Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani

Numero della legge: 17
Data: 30 settembre 2025
Numero BUR: 81
Data BUR: 02/10/2025

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 1.354.865,76, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1.  Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 1.354.865,76, per l’anno 2025, si provvede:

a)  per euro 27.908,01, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l’anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per complessivi euro 462.342,11, di cui, rispettivamente, euro 227.910,69, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” ed euro 234.431,42, mediante l’integrazione del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell’elenco analitico di cui all’Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

c)  per euro 864.615,64, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste nell’articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3

(Cofinanziamento regionale degli interventi previsti nel piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi concernenti il piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, finanziati anche attraverso le risorse assegnate con vincolo di destinazione, ai sensi dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata “Cofinanziamento regionale degli interventi di cui al piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (l. 448/1998, art. 71)”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 72.637.625,81, a valere sulle annualità dal 2026 al 2030.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 72.637.625,81, a valere sulle annualità dal 2026 al 2030, di cui euro 10.000.000,00, per l’anno 2026, euro 10.000.000,00, per l’anno 2027, euro 19.648.140,43, per l’anno 2028, euro 17.931.890,43, per l’anno 2029 ed euro 15.057.594,95, per l’anno 2030, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e, per gli anni dal 2028 al 2030, a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi delle leggi di bilancio di previsione finanziario.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati