comma 2, le parole: “ed enti di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella”;
3) alla lettera c) del comma 2, le parole: “ed enti di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “non lucrative ed enti del Terzo settore, previsti nella”.
Art. 9
(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)
1. All’articolo 10 bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche, le parole: “apposita selezione” sono sostituite dalle seguenti: “concorso pubblico”.
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) articolo 11 bis:
1) le lettere b), c), d), e) e h) del comma 3, sono abrogate;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Possono, altresì, essere componenti dell’Osservatorio, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste al comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.”;
3) al comma 4, le parole: “b), c), d), e), h),” sono soppresse;
b) all’articolo 15:
1) al comma 2, le parole: “i tre componenti dell’Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lett. c), d) ed e)” sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. Possono, altresì, essere componenti del Tavolo, rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell’articolo 11 bis, comma 1, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.”;
c) il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater, concernenti, rispettivamente, le attività dell’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo e l’istituzione dei relativi premi regionali, pari a complessivi euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027.”.
Art. 11
(Modifica alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modifiche)
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 40/1987 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, salvo il caso di personale collocato in quiescenza, per il quale l’incarico è a titolo gratuito, come previsto nell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e successive modifiche.”.
Art. 12
(Modifica al comma 70 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22,
relativo a disposizioni per il contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie)
1. Al comma 70 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, la parola: “integrazione” è sostituita dalla seguente: “inclusione”.
Art. 13
(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)
1. Alla fine della lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 22/2019 e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, nell’ambito delle competenze della Regione”.
Art. 14
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale e successive modifiche)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
“1 bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, nelle more dell’adozione di una procedura ad evidenza pubblica, da avviare entro e non oltre il 30 giugno 2026, ai soggetti che abbiano stabilito, da almeno dieci anni, la sede della propria attività in beni immobili a destinazione non residenziale appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, in forza di una precedente concessione, già scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovate le relative concessioni, fino alla conclusione delle suddette procedure ad evidenza pubblica e, comunque, entro e non oltre la data del 30 giugno 2027. Tali nuove concessioni prevedono in capo al concessionario l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e l’applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato del bene medesimo. Per periodi pregressi di occupazione senza titolo, i concessionari sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari, per ogni anno di occupazione, al canone stabilito in concessione maggiorato del trenta per cento.”.
Art. 15
(Modifica alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5 /2025 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le attività previste nel presente articolo sono realizzate nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e previo consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui le stesse siano destinate agli studenti di minore età delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.”.
Art. 16
(Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”)
1. L’articolo 11 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Contratti di appalto per i servizi di ristorazione collettiva)
1. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, negli appalti pubblici per l’affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dal Regione o dagli enti dalla stessa dipendente o comunque controllati, i bandi di gara possono prevedere l’adozione di criteri di priorità in favore di quelle aziende che promuovono all’interno della propria offerta ristorativa prestazioni diversificate, aggiuntive e migliorative, rispetto a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e dall’articolo 4, comma 5 quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modifiche.”.
Art. 17
(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche)
1. All’articolo 18 della l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all’articolo 16, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed essere in possesso del domicilio digitale.”;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola: “b,” è soppressa.
Art. 18
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. All’articolo 5 della l.r. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Dall’attuazione delle disposizioni previste nel comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per le attività a supporto della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l’anno 2026, euro 600.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2028, derivante, per gli anni 2026 e 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l’anno 2028 e successivi, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.”.
Art. 19
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.