Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche

Numero della legge: 11
Data: 3 luglio 2025
Numero BUR: 55
Data BUR: 08/07/2025

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 1.430.896,06, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 1.430.896,06, per l’anno 2025, si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente integrazione, rispettivamente:

a)   per euro 388.113,00, del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” e per euro 58.667,05, del programma 11 “Altri servizi generali”, entrambi della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)   per euro 7.105,28, del programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”;

c)   per euro 900.000,00, del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”;

d)   per euro 77.010,73, del programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

Art. 3

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati