Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie

Numero della legge: 15
Data: 8 agosto 2025
Numero BUR: 66 s.o. n. 2
Data BUR: 12/08/2025

SOMMARIO

Art. 1    Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027

Art. 2    Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027, a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e successive modifiche

Art. 3    Approvazione dei documenti di bilancio dell’Ente regionale Riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia

Art. 4    Modifica all’articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e successive modifiche

Art. 5    Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

Art. 6    Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche

Art. 7    Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche

Art. 8    Disposizioni per la costituzione, funzionamento e finanziamento della Fondazione da istituire ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale

Art. 9    Indennità una tantum in favore dei dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

Art. 10  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, relativo al contributo una tantum alle strutture private accreditate per i costi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie in funzione dell’emergenza da COVID-19”. Disposizione finanziaria

Art. 11  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relative a disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali

Art. 12 Interventi urgenti e straordinari per contrastare la diffusione del Virus West Nile (WNV)

Art. 13 Contributo straordinario a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell’aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali – RSA

Art. 14 Incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, commi da 87 a 89, relativo a disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche

Art. 15  Modifica all’articolo 7, comma 77, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a contributi per l’acquisto della parrucca per alleviare il disagio psicologico da patologie che comportano alopecia. Disposizione finanziaria

Art. 16 Modifiche all’articolo 16, commi 20 e 21, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a misure per facilitare l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione a persone con disabilità e successive modifiche. Disposizione finanziaria

Art. 17 Contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti

Art. 18 Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche

Art. 19  Spese per l’audit energetico per il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato “ex Ospedale di Rieti"

Art. 20 Contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio

Art. 21 Modifica all’articolo 106 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo a funzioni e compiti delle province in materia di inquinamento delle acque

Art. 22 Riconoscimento a derivare per le piccole derivazioni e ridefinizione limiti della durata delle utenze per l’utilizzo e la derivazione delle acque sotterranee demaniali di cui all’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” e successive modifiche. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche

Art. 23 Contributo per il contrasto dell’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo

Art. 24 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo

Art. 25 Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione e il Consorzio FABRE

Art. 26 Disposizioni relative ai piani di rateizzazione ventennali dei crediti di natura extratributaria nei confronti del Consorzio industriale del Lazio

Art. 27  Tavolo interistituzionale sull’impatto dei dazi sull’economia regionale

Art. 28  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al programma straordinario regionale di investimenti pubblici

Art. 29  Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche

Art. 30 Abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche

Art. 31  Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.A. da destinare al programma di investimenti per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari della flotta ferroviaria

Art. 32  Fondo regionale per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato

Art. 33  Contributi per la pesca commerciale nelle aree portuali interessate da lavori

Art. 34  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”

Art. 35  Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche

Art. 36  Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 37 Cofinanziamento regionale per il completamento degli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a cura dell’ATER del Comune di Roma

Art. 38  Disposizioni relative all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente un programma straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare delle ATER

Art. 39 Disposizioni relative all’intervento di riqualificazione degli immobili regionali del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi - MOF”

Art. 40  Modifica all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alle sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria

Art. 41  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria e successive modifiche

Art. 42  Modifica al comma 149 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo alla concessione alla Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio” di un bene del patrimonio disponibile della Regione

Art. 43  Partecipazione alla Fondazione “Museo del ricordo”

Art. 44  Modifica alle disposizioni dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative agli interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio e successive modifiche

Art. 45 Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali

Art. 46  Contributo straordinario all’Associazione regionale esercenti cinema del Lazio (ANEC Lazio) per la salvaguardia e la valorizzazione dell’iniziativa “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”

Art. 47  Contributo per il raduno del IV Raggruppamento Associazione nazionale alpini – ANA

Art. 48 Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche

Art. 49  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche

Art. 50 Modifiche alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative alla promozione di iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale e successive modifiche

Art. 51 Istituzione di un Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania

Art. 52 Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza

Art. 53 Contributo straordinario all’Università degli Studi della Tuscia per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall’incendio del 4 giugno 2025

Art. 54  Entrata in vigore

 


Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027) 

1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge regionale

2025

2026

2027

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 – Organi istituzionali

2

11/2004, art. 41 - Gestione beni mobili e immobili destinati alle strutture amministrative del consiglio regionale ed agli organismi consiliari

+ € 300.000,00

+ € 1.200.000,00

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

22/2024, art. 5 - Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale

+ € 1.170.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

19/2024, art. 10 - Spese per l'assistenza tecnica per l’attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL

-

+ € 1.250.000,00

+ € 250.000,00

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

22/2024, art. 13, c. 10 -Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per l’aggiornamento del piano di sviluppo strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale

+ € 400.000,00

+ € 341.000,00

+ € 241.000,00

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

9/2024, art. 9, c. 3bis -Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi - parte corrente   

+ € 325.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

28/2019, art. 7, c. 105 - Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea

- € 725.000,00

- € 341.000,00

- € 241.000,00

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

06 – Ufficio tecnico

2

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

+ € 1.000.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

06 – Ufficio tecnico

1

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

- € 280.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

06 – Ufficio tecnico

2

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

- € 3.000.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

22/2024, art. 13, c. 90 - Attività di comunicazione, promozione e informazione della regione

- € 380.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

13/2001 - Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socioeducativi (oratori) - parte corrente

+ € 190.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

2

13/2001 - Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socioeducativi (oratori) - parte in c/capitale

+ € 893.000,00

+ € 1.457.000,00

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

17/2024, art. 26 - Contributo in favore del comune di Marino per l’organizzazione della centesima edizione della sagra dell’uva

+ € 50.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

1/2024, art. 3 - Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della regione

+ € 250.000,00

-

-

04  –  Istruzione e diritto allo studio

04 – Istruzione universitaria

1

6/2018 - Spese di personale e di funzionamento dell’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)

+ € 1.000.000,00

-

-

04  –  Istruzione e diritto allo studio

04 – Istruzione universitaria

1

6/2018 - Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di disco lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione

+ € 1.010.000,00

-

-

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

2

27/1990 - Recupero edifici di culto

+ € 720.000,00

-

-

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

2

8/2016, art. 10, c.1, lett. b) - Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - interventi in conto capitale

+ € 300.000,00

-

-

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

15/2014, art. 23 - Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - interventi di parte corrente

+ € 800.000,00

+ € 300.000,00

   + € 300.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

15/2014, art. 24 - Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali

+ € 300.000,00

+ € 300.000,00

   + € 300.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

15/2014, art. 7 -Partecipazione della regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (Accademia Naz. Santa Cecilia; Teatro dell'opera)

+ € 300.000,00

+ € 300.000,00

   + € 300.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

15/2014, art. 7, c. 2 -Partecipazione della regione all’associazione teatrale dei comuni del lazio

+ € 700.000,00

-

-

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

24/2019 - Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte corrente

+ € 520.000,00

+ € 150.000,00

   + € 300.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2

24/2019 - Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte in conto capitale

+ € 1.430.000,00

+ € 280.000,00

+ € 280.000,00

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

19/2022, art. 9, cc. 38-41 - Spese per la promozione del rally di Roma Capitale

-

+ € 3.000.000,00

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

19/2022, art. 9, cc. 38-41 - Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico

+ € 100.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

15/2002 - Testo unico in materia di sport

- € 100.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

15/2002 - Testo unico in materia di sport

+ € 2.400.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

2

14/2021, art. 7 - Fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali

+ € 3.750.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

2

9/2010, art. 2, cc. 46-50 - Programma straordinario per l’impiantistica sportiva

- € 3.750.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

02 – Giovani

1

29/2001 - Fondo regionale per i giovani

+ € 400.000,00

+ € 300.000,00

+ € 300.000,00

07 – Turismo

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

1

13/2007 - Sistema turistico laziale - spese varie

+ € 500.000,00

-

-

07 – Turismo

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

1

22/2024, art. 13, cc. 33-37 - Spese relative al “World Travel and Tourism Council Global Summit”

+ € 500.000,00

-

-

07 – Turismo

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

1

21/2023, art. 18 - Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi - parte corrente

+ € 110.000,00

-

-

07 – Turismo

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

2

21/2023, art. 18 - Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi - parte in conto capitale

+ € 65.000,00

-

-

07 – Turismo

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

2

26/2007, art. 41, c. 4 - Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale

+ € 3.968.250,00

+ € 3.968.250,00

-

08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 – Urbanistica e assetto del territorio

2

38/1999, art. 59-61 - Norme per il governo del territorio - tutela e recupero insediamenti urbani storici (spese in c/capitale)

-

+ € 2.000.000,00

-

08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

1

22/2024, art. 13, cc. 1-2 - Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER

-

+ € 1.500.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 – Difesa del suolo

1

60/1990, Manutenzione ordinaria opere idrauliche (spese di parte corrente)

+ € 1.000.000,00

-

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 - Difesa del suolo

2

53/1998 - Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere

+ € 3.000.000,00

-

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 - Difesa del suolo

2

6/2024, art. 8 - Contributo straordinario al consorzio di bonifica “Lazio sud ovest” per interventi di manutenzione straordinaria

+ € 450.000,00

-

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 - Difesa del suolo

2

53/1998, Difesa del suolo - difesa e tutela della costa laziale

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1

13/2019 - Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale - parte corrente

+ € 250.000,00

+ € 250.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1

13/2019, art. 8 - Spese per le attività di ARPA lazio connesse al monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

+ € 100.000,00

+ € 100.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1

45/ 1998 - Funzionamento ARPA Lazio (parte corrente)

+ € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2

13/2019 - Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale - parte in conto capitale

+ € 100.000,00

+ € 500.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

03 – Rifiuti

2

27/1998, art. 39 bis - Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi

+ € 500.000,00

+ € 1.000.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

05 –  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1

29/1997, Aree naturali protette (spese di parte corrente)

+ € 2.200.000,00

-

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

05 –  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

2

29/1997, Aree naturali protette (spese in conto capitale)

+ € 4.000.000,00

+ € 1.500.000,00

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

1

53/1998, art. 10, c.1, lett. a) - Funzioni dei comuni sul demanio lacuale (trasferite ai sensi dell’art. 17, c. 27, l.r. 9/2017)

+ € 250.000,00

+ € 250.000,00

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

02 – Trasporto pubblico locale

1

19/2022, art. 9, cc. 160 e 161 – finanziamento TPL comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale (lr n. 30/1998, art. 30, c. 2)

+ € 1.000.000,00

-

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

02 – Trasporto pubblico locale

1

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

+ € 280.000,00

-

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

03 – Trasporto per vie d’acqua

1

72/1984 – Interventi regionali per il sistema portuale laziale (parte corrente)

+ € 450.000,00

+ € 200.000,00

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

03 – Trasporto per vie d’acqua

2

72/1984 - Interventi regionali per il sistema portuale laziale (parte c/capitale)

+ € 500.000,00

+ € 1.500.000,00

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

04 – Altre modalità di trasporto

2

31/2008, art. 39 - Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico monte Terminillo e monte Livata

+ € 200.000,00

-

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

05 – Viabilità e infrastrutture stradali

2

4/2006, art. 72 - Realizzazione di parcheggi

+ € 260.000,00

+ € 520.000,00

+ € 520.000,00

10 – Trasporti e diritto alla mobilita

05 – Viabilità e infrastrutture stradali

2

12/2002 -Interventi ASTRAL - manutenzione straordinaria

+ € 1.250.000,00

-

-

11 – Soccorso civile

01 – Sistema di protezione civile

1

2/2014 - Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente

+ € 500.000,00

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 –  Interventi per gli anziani

1

16/2021 - Fondo per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo

+ € 700.000,00

-

-

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1

22/2024, art. 13, cc. 110-113 - Spese relative al programma "Talento & tenacia - crescere nella legalità" - parte corrente

+ € 700.000,00

-

-

13 – Tutela della salute

05 – Servizio sanitario regionale

- investimenti sanitari

2

27/2006, art. 19, c. 10 - Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura

+ € 100.000,00

-

-

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

21/2020 - Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente

+ € 200.000,00

-

-

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

4/2025, art. 37 - Contributo ai comuni per il sostegno alla distribuzione della stampa a livello locale

-

+ € 250.000,00

-

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

18/2021 - Fondo per il sostegno del sistema moda lazio - parte corrente

- € 100.000,00

-

-

14 – Sviluppo economico e competitività

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2

14/2021, art. 51 - Contributi in favore del Centro Agroalimentare di Roma e del Mercato Ortofrutticolo di Fondi - parte in conto capitale

+ € 350.000,00

-

-

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1

2/1995 - Interventi ARSIAL (spese di parte corrente)

+ € 1.000.000,00

-

-

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1

6/2024, art. 7, cc. 1-2 - Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del lazio a cura dell'agenzia ARSIAL (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.) - l.r. n. 2/1995

+ € 3.610.000,00

-

-

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027

+ € 500.000,00

-

-

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2

22/2024, art. 7 - Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale - parte in conto capitale

+ € 1.150.000,00

+ € 2.300.000,00

+ € 2.300.000,00

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

02 – Caccia e pesca

1

17/1995 - Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica

+ € 100.000,00

-

-

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

22/2024, art. 6 - Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici

+ € 2.916.000,00

+ € 5.832.000,00

+ € 5.832.000,00

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

8/2019, art. 4, c.2, - Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare

+ € 1.000.000,00

-

-

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

22/2024, art. 13, cc. 56-60 - Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso

+ € 700.000,00

-

-

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)

- € 23.280.000,00

- € 9.300.000,00

- € 2.900.000,00

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

2

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)

- € 22.652.250,00

- € 22.557.250,00

- € 8.932.000,00

 

 

Art. 2
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027, a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e successive modifiche)

1.  A seguito delle risultanze delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 29 luglio 2025, in base alle quali sono state svincolate in favore del bilancio regionale le risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004, pari a euro 91.091.000,00, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Titolo

Tipologia

2025

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

+ € 91.091.000,00

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

102 – Tributi destinati al finanziamento della sanità

- € 91.091.000,00

 

SPESA

Missione

Programma

Titolo

2025

13 – Tutela della salute

04 – Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

1 – Spese correnti

- € 91.091.000,00

2.  Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, le risorse pari a euro 91.091.000,00, per l’anno 2025, iscritte nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio regionale 2025-2027, sono destinate, a valere sulla medesima annualità:

a)     per euro 30.000.000,00, a copertura del provvedimento legislativo concernente gli interventi relativi all’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione di cui al programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;

b)     per euro 48.000.000,00, a integrale copertura del contributo una tantum in favore delle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, previsto ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie), a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;

c)     per euro 3.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”;

d)     per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;

e)     per euro 2.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e per ulteriori euro 1.000.000,00, a integrazione della medesima legge regionale, a valere sul programma 01 della missione 12, titolo 1, quale acconto per l’anno educativo 2025/2026 per la gestione dei servizi educativi comunali e dei posti bimbo in convenzione con le strutture private accreditate, da ripartire sulla base delle domande di contributo ordinario pervenute entro il 31 ottobre 2025, secondo il criterio della frequenza media dichiarata, come previsto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 520/2023; (1)

f)      (2)

g)     per complessivi euro 2.091.000,00, a copertura del contributo straordinario da concedere, in misura uguale, alle seguenti Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP): ASP Istituti Riuniti del Lazio (IRL), ASP Frosinone, ASP Tuscia-Sabina, ASP Giovanni XXIII - Viterbo. Il contributo, finalizzato ad assicurare la sostenibilità economico e finanziaria delle aziende predette e ridurre la sperequazione territoriale con effetti positivi sul mantenimento dei rispettivi equilibri di bilancio, necessaria a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi offerti, è a valere sul fondo iscritto nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 3
(Approvazione dei documenti di bilancio dell’ente regionale Riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia)

1. Ai sensi degli articoli 49, comma 3, e 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, sono approvati i seguenti documenti di bilancio deliberati dall’ente pubblico dipendente dalla Regione, Riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia:

a)  assestamento del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024;

b)  assestamento del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025;

c)  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei documenti di bilancio di cui al comma 1 (Allegato n. 1).

 

Art. 4
(Modifica all’articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e successive modifiche)

1. Al comma 21 dell’articolo 2 della l.r. 17/2014 le parole da: “, la Regione può affidare a terzi” fino alle parole: “(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)”, sono sostituite dalle seguenti: “, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, nonché avvalersi, per le attività inerenti alla gestione della tassa automobilistica, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.”.

 

Art. 5
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale) 

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica e ridurre il contenzioso, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025, l’importo dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, è ridotto nella misura del 10 per cento rispetto alla tariffa ordinaria applicata a legislazione vigente nel caso in cui il contribuente provveda al pagamento mediante domiciliazione bancaria. Qualora il contribuente disponga di un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli, la domiciliazione bancaria non è consentita.

2. Per l’espletamento delle attività a supporto della domiciliazione bancaria, la Regione si avvale del servizio reso dall’istituto tesoriere regionale. Fino al nuovo affidamento del servizio di tesoreria regionale, le attività a supporto della domiciliazione bancaria sono espletate dall’istituto tesoriere affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Dall’attuazione delle disposizioni previste nel comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (3)

4 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per le attività a supporto della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l’anno 2026, euro 600.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2028, derivante, per gli anni 2026 e 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l’anno 2028 e successivi, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale. (4)

 

Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche) 

1. Alla l. r. 4/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 dell’articolo 2:

1)   alla fine del numero 1) della lettera a), sono aggiunte le parole: “, aggiornandolo periodicamente sulla base delle esigenze di salute o del mutato quadro epidemiologico”;

2)   alla fine del numero 2) della lettera a), sono aggiunte le parole: “, aggiornandolo periodicamente sulla base delle esigenze di salute o del mutato quadro epidemiologico”;

3)    alla lettera f), dopo la parola: “rilascia” sono inserite le seguenti: “, sospende o revoca,”;

4)   dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

“g bis) definisce, con regolamento, le modalità e i termini dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie, di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, di seguito denominato regolamento.”;

b)   all’articolo 5:

1)   all’alinea del comma 1, le parole: “, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

2)   la lettera b) del comma 1 è abrogata;

3)   il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. I soggetti previsti nell’articolo 4, comma 2, che intendono avviare l’attività sanitaria, solo qualora non eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi, possono avviare l’attività sanitaria con decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione.”;

c)   all’articolo 6:

1)   al comma 1 dopo le parole: “I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare, o trasferire” sono inserite le seguenti: “o effettuare una variazione di”;

2)   al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)” sono soppresse;

3)   al comma 1 ter le parole: “di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)” sono soppresse;

4)   il comma 1 quater è abrogato;

5)   il comma 1 sexies è sostituito dal seguente:

“1 sexies. I pareri concernenti la verifica di compatibilità hanno validità di quindici mesi dalla data di trasmissione al comune. Decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati, il parere decade.”;

d)   all’articolo 7:

1)   al comma 1, le parole: “previste dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1 lett. b)” sono sostituite dalle seguenti: “e i termini previsti dal regolamento”;

2)   al comma 2, le parole: “previste dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1 lett. b)” sono sostituite dalle seguenti: “e i termini previsti dal regolamento”;

3)   al comma 3, le parole: “di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)” sono soppresse;

4)   al comma 3 bis, le parole: “di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)” sono soppresse;

5)   dopo il comma 3 bis, è inserito il seguente:

“3 ter. Limitatamente alle Case della comunità, agli Ospedali di comunità ed agli altri interventi previsti dal PNRR (M6C1.1 “Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche” e M6C1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)”), al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal target europeo, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura.”;

e)   il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione decide sull'istanza con le modalità e nei termini previsti dal regolamento.”;

f)    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9
(Voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale - Decadenza dell'autorizzazione all’esercizio)

1. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio è disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal provvedimento previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio può essere concessa anche in riferimento ad un singolo complesso di attività svolte all’interno di strutture già autorizzate all’esercizio.

2.  Qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell’accreditamento è disposta con unico provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute, entro il termine sopra previsto, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal provvedimento previsto nell’articolo 13, comma 1, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine ai requisiti soggettivi individuati dal medesimo provvedimento. Il provvedimento di voltura è subordinato all’assunzione, da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente nei confronti della Regione o della azienda sanitaria locale competente, anche derivanti dai controlli ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria.

3.  Si applicano le disposizioni previste all’articolo 6, comma 5 bis.

4.  Restano salvi i poteri di vigilanza e controllo delle aziende sanitarie locali sulle strutture site nel territorio di competenza.

5.  Il provvedimento di voltura diventa efficace il primo giorno del mese successivo al decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso o dalla notifica, in caso di voltura della sola autorizzazione.

6. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, o chiedere alla Regione di provvedere alla voltura a loro favore.

7. L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di:

a)   estinzione della persona giuridica autorizzata o decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

b)   rinuncia del soggetto autorizzato;

c)   provvedimenti definitivi sanzionatori dell’autorità giudiziaria;

d)   voltura dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale previsto nel comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo previsto nel comma 2;

e)   mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.”;

g)   alla fine del comma 1 dell’articolo 10, sono aggiunte le parole: “, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento”;

h)   dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis
(Esposizione e comunicazione al pubblico)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute dei cittadini, le strutture sanitarie autorizzate, previste nell’articolo 4, comma 1, lettera a), o autorizzate e accreditate ai sensi dell’articolo 14, nonché gli studi medici e odontoiatrici, attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, previsti nell’articolo 4, comma 2, hanno l’obbligo di:

a)     esporre al pubblico, all’interno dei locali, in posizione visibile dagli utenti, i dati essenziali per l’esercizio delle attività previsti nel comma 2 e un Quick Response Code, di seguito QR Code, rilasciato dal Servizio sanitario regionale, che consenta la lettura dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione ovvero di autorizzazione e accreditamento, delle branche autorizzate o autorizzate e accreditate;

b)     riportare il QR Code, di cui alla lettera a), sui siti web, canali social e su materiale di promozione delle attività sanitarie.

2. I dati essenziali, da esporre e comunicare al pubblico, tempestivamente aggiornati, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza delle prestazioni offerte ai pazienti, sono:

a)     i provvedimenti amministrativi di autorizzazione ovvero di autorizzazione e accreditamento per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, in copia conforme all’originale, notificati dalla competente struttura regionale;

b)     l’elenco delle branche autorizzate o autorizzate e accreditate;

c)     l’elenco nominativo aggiornato dei medici ambulatoriali operanti presso la struttura con l’indicazione della specifica branca, completo dei titoli, del numero di iscrizione all’albo professionale e della specializzazione, ove richiesto.

3. Nel caso di svolgimento delle attività, non soggette ad autorizzazione, previste nell’articolo 4, comma 2 bis, le strutture hanno l’obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività.

4. La mancata esposizione al pubblico dei dati essenziali e del QR Code, prevista ai commi 1 e 2, o della comunicazione di inizio attività, prevista nel comma 3, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall’articolo 12, commi 2 bis e 2 ter.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, disciplina con apposito regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto e successive modifiche, le relative modalità attuative.”;

i)    all’articolo 11:

1)   al comma 1, dopo le parole: “Nel caso di violazione delle norme della presente legge” sono inserite le seguenti: “o del regolamento”;

2)   alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: “, secondo le modalità e i termini del regolamento”;

j)    dopo il comma 2 dell’articolo 12, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La mancata osservanza degli obblighi di esposizione e comunicazione al pubblico, previsti nell’articolo 10 bis, commi 1 e 2, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 15.000,00, nonché la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento della specifica attività di specialistica ambulatoriale, ovvero, nel caso di perdurante e reiterata violazione del suddetto obbligo, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento, come previsto negli articoli 11 e 16.

2 ter. La mancata osservanza dell’obbligo di esposizione della comunicazione di inizio attività, previsto nell’articolo 10 bis, comma 3, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00, nonché nel caso di perdurante e reiterata violazione del suddetto obbligo, l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o cessazione dell’attività svolta.”;

k)   all’articolo 13:

1)   al comma 1, le parole: “, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

2)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione definisce, con il regolamento, le procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento, assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate.”;

3)   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Sulla base del fabbisogno di assistenza previsto nell’articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2, entro il 31 dicembre di ogni anno la direzione regionale adotta il provvedimento di rilevazione della quota di fabbisogno non ancora soddisfatto, ai fini della presentazione delle istanze di nuovo accreditamento, ferma restando la facoltà della Regione di procedere con eventuali modifiche in corso d’anno per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.”;

l)    l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14
(Accreditamento)

1. Sulla base del provvedimento di rilevazione della quota di fabbisogno non ancora soddisfatto, previsto nell’ articolo 13, comma 5 bis, i soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'articolo 7 che intendono ottenere l’accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento.

2. La richiesta deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. L’istanza presentata oltre tale termine sarà ritenuta improcedibile.

3. La Regione provvede ad effettuare la verifica della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili in eccesso risultanti dall’atto programmatorio previsto nell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2).

4. In caso di verifica positiva, la Regione espleta l’attività istruttoria con le procedure previste dal regolamento ed esprime un parere di accreditabilità.

5. L'accreditamento è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità.

6. L'accreditamento ha validità per cinque anni, a far data dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del titolo, fatto salvo il rinnovo dello stesso.

7. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento è inoltrata alla Regione, con le modalità previste dal regolamento, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. Il rinnovo dell’accreditamento è concesso previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 10, tenendo conto eventualmente dell’aggiornamento della programmazione sanitaria regionale.

8. Le strutture interessate, prima della verifica dei requisiti, sono tenute al versamento degli oneri correlati al rilascio del titolo di accreditamento, quantificati con apposito provvedimento della Regione.”;

m)  al comma 2 dell’articolo 15, le parole: “di cui all’articolo 13, comma 3” sono soppresse;

n)    al comma 1 bis dell’articolo 16, le parole: “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti:

“all’azienda sanitaria locale territorialmente competente,”;

o)   il comma 1 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e le organizzazioni dei soggetti pubblici e dei soggetti privati accreditati maggiormente rappresentative a livello regionale, determina la disciplina degli accordi contrattuali e, in particolare:

a)     individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle aziende sanitarie locali nella definizione, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b)     detta indirizzi per redigere i programmi di attività delle strutture interessate, precisando le funzioni e le attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità risultanti dal piano sanitario nazionale;

c)     indica il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza;

d)     fissa i criteri per stabilire, secondo il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, previsto nell’articolo 13, comma 2, lettera a), la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in cui le strutture hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.”;

p)   l’articolo 20 è abrogato;

q)   l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21
(Disposizioni transitorie in materia di accreditamento)

1.  Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditati:

a)     i soggetti pubblici che esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie;

b)     i soggetti privati che risultano accreditati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e gli altri operanti ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 6, del decreto legislativo.

2. Nelle more della completa attuazione della presente legge, tutti i provvedimenti di accreditamento istituzionale in corso di rinnovo sono confermati fino al 31 dicembre 2025, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 della presente legge e quanto stabilito dal regolamento.

3. Fino all’effettiva attuazione della disciplina prevista nella presente legge e alla completa operatività dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), le verifiche sull’accreditabilità delle strutture potranno essere effettuate anche dalle aziende sanitarie competenti per territorio.

4.  Limitatamente all’attività di assistenza domiciliare integrata, considerato il raggiungimento del target previsto dal PNRR Missione 6 Salute. Componente 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, il fabbisogno complessivo di assistenza, per il biennio 2025-2026, è completamente soddisfatto e, pertanto, tutte le relative istanze si intendono decadute. Nel caso di eventuale aggiornamento del fabbisogno sulla base del nuovo modello di erogazione dell’attività assistenziale che verrà definito, potranno essere presentate nuove istanze.”;

r)    l’articolo 22 è abrogato.

 

Art. 7
(Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche) 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2021, le parole: “, in via prioritaria,” e: “per le figure professionali non reperibili con le procedure di mobilità” sono soppresse.

 

Art. 8
(Disposizioni per la costituzione, funzionamento e finanziamento della Fondazione da istituire ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale) 

1.  La Regione, in adempimento della facoltà prevista dall’articolo 11 ter, comma 4, del d.l. 113/2024, costituisce o partecipa alla costituzione, previa deliberazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici dotati di competenza nei settori della ricerca biomedicale, della protesica, nel campo biomedico, nel campo riabilitativo e in quello dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza, nonché con organismi dagli stessi costituiti o partecipati, di una Fondazione di partecipazione volta all’acquisizione e alla gestione dei complessi aziendali operanti nei medesimi settori.

2. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di salute, delegato dallo stesso Presidente.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a)   con riferimento alla partecipazione al soggetto non profit, mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, della voce di spesa denominata “Spese per la partecipazione al soggetto non profit per l’acquisizione e la gestione dei complessi aziendali operanti nel settore sanitario (art. 11 ter, comma 4, d.l. 113/2024)”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese di parte corrente”;

b)   con riferimento all’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari, mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per l’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari (art. 11 ter del d.l. 113/2024)”, con uno stanziamento pari a euro 30.000.000,00, per l’anno 2025, derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.

 

Art. 9
(Indennità una tantum in favore dei dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. La Regione, al fine di far fronte alla carenza dei dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché al fine di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni e garantire i livelli essenziali di assistenza del sistema dell’emergenza e urgenza, riconosce, in favore dei dirigenti medici assegnati ai servizi di pronto soccorso, una indennità una tantum per l’anno 2025.

2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, di concerto con l’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, provvedono alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dell’indennità una tantum prevista al comma 1, da corrispondere per le prestazioni rese dai dirigenti medici in base al numero di turni ordinari, notturni e festivi effettuati.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, pari a euro 9.000.000,00, per l’anno 2025, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 10
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, relativo al contributo una tantum alle strutture private accreditate per i costi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie in funzione dell’emergenza da COVID-19”. Disposizione finanziaria) 

1.  Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2024:

a)       le parole: “a valere sulle annualità dal 2024 al 2030” sono soppresse e le parole da: “, per ciascuna annualità dal 2024 al 2030,” fino a: “bilancio di previsione finanziario regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2024 ed euro 48.000.000,00, per l’anno 2025, è derivante:

a)     per l’anno 2024, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)     per l’anno 2025, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.”.

2.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1:

a)     le risorse pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, confluiscono, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)     le risorse pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2028 al 2030, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, sono destinate nell’ambito delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario.

 

Art. 11
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relative a disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali)

1. All’articolo 2 della l. r. 9/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

“26. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale è disciplinato con regolamento di attuazione adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.”;

b) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Il regolamento regionale previsto nel comma 26, anche sulla base di schemi tipo e in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche, per ciascuno dei soggetti indicati, ai sensi dell’articolo 2 sexies del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche, individua:

a) i tipi di dati che possono essere trattati;

b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;

c) il motivo di interesse pubblico rilevante;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.

 

Art. 12
(Interventi urgenti e straordinari per contrastare la diffusione del Virus West Nile - WNV) 

1. Al fine di prevenire la diffusione sul territorio del Virus West Nile (WNV), la Regione sostiene la realizzazione di interventi urgenti e straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione larvicida e adulticida nei confronti di artropodi indigeni e, in particolare, della zanzara Culex pipiens.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai comuni con circolazione virale in atto, secondo le indicazioni fornite dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, il quale verifica la coerenza tra il finanziamento e gli interventi richiesti ed eroga i contributi ai sopraindicati comuni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per gli interventi urgenti e straordinari di contrasto alla diffusione del Virus West Nile (WNV)”, con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 13
(Contributo straordinario a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell’aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali - RSA) 

1.  La Regione, a seguito dell’aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), destina ai comuni un contributo ulteriore, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, rispetto a quanto disposto dall’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, per far fronte ai maggiori oneri posti a loro carico.

2.  La Regione istituisce un contributo straordinario in favore dei comuni per la quota corrisposta dagli stessi a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delle tariffe delle RSA da sostenere nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, per la parte non soggetta a contribuzione regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della l.r. 7/2014.

3.  La Regione istituisce un contributo straordinario per le famiglie con ISEE compreso tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, che usufruiscono della compartecipazione comunale alla spesa, per i maggiori oneri derivanti dall’aumento della quota sociale delle RSA di cui al comma 1 da sostenere nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025. Il contributo straordinario è erogato ai comuni.

4.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 è erogato anche per la copertura dell’incremento dovuto all’aumento delle tariffe di cui al comma 1 sostenuto dagli utenti con ISEE superiore a euro 20.000,00 nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, per i quali la quota sociale resta a carico dell’assistito secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 87, della l.r. 7/2014. Il contributo straordinario è erogato ai comuni.

5.  Ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare le modalità di accesso e di erogazione del contributo.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 7.356.000,00 per l’anno 2025, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell’aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali - RSA”, con uno stanziamento, pari all’importo predetto, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, come accantonate nel risultato di amministrazione concernente il consuntivo per l’esercizio 2024.

 

Art. 14
(Incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, commi da 87 a 89, relativo a disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successive modifiche)

1.  L’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi da 87 a 89, della l.r. 7/2014, concernente il concorso regionale agli oneri a carico dei comuni per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 2.950.000,00, per l’anno 2025, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, come accantonate nel risultato di amministrazione concernente il consuntivo per l’esercizio 2024.

 

Art. 15
(Modifica all’articolo 7, comma 77, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a contributi per l’acquisto della parrucca per alleviare il disagio psicologico da patologie che comportano alopecia. Disposizione finanziaria) 

1. Il comma 77 dell’articolo 7 della l.r. 28/2019 è sostituito dal seguente:

“77. Al fine di favorire il benessere psicosociale e alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza di terapie oncologiche o a causa di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia, la Regione concede contributi alle donne e agli uomini per l’acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici o a persone affette da patologie diverse da quelle oncologiche ma tali da comportare alopecia, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.”.

2.  All’Allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 77 a 81, della l.r. 28/2019, come modificato dalla presente legge, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita di capelli in conseguenza della terapia oncologica o di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2025,  mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 

 

Art. 16
(Modifiche all’articolo 16, commi 20 e 21, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a misure per facilitare l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione a persone con disabilità e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

 

1. All’articolo 16 della l.r. 8/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     al comma 20 le parole: “misure per facilitarne l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione, anche ai fini della balneazione.” sono sostituite dalle seguenti: “la realizzazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile e inclusivo, attraverso interventi, rivolti ai comuni del litorale laziale, ai comuni isolani e ai comuni lacuali, finalizzati alla realizzazione sulle spiagge di aree accessibili e attrezzate per specifici servizi, comodamente fruibili dalle persone con disabilità, anche gravissima.”;

b)     al comma 21 le parole: “contributi in conto capitale ai comuni costieri e lacuali per l’acquisto di apposite carrozzine o sedie mare, di pedane, passerelle e altri strumenti da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità, per le dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative, da destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle medesime aree.”, sono sostituite dalle seguenti: “concede contributi in conto capitale ai comuni, previsti nel  comma 1, destinati a sostenere i progetti   sulle aree demaniali marittime e lacuali, in concessione o in convenzione, per attività turistico ricreative, che prevedano la realizzazione di aree accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, anche gravissima, attrezzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con passerelle per il passaggio agevole in carrozzina, sedie a rotelle da spiaggia appositamente progettate per terreni sabbiosi, ausili per il trasferimento in acqua, come sollevatori o carrozzine anfibie.”.

2. L’autorizzazione di spesa concernente il “Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - interventi in conto capitale”, di cui ai commi da 20 a 23 dell’articolo 16 della l.r. 8/2019, iscritto nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 500.000,00, per l’anno 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 17
(Contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti)

1. La Regione concede un contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone, quale concorso alla copertura delle spese relative all’aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti, sito nel Comune di Colfelice (FR), in località S.P. Ortella, km 3,00, e delle ulteriori spese connesse con le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Il contributo previsto nel comma 1, quantificato in complessivi euro 13.800.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, è concesso, sulla base di quanto dovuto dai Comuni della Provincia di Frosinone, nei confronti della società a partecipazione pubblica “Società Ambiente Frosinone” S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti, sito nel Comune di Colfelice (FR), con riferimento:

a) ai provvedimenti di aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all’impianto TMB, adottati dalla direzione regionale competente in materia di rifiuti, ai sensi del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio 11 marzo 2005, n. 15 (Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio), recepito con deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2008, n. 516 (Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07);

b) alle ulteriori spese relative ai benefit ambientali previsti ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005 e dalla deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 760 (Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005 - Ridefinizione del Benefit Ambientale nei limiti previsti dall'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98).

3. La Direzione regionale competente in materia di rifiuti, attraverso il supporto di un revisore contabile a tal fine individuato, provvede alla verifica della documentazione, prevista nel comma 2, attestante le somme effettivamente dovute dai comuni nei confronti della “Società Ambiente Frosinone” S.p.A. e, previa delegazione di pagamento appositamente rilasciata nel rispetto delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, a garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, adotta i provvedimenti di spesa finalizzati al pagamento in favore della “Società Ambiente Frosinone” S.p.A..

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) con riferimento alla concessione del contributo straordinario, mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti”, con uno stanziamento pari a euro 4.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) con riferimento alle spese relative al supporto da parte del revisore contabile, mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il revisore contabile per la verifica della documentazione per il contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti”, con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per l’anno 2025, euro 20.000,00, per l’anno 2026 ed euro 10.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 18
(Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. L’articolo 3 della l.r. 16/2011 è sostituito dal seguente:

Art. 3
(Ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. La procedura abilitativa semplificata (PAS), come previsto nell’articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), si applica esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti nell’ allegato B al medesimo decreto legislativo.”.

2. All’articolo 51 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) il rilascio dell’autorizzazione unica, prevista nell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nei modi e i termini previsti nel medesimo articolo.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli interventi previsti nell’allegato C, sezione I, del d. lgs. 190/2024, non sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, prevista nell’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, si svolge in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.”.

 

Art. 19
(Spese per l’audit energetico per il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato“ex Ospedale di Rieti")

1.  Al fine di garantire la copertura delle spese relative all’audit energetico funzionale all’attuazione degli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato “ex Ospedale di Rieti”, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2025, n. 214 (Atto d’indirizzo per la realizzazione di un Polo universitario presso l’ex “Ospedale di Rieti), nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione, titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per l’audit energetico per il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato “ex Ospedale di Rieti"”, con uno stanziamento pari a euro 60.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

 

Art. 20
(Contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio) 

1. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso le sedi regionali dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, tra cui, in particolare, l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici istituzionali, la Regione concede un contributo straordinario all’Istituto medesimo pari a euro 1.800.000,00 per l’anno 2025 ed euro 3.000.000,00 per l’anno 2026.

2. L’erogazione del contributo previsto nel comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana del cronoprogramma degli interventi, nonché di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede al controllo e al monitoraggio degli interventi e adotta i necessari provvedimenti a valere sulla voce di spesa da istituire ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 4.800.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio”, il cui stanziamento, pari a euro 1.800.000,00 per l’anno 2025 ed euro 3.000.000,00 per l’anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 


Art. 21
(Modifica all’articolo 106 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo a funzioni e compiti delle province in materia di inquinamento delle acque) 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 14/1999, dopo le parole: “ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi” sono inserite le seguenti: “con finalità di riutilizzo”.

 

Art. 22
(Riconoscimento a derivare per le piccole derivazioni e ridefinizione limiti della durata delle utenze per l’utilizzo e la derivazione delle acque sotterranee demaniali di cui all’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale” e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” e successive modifiche. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)

1. La Regione disciplina le procedure per il riconoscimento, con rinnovo del titolo e della durata, del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi di utilizzare le acque sotterranee demaniali per le piccole derivazioni con una portata inferiore e/o uguale a 20 l/s di cui ai commi 2 e 3, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 96 del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche e dell’articolo 21 del r. d. 1775/1933.

2. I proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, captano acque sotterranee demaniali di cui al comma 1, la cui concessione originariamente rilasciata abbia scadenza entro il prossimo 31 dicembre 2028, devono presentare, entro la stessa data di scadenza, apposita domanda di rinnovo o nuova concessione, secondo il modello predisposto dalla direzione regionale competente in materia di derivazione di acque pubbliche.

3. I proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), captavano acque sotterranee demaniali di cui al comma 1 e abbiano presentato la domanda o la denuncia entro il 30 giugno 2001 o entro il 30 giugno 2003, così come rispettivamente stabilito dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche, sono obbligati a rinnovare la domanda di concessione, secondo le modalità di cui al comma 2, per una durata non superiore a quanto previsto dalla normativa richiamata al comma 1.

4. La concessione ai sensi dei commi 2 e 3 è rilasciata dalla Regione, a seguito dell’istruttoria di merito, e costituisce titolo a derivare. A seconda dello stato di qualità del corpo idrico, la concessione non potrà avere, in ogni caso, una validità superiore a dieci anni dalla data di rilascio.

5. La Regione valuta le proprie istruttorie in relazione ai piani di gestione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ai fini dell’equilibrio quantitativo e qualitativo del corpo idrico. Nei casi in cui la domanda di concessione riguardi territori in cui le falde idriche sono state catalogate quantitativamente in condizioni critiche, sarà necessario valutare, prioritariamente, l’impatto delle derivazioni con particolare riguardo al relativo stato di qualità, alla potenzialità e all’entità dell’eventuale compromissione delle prospettive di raggiungimento/miglioramento degli obiettivi stabiliti, in materia, dalla direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

6. La Regione trasmette mensilmente l’elenco delle domande pervenute, ai sensi dei commi 2 e 3, all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente interessata, che acquisisce dati ed informazioni al fine di garantire le opportune azioni di monitoraggio sullo stato dei corpi idrici.

7. Entro il termine del 31 dicembre 2027, la Regione provvede:

a)     a individuare con atto ricognitivo, che tiene luogo dell'atto provvisorio di concessione, gli utenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e quindi a identificare il diritto, per massimo dieci anni, di utilizzare e derivare, nei limiti di portata indicati nella domanda di concessione o entro limiti inferiori indicati nell'atto ricognitivo stesso, qualora venga rilevato che la derivazione richiesta alteri il regime idraulico e idrogeologico delle acque sotterranee demaniali;

b)     a negare il riconoscimento del diritto di cui alla lettera a) nei casi in cui venga rilevato che la derivazione in essere provochi gravi danni al regime idraulico e idrogeologico con una valutazione preventiva anche in corso di esercizio e sugli effetti di qualsiasi prelievo sull’ambiente, in modo da garantire gli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi idrici e a ordinare, in caso, anche la sospensione della derivazione stessa e dell'uso della risorsa, nonché ad adottare gli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente.

8. L’atto ricognitivo di cui al comma 7, lettera a), dovrà prevedere l’obbligatorietà e le modalità della installazione da parte del titolare della derivazione idrica di un contatore conforme alle vigenti normative e idoneo alla misurazione del quantitativo emunto anche per i controlli delle competenti autorità.

9. L'atto ricognitivo di cui al comma 7, lettera a), è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

10. La Regione procede all’esternalizzazione, mediante una procedura a evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, delle attività complesse di assistenza e supporto tecnico e amministrativo al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per il rilascio delle concessioni.

11. La Giunta regionale, con deliberazione, può individuare le attività e i servizi da esternalizzare, le condizioni dell’esternalizzazione e i criteri essenziali di scelta del fornitore e di svolgimento del servizio.

12. Le province e la Città metropolitana di Roma Capitale trasmettono alla Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco e la documentazione relativa ai procedimenti non conclusi di cui ai commi 1, 2 e 3 attribuiti alla loro competenza in base alla legislazione previgente.

13. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa, nell’ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Spese per l’esternalizzazione del servizio relativo all’attività ricognitoria concernente le piccole derivazioni idriche”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

14. All’articolo 8 della l.r. 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 relativo ai canoni per le utenze di acqua pubblica è sostituito dal seguente:

“2. I canoni di cui al comma 1 sono dovuti dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del regio decreto 1775/1933 e successive modifiche.”;

b) i commi da 4 a 16 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato per ciascuna tipologia d’uso sulla base degli usi di seguito riportati ed annualmente aggiornato dalla direzione regionale competente in materia di risorse idriche, tenendo conto delle seguenti specificazioni:

a) per consumo umano (non domestico) si intende quello finalizzato all’esclusivo consumo per il fabbisogno idrico delle persone secondo quanto previsto dalla normativa che tutela la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale uso non è consentito in caso di utenza contestualmente servita da adduzioni del gestore del servizio idrico integrato comprese le gestioni tutelate del servizio stesso;

b) per uso irriguo si intende quello finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre anche per uso privato di giardini o corti ad uso esclusivo o collettivo;

c)  per uso idroelettrico si intende quello finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

d)  per uso industriale si intende quello finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l’uso delle acque deve rispettare la vigente normativa che tutela la qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

e)   per uso verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura si intende quello finalizzato all’inaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive e all’allevamento ittico;

f)   per uso igienico e similari si intende quello finalizzato ai servizi igienici, anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;

g)  per usi diversi si intendono usi non riconducibili alle tipologie individuate dalle lettere da a) a f), purché non in contrasto con la normativa vigente e con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio;

h)  per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame,  compreso l’uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. L’uso domestico delle acque sotterranee definite pubbliche non è soggetto al regime di concessione e al relativo canone, a condizione che:

1) l’uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate;

2) la portata massima non sia superiore a 1 l/s;

3) il volume di prelievo non ecceda il limite di 100 m3/anno.

5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d), e), f) e g), il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua nominale di concessione. L’unità di misura per la determinazione del canone è il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l’uso di cui al comma 4, lettera c), il canone è calcolato in relazione alla potenza nominale media annua espressa in Kw. Nel caso di derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b), la determinazione del canone è fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in ettari. Il canone per l’uso domestico di cui al comma 4, lettera h), è dovuto a partire dall’anno 2026 nei casi in cui ecceda i limiti previsti al medesimo comma 4, lettera h).

6. Con determinazione dirigenziale, la struttura regionale competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di cui alla tabella B allegata alla presente legge in relazione al tasso di inflazione programmato.

7. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.

8. Gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo.

9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto limitatamente ai mesi di validità della concessione nell’anno di scadenza o rilascio, in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione di mese deve intendersi per intera.

10. Il pagamento del canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è effettuato mediante la modalità di “PagoPA” o strumenti informatici analoghi e, in alternativa, nel solo periodo transitorio di completa attivazione della procedura informatizzata regionale, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

11. L’omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30 per cento del canone non versato, oltre agli interessi legali.

12. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per tre annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all’uso dell’acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dalla scadenza della terza annualità. L’accertamento di tale decadenza è comunicato dall’autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere di derivazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall’articolo 17 e dall’articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti atti di assenso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo in caso di avvenuta presentazione di istanza di concessione nelle forme previste dall’ordinamento regionale.

14. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto e i riconoscimenti suddivisi per provincia, rilasciati in materia di concessioni per le piccole e grandi derivazioni.

15. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e dall’articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, può adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, uno o più regolamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico:

a)  le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee;

b)  la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 14;

c)  l’eventuale rideterminazione delle diverse tipologie d’uso dell’acqua pubblica e dei relativi canoni;

d)  l’eventuale applicazione e determinazione di riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;

e)  la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13, delle fattispecie di illecito amministrativo e la graduazione delle relative sanzioni pecuniarie;

f)   la determinazione delle spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti concessori di competenza regionale.”.

15. La tabella B (Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica), allegata alla l.r. 2/2013, è sostituita dalla seguente:

 

TABELLA B

CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA – ANNO 2026

MACROCATEGORIA

USO

TIPOLOGIA

UNITA' DI MISURA

Tariffa Unitaria (euro) Canone 2025

consumo umano

umano

canone

modulo

2.343,17 €

canone minimo

 

410,06 €

irriguo

irriguo

canone (a bocca tassata)

modulo

70,29 €

canone (senza bocca tassata)

Ha

0,71 €

canone minimo

 

35,15 €

idroelettrico

idroelettrico

canone

kW

35,15 €

canone minimo

 

351,47 €

industriale

industriale

canone

modulo

29.289,68 €

canone minimo

 

2.928,98 €

verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura

verde pubblico

canone

modulo

423,14 €

canone minimo

 

234,34 €

verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura

attrezzature sportive

canone

modulo

423,14 €

canone minimo

 

234,34 €

verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura

pescicoltura

canone

modulo

423,14 €

canone minimo

 

234,34 €

igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio

igienico e assimilati

canone

modulo

1.757,38 €

canone minimo

 

234,34 €

igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio

antincendio

canone

modulo

1.757,38 €

canone minimo

 

234,34 €

igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio

autolavaggio

canone

modulo

1.757,38 €

canone minimo

 

234,34 €

diversi

diversi

canone

modulo

2.343,21 €

canone minimo

 

234,34 €

derivazioni idroelettriche art. 22 - L.R. 20/2023

 

canone fisso

kW

37,00

derivazioni idroelettriche art. 22 - L.R. 20/2023

 

canone variabile

⁒ del valore del ricavo espresso in euro

2,5

domestico

domestico

nei casi in cui:

1) l’uso riguardi acque estratte da risorse qualificate;

2) la portata massima sia superiore a 1 l/s;

3) il volume di prelievo ecceda il limite di 100 m3/anno.

canone

unitario/anno

45,00 €

 

16. La l.r. 30/2000 è abrogata.

 


Art. 23
(Contributo per il contrasto dell’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo) 

1. Al fine di tutelare l’equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico del bacino del lago di Castel Gandolfo e di contrastare i fenomeni di abbassamento del livello idrometrico, nonché la riduzione della captazione idrica dal lago stesso, la Regione autorizza il trasferimento di risorse alla Segreteria tecnico operativa (STO) dell’Ambito territoriale ottimale ATO 2, presso la Città metropolitana di Roma Capitale, quale contributo al finanziamento del progetto di intervento finalizzato all’interconnessione dell’acquedotto Appio Alessandrino e Doganella - lotto I - dai pozzi di Pantano Borghese al Serbatoio Santa Chiara (Colonna).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” titolo 2 “Spese in conto capitale” della voce di spesa denominata “Contributo alla Segreteria tecnico operativa (STO) dell’ATO 2, presso la Città metropolitana di Roma Capitale, per le spese relative al contrasto dell’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo”, con uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00, per l’anno 2025, e a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 24
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo) 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 19/2024 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis.  Al fine di consentire ai consorzi di bonifica la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, concernenti le opere e gli impianti di cui al comma 2, la Regione eroga contributi per la tempestiva esecuzione degli stessi, necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza del territorio.

4 ter.  Per le finalità di cui al comma 4 bis, i consorzi di bonifica trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura la documentazione relativa agli interventi caratterizzati da indifferibilità e urgenza. La direzione regionale, verificata l’urgenza di provvedere, adotta i relativi provvedimenti di spesa a valere sullo stanziamento di cui al comma 4 quater.

4 quater.  Agli oneri derivanti dai commi 4 bis e 4 ter, pari a complessivi euro 1.800.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, euro 1.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione da parte dei consorzi di bonifica di interventi urgenti e indifferibili, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo”, al cui stanziamento si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

Art. 25
(Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione e il Consorzio FABRE)

1. Al fine di promuovere l’innovazione tecnico-scientifica nella valutazione, classificazione e monitoraggio delle infrastrutture viarie regionali e di favorire la messa in sicurezza dei ponti, viadotti e altre strutture della rete stradale del Lazio, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere e a dare attuazione all’Accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture), di seguito denominato Accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, e nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

2. L’accordo disciplina lo svolgimento congiunto di attività di ricerca, formazione e supporto tecnico-scientifico, funzionali alla classificazione del rischio, alla valutazione della sicurezza e al monitoraggio delle opere infrastrutturali della rete viaria regionale, secondo quanto previsto dalle Linee guida adottate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° luglio 2022, n. 204 (Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti).

3. Per l’attuazione dell’accordo, la Regione si avvale dell’Azienda stradale lazio S.p.A. (ASTRAL), che opera nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’azienda stradale Lazio - ASTRAL S.p.a.) e successive modifiche e degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative all’Accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio FABRE per il monitoraggio delle infrastrutture viarie regionali”, con uno stanziamento pari, rispettivamente, a euro 110.000,00, per l’anno 2025, euro 550.000,00, per l’anno 2026, euro 636.000,00, per l’anno 2027 ed euro 554.000,00, per l’anno 2028, derivante, per gli anni dal 2025 al 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l’anno 2028, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge regionale di bilancio di previsione finanziario.

 

Art. 26
(Disposizioni relative ai piani di rateizzazione ventennali dei crediti di natura extratributaria nei confronti del Consorzio industriale del Lazio) 

1. Al fine di evitare l’insolvenza tecnica del Consorzio industriale del Lazio previsto all’articolo 40, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e successive modifiche, derivante dai pignoramenti sui conti correnti disposti in forza di titoli giudiziali esecutivi, i pagamenti delle rate in scadenza negli esercizi 2025, 2026 e 2027, concernenti i piani di rateizzazione ventennali dei crediti di natura extratributaria, vantati dalla Regione Lazio nei confronti del predetto Consorzio, concessi ai sensi dell’articolo 64, commi 10 ter e 10 quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi e differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza dei periodi di rateizzazione, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei relativi provvedimenti regolanti i piani medesimi.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico provvede all’aggiornamento dei piani di rateizzazione ventennali e alle consequenziali operazioni contabili sul bilancio regionale.

3. Per l’intero periodo di sospensione dei pagamenti previsti nel comma 1, il Consorzio industriale del Lazio trasmette alla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato dei pignoramenti e sull’andamento della propria situazione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della relazione trimestrale comporta l’immediata interruzione del periodo di sospensione e il rispristino delle condizioni previste ai sensi dei rispettivi piani di rateizzazione.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a euro 685.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 27
(Tavolo interistituzionale sull’impatto dei dazi sull’economia regionale) 

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, un Tavolo interistituzionale sull’impatto dei dazi sull’economia regionale, di seguito denominato Tavolo, con compiti di approfondimento, monitoraggio, impulso e coordinamento delle politiche che l'amministrazione regionale intende attuare per affrontare gli effetti dei dazi sulla realtà socioeconomica regionale.

2. Il Tavolo, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione, è composto da:

a)  il Presidente della Regione, che lo presiede;

b)  l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica;

c)  l’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico;

d)  il Presidente dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

e)  i Presidenti delle Camere di commercio del Lazio;

f)   il Presidente di Lazio Innova S.p.A.;

g)  i rappresentanti degli enti locali e delle istituzioni universitarie del Lazio individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

3. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

5. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Su richiesta del Tavolo, la direzione regionale competente in materia di programmazione economica può affidare studi e approfondimenti in materia a soggetti in possesso di comprovata specializzazione.

6.  Agli oneri concernenti gli studi e gli approfondimenti di cui al comma 5 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli studi e gli approfondimenti da parte del Tavolo interistituzionale sugli effetti dei dazi sull’economia regionale”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 28
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al programma straordinario regionale di investimenti pubblici)

1. All’articolo 6 della l.r. 22/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini previsti nel comma 1:

a) entro il 30 giugno di ogni anno, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi sentita la commissione consiliare competente, è approvato il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e sono individuati i criteri e le modalità per l’ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico;

b) entro il 15 ottobre di ogni anno, con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento.”;

b) il comma 3 è abrogato. 

 

Art. 29
(Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 25 bis della l.r. 13/2007, è inserito il seguente:

Art. 25 ter
(Approvvigionamento idrico autonomo delle strutture ricettive)

1.  Per le zone che non sono servite da acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico nelle strutture ricettive può avvenire in modo autonomo, anche tramite la fornitura, da parte di soggetti privati, attraverso impianti idrici autonomi.

2. L’acqua fornita con approvvigionamento da un impianto idrico autonomo, non collegato all’acquedotto pubblico, deve essere dotata di giudizio di idoneità al consumo umano, rilasciato ai sensi della vigente normativa.”. 

 

Art. 30
(Abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1993,  n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 58/1993 è abrogata.

 

Art. 31
(Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.A. da destinare al programma di investimenti per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari della flotta ferroviaria)

1. Per effetto di quanto stabilito nell’ambito dei contratti per l’affidamento dei servizi a Cotral S.p.A., approvati con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 1252 (Affidamento dei servizi di TPL automobilistico extraurbano. Approvazione della relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e della Misura 2, punto 2, della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 154/2019, e dello schema di contratto di servizio) e con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 49 (Affidamento in concessione alla Società COTRAL SpA dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo”. Approvazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e dello schema di contratto di servizio) e a seguito della riunione congiunta del 25 luglio 2025 dei rispettivi Comitati tecnici di gestione dei contratti, sono versate all’entrata della Regione, a valere sull’annualità 2026, le maggiori entrate pari a complessivi euro 32.411.577,00, derivanti dalla quota accantonata nel bilancio della società relativa alla sovracompensazione dei contratti di servizio, da rilasciare in favore della Regione Lazio.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di interventi manutentivi straordinari della flotta ferroviaria della società Cotral S.p.A., da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’approvazione della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le entrate pari a euro 32.411.577,00 sono versate, a valere sull’annualità 2026, nella voce di entrata di cui alla tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e sono iscritte, nell’ambito del programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, nella voce di spesa di nuova istituzione denominata “Spese per il programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di interventi manutentivi straordinari della flotta ferroviaria di Cotral S.p.A.”, con uno stanziamento pari a euro 32.411.577,00 per l’anno 2026. 

 

Art. 32
(Fondo regionale per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato)

1. La Regione concorre con proprie risorse alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alla concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 134 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

2. Ai sensi del comma 1, nel programma 01 “Trasporto Ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo regionale per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 134/2023.

 


Art. 33
(Contributi per la pesca commerciale nelle aree portuali interessate da lavori)

1. Qualora i lavori nelle aree portuali del territorio regionale impediscano l’esercizio dell’ordinaria attività di pesca commerciale, la Regione eroga dei contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, volti a ristorare i soggetti titolari di licenza di pesca marittima professionale. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi tenuto conto del numero di giornate di fermo e del GT (Gross Tonnage) di ciascuna imbarcazione, quale parametro rappresentativo della capacità operativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi straordinari a favore dei soggetti che esercitano le attività di pesca commerciale nelle aree portuali interessate da lavori”, con uno stanziamento pari a euro 120.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 


Art. 34
(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”) 

1.  All’articolo 12 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione favorisce la variabilità genetica e incentiva il miglioramento genetico delle specie e delle razze di interesse zootecnico iscritte ai libri genealogici di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154) e successive modifiche.”;

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’utilizzazione di animali di interesse zootecnico, iscritti nei libri genealogici, nell’ambito dei propri allevamenti o stazioni di monta.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche) 

1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12 dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “o di società a controllo pubblico regionale”;

b)  al comma 9 dell’articolo 20 le parole: “, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche” sono soppresse;

c)  al numero 2) della lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 le parole: “in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando” sono sostituite dalle seguenti: “o di società a controllo pubblico regionale in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento”.

 

Art. 36
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Nelle more dell’adozione, da parte della Giunta regionale, di una proposta di legge di riordino della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, in considerazione del rilevante interesse pubblico perseguito dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), istituite ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, la Regione, al fine di salvaguardare l’equilibrio strutturale di bilancio delle medesime ATER, adotta le misure previste al comma 2.

2. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

Art. 14 bis
(Misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, eroga alle ATER, annualmente, specifici contributi finalizzati a compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari.

2. Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti nel comma 1, le aziende, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, redigono un documento da allegare alla nota integrativa, nel quale sono riportati in modo analitico i costi di natura corrente, anche indiretti, e i ricavi relativi agli alloggi sociali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di assegnazione dei contributi compensativi previsti nel comma 1, applicando come criterio economico la differenza tra i costi e i ricavi teorici relativi agli alloggi sociali previsti nel comma 2.”;

b) all’articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

1)  alla lettera a) del comma 1, le parole: “locali extraresidenziali” sono sostituite dalle seguenti: “locali non residenziali”;

2)  dopo la lettera d) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:

“d bis) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati ai servizi abitativi pubblici;

 d ter) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d quater) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.”;

c)  dopo l’articolo 20, è aggiunto il seguente:

Art. 20 bis
(Disposizioni finanziarie)

1.  Agli oneri derivanti dall’articolo 14 bis, relativo alle misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per le misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali da parte delle ATER”, con uno stanziamento pari a euro 8.000.000,00 per l’anno 2025, euro 10.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 12.000.000,00 per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

3. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’ATER della Provincia di Frosinone, la Regione riconosce un contributo pari a euro 5.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, nei confronti dell’ATER, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo e il rimborso dei debiti finanziari maturati dall’Azienda alla data del 30 giugno 2025.

4. L’erogazione del contributo previsto nel comma 3 è subordinata all’adozione da parte del Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone di un Piano di risanamento economico-finanziario dell’Azienda. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione emana, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 30/2002, le direttive per la definizione del Piano, individuando in particolare:

a)  la predisposizione di piani di dismissione del patrimonio aziendale;

b) l’attivazione e l’implementazione, anche tramite riorganizzazione degli uffici a tale scopo dedicati, delle procedure di recupero dei crediti verso gli utenti assegnatari di alloggi;

c)  l’attivazione delle procedure di ristrutturazione del debito nei confronti degli istituti di credito e del debito nei confronti dei fornitori, risultanti al 31 dicembre 2024;

d)  l’attivazione di procedure di riorganizzazione degli uffici e razionalizzazione delle spese di carattere generale e per i servizi;

e)  ogni ulteriore misura necessaria per l’attuazione del Piano di cui al presente comma.

5. Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario previsti nel comma 4, l’ATER della Provincia di Frosinone predispone un apposito cronoprogramma di attuazione delle misure di cui al medesimo comma e, con cadenza trimestrale, trasmette alla direzione regionale competente in materia di edilizia pubblica una relazione dettagliata e certificata dal Collegio dei revisori dei conti sul relativo stato di avanzamento. La mancata trasmissione della relazione trimestrale comporta l’immediata decadenza del contributo previsto al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’ATER della Provincia di Frosinone”, con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

7. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’ATER della Provincia di Rieti, è cancellato il debito nei confronti della Regione pari a euro 1.067.191,45, riguardante la restituzione del pagamento effettuato alla Regione nei confronti degli aventi diritto delle somme loro riconosciute a titolo di provvisionale nonché di spese di lite, nell’ambito del contenzioso deciso dal Tribunale di Rieti con sentenza n. 360 del 2020, confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3265 del 2023 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 181 del 2024, concernente la condanna al risarcimento dei danni patiti dai parenti delle vittime del crollo delle palazzine di costruzione degli Istituti autonomi case popolari, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016 ad Amatrice.

8. Per effetto delle disposizioni previste nel comma 7, la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e infrastrutture provvede all’adozione dei relativi provvedimenti contabili.

9. Alle minori entrate derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 1.067.191,45, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 37
(Cofinanziamento regionale per il completamento degli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a cura dell’ATER del Comune di Roma)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a cura dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma, finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 (Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021 (Modalità tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea), è disposto il cofinanziamento regionale per un importo pari a euro 3.511.059,05 per l’anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate in favore dell’ATER del Comune di Roma per il completamento degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 marzo 2022, n. 52 concernente l’approvazione del Piano degli interventi predisposto da ciascuna Regione e provincia autonoma di cui all'allegato A, relativo al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di edilizia pubblica dello stato di attuazione degli interventi medesimi e del rispetto dei termini previsti dai relativi cronoprogrammi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Cofinanziamento regionale degli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a cura dell’ATER. del Comune di Roma”, con uno stanziamento pari a euro 3.511.059,05 per il 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 38
(Disposizioni relative all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente un programma straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare delle ATER)

1. La Regione, al fine di portare a termine il programma straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) del Lazio di cui all’articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006, concede un contributo straordinario in favore delle ATER.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006 concernente l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione straordinaria delle Ater del Lazio, di cui al programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari e euro 500.000,00 per l’annualità 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 39
(Disposizioni relative all’intervento di riqualificazione degli immobili regionali del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi - MOF) 

1.  Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento di riqualificazione degli immobili di proprietà della Regione facenti parte del vecchio Mercato ortofrutticolo di Fondi, incluso nel complesso del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF), denominato: “Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione”, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2025, n. 261 (PR Lazio FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 “Un’Europa resiliente e più verde”. Priorità 2 “Europa più verde”. Avvio dell’intervento “Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione” su immobile “Mercato ortofrutticolo” di Fondi (MOF) nell’ambito dell’Azione 2.1.1. b) “Interventi di efficienza energetica: patrimonio regionale e altri edifici pubblici”; e dell’Azione 2.2.1 a) "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – soggetti pubblici"), la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e infrastrutture è autorizzata ad acquisire dal MOF S.c.p.a., quale soggetto attuatore dell’intervento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2025, il relativo progetto tecnico esecutivo.

2.  Per le finalità previste nel comma 1, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il progetto tecnico esecutivo dell’intervento di riqualificazione degli immobili regionali facenti parte del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF)”, con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. 

 

Art. 40
(Modifica all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alle sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria) 

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 9/2005, dopo le parole: “nelle sedi comunali,”, sono inserite le seguenti: “nonché per l’acquisizione di immobili da adibire a sedi comunali,”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’integrazione dell’autorizzazione di spesa concernente l’articolo 34 della l.r. 9/2005, iscritta nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, tiolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00 per l’anno 2025 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 41
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria e successive modifiche)

1. All’articolo 2 della l.r. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14 bis. La Regione, al fine di riqualificare e valorizzare gli immobili regionali nella disponibilità degli enti locali, concede contributi agli enti locali medesimi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale.”;

b)  dopo il comma 15 è inserito il seguente:

“15 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili regionali già nella disponibilità degli enti locali”, con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi 14 e 15, della l.r. 25/2020 concernente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al patrimonio dei comuni, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”. 

 

Art. 42

(Modifica al comma 149 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo alla concessione alla Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio” di un bene del patrimonio disponibile della Regione)

1. Al comma 149 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole da: “, una porzione dell’immobile” fino a: “sede istituzionale dell’ente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di sottoscrizione del contratto, l’immobile appartenente al patrimonio regionale sito in Roma, via Parigi, n. 11, da adibire a sede istituzionale dell’ente. Alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito, all’interno del quale è prevista la possibilità per la Regione di usufruire di spazi da concordare tra le parti per lo svolgimento di attività di proprio interesse, provvede la direzione regionale competente in materia di patrimonio, sulla base gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale”.

 

Art. 43
(Partecipazione alla Fondazione “Museo del ricordo”)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione “Museo del ricordo”, prevista dalla legge 23 ottobre 2024, n. 165 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), di seguito denominata Fondazione.

2. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura, delegato dallo stesso Presidente, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali, nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, delegato dallo stesso Presidente.

4. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione, in comodato d’uso e per la durata della partecipazione alla Fondazione medesima, l’immobile appartenente al patrimonio regionale sito in Roma, via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13, da adibire a sede istituzionale dell’ente. La direzione regionale competente in materia di cultura, di concerto con quella competente in materia di patrimonio, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, provvede alla stipula del contratto di comodato d’uso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Museo del ricordo””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione “Museo del ricordo””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

 

Art. 44
(Modifica alle disposizioni dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative agli interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio e successive modifiche)

1. Al comma 3 bis dell’articolo 7 della l.r. 23/2023, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Il trenta per cento delle risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, ai sensi del comma 4, sono destinate al finanziamento degli interventi a cura del Comune di Roma Capitale.”.

 

Art. 45
(Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali) 

1.  La Regione, al fine di sostenere gli interventi necessari al restauro e alla riqualificazione delle aree culturali e dei monumenti storici e artistici che versano in stato di degrado o abbandono oppure che hanno subito gravi e vili episodi vandalici, concede appositi contributi ai comuni a valere sul “Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali”, da istituire nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2.  La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi previsti al comma 1.

3.   La dotazione del Fondo previsto al comma 1, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 46
(Contributo straordinario all’Associazione regionale esercenti cinema del Lazio (ANEC Lazio) per la salvaguardia e la valorizzazione dell’iniziativa “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”) 

1.  La Regione, anche in relazione agli obiettivi di sostegno e promozione di cui alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, concede all’Associazione regionale esercenti cinema del Lazio (ANEC Lazio), in considerazione del grave incendio che ha compromesso la struttura e le attrezzature di Chiosco Vittorio, significativa realtà di aggregazione giovanile inserita nell’ambito della rassegna “Notti di Cinema a Piazza Vittorio” promossa dalla medesima ANEC Lazio, un contributo straordinario per la copertura delle spese necessarie per il ripristino funzionale dell’area e delle dotazioni danneggiate finalizzato alla ripresa delle relative attività culturali.

2. Il contributo previsto ai sensi del comma 1 è erogato all’esito della presentazione da parte dell’ANEC Lazio di un piano dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, di un’apposita voce di spesa denominata: “Contributo straordinario all’associazione ANEC Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dell’iniziativa “Notti di Cinema a Piazza Vittorio””, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 47
(Contributo per il raduno del IV Raggruppamento Associazione nazionale alpini - ANA)

1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, concede all’Associazione nazionale alpini (ANA) un contributo pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, per l’organizzazione del raduno del IV Raggruppamento, organizzato dalla sezione di Latina, il cui svolgimento è previsto nei giorni 27 e 28 settembre 2025, presso il Comune di Gaeta.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell’ANA di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo all’ Associazione Nazionale Alpini per l’organizzazione del raduno del IV Raggruppamento ”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 48
(Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 23/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 2 dell’articolo 1, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Al fine di favorire un più efficace incontro fra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, i fabbisogni formativi e professionali sono individuati mediante l’analisi, anche previsionale, dei fenomeni e degli andamenti del mercato del lavoro, implementando metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell’offerta di lavoro (labour market intelligence), con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile funzionali alle transizioni verde e digitale.

2 ter. Le risultanze delle attività previste nel comma 2 bis supportano la programmazione regionale sia dell’offerta formativa sia delle politiche attive per il lavoro, anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative, conferendo priorità alle aree con maggiore disallineamento tra la domanda e l’offerta di competenze. Gli strumenti attuativi prevedono, laddove pertinenti, stime e valutazioni in ordine alle previste ricadute occupazionali degli interventi.”;

b)  dopo il comma 1 dell’articolo 10 è inserito il seguente:

“1 bis. Il sistema formativo regionale prevede specifiche misure per facilitare l’accesso ai servizi regionali in materia di orientamento e di formazione alle persone con fragilità e/o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.”;

c)  dopo il comma 1 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

“1 bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere un maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell’attuazione dell’offerta formativa, anche attraverso la promozione di Patti per le competenze. A tal fine, la Regione incentiva l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.”;

d)  dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

       “Art. 14 bis
(Valorizzazione dei percorsi formativi brevi. Messa in trasparenza delle competenze)

1. La Regione promuove la valorizzazione di specifici risultati di apprendimento, definiti micro-credenziali, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti conseguiti tramite percorsi formativi brevi.

2. Il sistema formativo regionale garantisce in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, valorizzando:

a) le competenze specifiche acquisite;

b) la durata del percorso formativo;

c)  il livello di qualificazione raggiunto;

d)  l’eventuale riconoscibilità nell’ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.

3. Il sistema formativo regionale incentiva il riconoscimento della formazione espletata in contesti di lavoro, anche di breve durata.”.

 

Art. 49
(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche) 

1. Alla l.r. 29/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1:

1)   alla lettera c) dopo le parole: “mondo giovanile” sono inserite le seguenti: “e dei genitori”;

2)   alla lettera g) dopo la parola: “giovanile” sono aggiunte le seguenti: “e dei genitori”;

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è inserita la seguente:

“b bis) delle associazioni di genitori maggiormente rappresentative della Regione;”;

c) al comma 2 dell’articolo 6:

1)   alla lettera c) dopo la parola: “dipendenze” sono aggiunte le seguenti: “in particolare attraverso attività nelle scuole”;

2)   dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c bis) la promozione della collaborazione scuola – famiglia;”.

 

Art. 50
(Modifiche alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative alla promozione di iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale e successive modifiche) 

1. All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo la lettera e quater) del comma 39, è aggiunta la seguente:

“e quinquies) pari a euro 500.000,00 per l’anno 2025, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) – Comitato regionale Lazio, quale sostegno alle spese per la realizzazione di eventi e iniziative per la diffusione della pratica sportiva.”;

b)  dopo la lettera e quater) del comma 41, è aggiunta la seguente:

“e quinquies) “Spese per la realizzazione di eventi e iniziative a cura del CONI Lazio per la diffusione della pratica sportiva”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 


Art. 51
(Istituzione di un Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania) 

1. La Regione, nel quadro degli interventi regionali diretti a promuovere e incentivare la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, della cultura della pace, a tutela e salvaguardia dei diritti umani, istituisce il Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo, istituito presso la direzione regionale competente in materia di relazioni internazionali, sostiene e finanzia le iniziative umanitarie a favore della popolazione di Gaza e della Cisgiordania e, in particolare, gli interventi in emergenza finalizzati a fornire assistenza umanitaria, diretti a tutelare la salute e consistenti nella fornitura di medicinali, beni di prima necessità, per fare fronte alla crisi alimentare e assicurare l’accesso della popolazione all’acqua potabile.

3. La Giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente, individua con apposita deliberazione gli interventi da porre in essere finanziati dal Fondo e i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti.

4. La Giunta regionale assicura trasparenza nell’impiego delle risorse finanziarie stanziate e utilizzate, attraverso la pubblicità e la rendicontazione dei fondi impiegati, in relazione agli interventi posti in essere e ai risultati raggiunti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” della missione 19 “Relazioni internazionali”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e Cisgiordania”, con uno stanziamento pari a euro 2.100.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 52
(Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza) 

1. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei territori regionali colpiti dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile) e successive modifiche, è istituito un Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza, alimentato annualmente con risorse regionali, destinato ai comuni colpiti dai predetti eventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, nonché per la concessione di contributi a favore dei cittadini e delle attività produttive danneggiati dai medesimi eventi.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1 e per la presentazione delle relative domande da parte dei comuni, gli interventi ammessi a finanziamento, le relative priorità di finanziamento e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” della nella missione 11 “Soccorso civile”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza” con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 53
(Contributo straordinario all’Università degli Studi della Tuscia per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall’incendio del 4 giugno 2025) 

1. A seguito degli ingenti danni alle strutture scientifiche e didattiche del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia, sita in Viterbo, causati dall’incendio avvenuto in data 4 giugno 2025, è riconosciuto un contributo straordinario in favore dell’Università degli Studi della Tuscia pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, finalizzato al ripristino, alla riqualificazione e alla ricostruzione dei laboratori di ricerca scientifica nell’ambito dei quali sono svolte rilevanti attività di ricerca applicata in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e ambientale.

2. Il contributo previsto al comma 1 è destinato, in particolare:

a)  alla ricostruzione e alla riqualificazione dei laboratori scientifici e delle strutture universitarie danneggiate dall’incendio;

b)  all’acquisto delle attrezzature scientifiche, delle strumentazioni tecnologiche e delle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica avanzata;

c)   alla realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali alla piena ripresa delle attività accademiche e sperimentali nel settore agricolo e agroambientale.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo e l’ampliamento dell’Università degli studi della Tuscia, la Regione concede, altresì, alla stessa, un contributo pari a euro 200.000,00 per la realizzazione della sede distaccata nella Provincia di Latina.

4.  Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi di cui ai commi 1 e 3, in relazione al cronoprogramma per la realizzazione degli interventi previsti.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario all’Università degli Studi della Tuscia per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall’incendio di giugno 2025”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

6.  Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo all’Università degli studi della Tuscia per la realizzazione della sede distaccata nella provincia di Latina”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 54

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19

(2) Lettera abrogata dall'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19

(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18

(4) Comma aggiunto dall'articolo 18 comma 1, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18

Allegati