SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica
Art. 3 Organizzazione del servizio volontario
Art. 4 Funzioni della Regione. Regolamenti di attuazione e integrazione
Art. 5 Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV
Art. 6 Funzioni degli enti del Terzo settore ai quali aderiscono le GEV
Art. 7 Requisiti per l’idoneità alla qualifica a GEV. Nomina
Art. 8 Doveri delle GEV
Art. 9 Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall’incarico di GEV
Art. 10 Contributi regionali
Art. 11 Modifiche e abrogazione
Art. 12 Clausola di valutazione degli effetti finanziari
Art. 13 Disposizioni finanziarie
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e favorisce la partecipazione allo svolgimento delle relative attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV) aderenti agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolgono le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e che si avvalgono di volontari ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
(Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominato servizio volontario, è svolto dalle GEV attraverso le seguenti attività:
a) vigilanza sullo stato di conservazione dell’ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;
b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;
d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;
e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e al monitoraggio ambientale.
2. Il servizio volontario non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l’attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.
Art. 3
(Organizzazione del servizio volontario)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario.
2. I soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee, possono avvalersi dell’attività delle GEV. A tal fine, stipulano convenzioni con gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.
Art. 4
(Funzioni della Regione. Regolamenti di attuazione e integrazione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario al fine di assicurarne lo svolgimento unitario sull’intero territorio regionale; in particolare:
a) individua gli ambiti sui quali è esercitata l’attività di vigilanza delle GEV con riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
b) definisce gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai corsi di formazione di cui alla lettera c), rispetto a quelli di cui all’articolo 7, comma 1;
c) definisce le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell’idoneità alla qualifica a GEV e dei corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, da attivare qualora sopravvengano modifiche sostanziali alla normativa in materia ambientale;
d) definisce le materie dei corsi di cui alla lettera c), la loro durata e il contenuto degli esami teorico-pratici e psicoattitudinali da svolgere davanti alla commissione regionale nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
e) redige l’elenco degli idonei che hanno superato gli esami;
f) nomina le GEV, indicando l’ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell’attività di vigilanza secondo quanto convenuto nelle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2. La nomina è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 7 e decade automaticamente alla scadenza delle convenzioni;
g) istituisce e gestisce il registro delle GEV;
h) definisce il modello del distintivo delle GEV e le caratteristiche dei tesserini personali di riconoscimento;
i) definisce le linee guida per le modalità di organizzazione del servizio volontario, anche per la nomina e le competenze del responsabile del servizio;
j) definisce le linee guida per la redazione dei programmi di attività delle GEV;
k) definisce una modulistica unica per l’accertamento degli illeciti amministrativi da parte delle GEV;
l) revoca le GEV ai sensi dell’articolo 9;
m) predispone gli schemi tipo delle convenzioni tra gli enti che intendono avvalersi delle GEV e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, nel rispetto della normativa statale;
n) definisce le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi ai fini del concorso regionale allo svolgimento del servizio volontario;
o) adotta specifiche direttive per l’organizzazione del servizio volontario da parte degli enti gestori delle aree naturali protette regionali;
p) definisce i criteri per la composizione della commissione regionale e le relative modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione regionale è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.
2. Per la definizione di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), j), k), m), n) e p), la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.
Art. 5
(Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV)
1. Gli enti che si avvalgono delle GEV:
a) selezionano gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, stipulano con gli stessi le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, nel rispetto della normativa statale vigente e le trasmettono alla competente struttura regionale;
b) trasmettono alla competente struttura regionale la relazione sulle attività svolte dalle GEV nell’anno precedente nell’ambito della convenzione, con l’elenco delle GEV effettivamente operative e utilizzate, nonché il programma delle attività che si intende realizzare per l’esercizio successivo con la relativa richiesta di contributi.
Art. 6
(Funzioni degli enti del Terzo settore ai quali aderiscono le GEV)
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) curano l’iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) stipulano le convenzioni con gli enti che si avvalgono delle GEV, mettendo a disposizione i propri associati che abbiano ottenuto l’idoneità alla qualifica di GEV;
c) richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica, previamente individuati;
d) iscrivono le GEV ai corsi di aggiornamento;
e) comunicano agli enti che si avvalgono delle GEV la perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 7.
Art. 7
(Requisiti per l’idoneità alla qualifica a GEV. Nomina)
1. Ai fini dell’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento dell’idoneità alla qualifica a GEV di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) non aver riportato condanne penali definitive;
d) non avere in corso carichi pendenti;
e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia ambientale;
f) gli ulteriori requisiti definiti dal regolamento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, le aspiranti GEV sostengono un esame davanti a una commissione regionale nominata dalla direzione regionale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera p).
3. A seguito del superamento dell’esame di cui al comma 1, il Presidente della Regione, sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nomina, con proprio decreto, le GEV, indicando l’ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell’attività di vigilanza.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV e comporta la cancellazione dall’elenco degli idonei e la decadenza dalla nomina a GEV.
5. La perdita della qualifica di associato da parte del soggetto idoneo o della GEV è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV ai fini della corretta tenuta dei rispettivi elenchi.
6. Le GEV operano nell’ambito territoriale definito dall’ente che si avvale delle stesse; nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e accertano le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
Art. 8
(Doveri delle GEV)
1. Le GEV nell’espletamento del servizio volontario devono:
a) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore mensili di servizio ad esse assegnato, dando comunicazione al responsabile del servizio volontario della disponibilità delle giornate e degli orari;
b) svolgere le attività nei modi, negli orari e nelle località indicati nell’ordine di servizio redatto dal responsabile del servizio volontario;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
d) relazionarsi ai cittadini con spirito di servizio, correttezza e cortesia;
e) compilare in modo chiaro e completo i formulari e i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio;
f) portare il distintivo e qualificarsi esibendo il tesserino personale di riconoscimento;
g) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
h) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.
2. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nell’ambito territoriale di competenza limitatamente alle giornate in cui svolgono il servizio volontario.
Art. 9
(Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall’incarico di GEV)
1. Gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la sospensione dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora riscontrino irregolarità o violazioni nello svolgimento dei compiti assegnati alle stesse.
2. Nei casi di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei propri doveri che abbiano comportato la sospensione per almeno due volte, gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione delle GEV dagli elenchi regionali.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica in conformità alla normativa vigente.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca è immediatamente notificato dalla Regione al destinatario dello stesso, all’ente che si avvale della GEV e all’ente di cui all’articolo 1, comma 2, al quale lo stesso è iscritto.
5. Nei casi di dimissioni o di revoca dall’incarico, nonché di decadenza ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 7, comma 4, la GEV restituisce il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e le attrezzature personali.
Art. 10
(Contributi regionali)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, approva il programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, per concorrere allo svolgimento delle attività del servizio volontario.
2. Il programma definisce, altresì, gli ambiti, gli obiettivi e le priorità annuali, nonché le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera n).
Art. 11
(Modifiche e abrogazione)
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e regolamentazione dell’attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “le guardie ecologiche volontarie”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “le guardie ecologiche volontarie”.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) sono abrogati.
Art. 12
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l’anno 2026 ed euro 450.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.