Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie

Numero della legge: 9
Data: 3 luglio 2025
Numero BUR: 55
Data BUR: 08/07/2025

SOMMARIO

Art. 1    (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027)
Art. 2    (Partecipazione all’Associazione “Vie e cammini di Francesco”)
Art. 3    (Contributi per l'acquisto e l’adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta)
Art. 4    (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relative a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche)
Art. 5    (Disposizioni finanziarie relative alle attività dell’advisor a supporto dell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario)
Art. 6    (Entrata in vigore)


Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027)

1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027), sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Titolo

Tipologia

2025

2026

2027

 

3 – Entrate extratributarie

500 – Rimborsi e altre entrate correnti

+ € 12.677.322,56

-

-

 

Totale variazione

+ € 12.677.322,56

-

-

 

 

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge reg.

2025

2026

2027

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 – Statistica e sistemi informativi

2

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)

-

+ € 1.220.000,00

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

1/2024, art. 3 e smi – Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione

+ € 537.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

15/2002 – Testo unico in materia di sport

- € 537.000,00

-

-

08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1

22/2024, art. 13, cc. 114-116 – Contributo straordinario per l'efficientamento delle ATER

+ € 4.000.000,00

-

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

02 – Trasporto pubblico locale

1

19/2022, art. 9, cc. 160 e 161 – finanziamento TPL comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, ad esclusione di Roma Capitale (l.r. n. 30/1998, art. 30, c. 2)

-

+ € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00

11 – Soccorso civile

01 – Sistema di protezione civile

2

2/2014 – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte capitale

+ € 2.193.422,47

-

-

13 – Tutela della salute

05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

2

27/2006, art. 19, c. 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziendesanitarie e istituti di ricovero e cura

+ € 2.690.633,34

+ € 3.906.918,74

+ € 7.538.417,10

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)

+ € 1.293.266,75

- € 1.000.000,00

- € 1.000.000,00

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

2

23/2024, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 (fondo speciale)

+ € 2.500.000,00

- € 5.126.918,74

- € 7.538.417,10


Art. 2
(Partecipazione all’Associazione “Vie e cammini di Francesco”)

1. La Regione, al fine di coordinare e armonizzare, nell’ambito e in coerenza con le iniziative avviate dalle altre amministrazioni centrali, regionali e locali competenti in materia, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d’Assisi, che insistono sul territorio italiano, è autorizzata, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di socio fondatore all’Associazione, senza scopo di lucro, “Vie e cammini di Francesco”, di seguito denominata Associazione.
2. Il Presidente della Regione ovvero l'Assessore regionale competente in materia di turismo, da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all’Associazione.
3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore dell’Associazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, da lui delegato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla costituzione, quale socio fondatore, all’Associazione, della voce di spesa, da iscrivere nel titolo 3 del programma 11 della missione 01, denominata: “Spese per la partecipazione della Regione Lazio all’Associazione “Vie e cammini di Francesco””, il cui stanziamento, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) in riferimento alle spese concernenti la quota associativa annuale, della voce di spesa obbligatoria da iscrivere nel titolo 1 del programma 11 della missione 01, denominata “Spese per la quota associativa relativa all’Associazione ‘Vie e cammini di Francesco’”, il cui stanziamento, stimato in euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 3
(Contributi per l’acquisto e l’adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, al fine di garantire il diritto alla mobilità su tutto il territorio regionale attraverso la rimozione delle barriere fisiche, promuove l’effettiva fruibilità, da parte degli utenti con disabilità con mobilità ridotta, dei taxi, nell’ambito degli autoservizi pubblici non di linea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta, dotati di attrezzature automatiche per l’incarrozzamento e il trasporto di persone con disabilità, debitamente indicate nella carta di circolazione, che rispettino i criteri di sicurezza e omologazione previsti dalla normativa vigente, in favore dei titolari della licenza regolarmente rilasciata da un comune del Lazio, non sospesa né revocata, come definiti dall’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e iscritti nel ruolo provinciale previsto nell’articolo 16 della medesima legge. In caso di licenze conferite in cooperativa, il beneficiario del contributo è il titolare originario conferente ovvero la cooperativa conferitaria, a seconda di chi sostiene l’onere per l’acquisto e l’adeguamento del veicolo adibito per l’esercizio del servizio.
3. I contributi previsti al comma 2 sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributi per l'acquisto e l’adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.


Art. 4
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relative a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche)

1. All’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 32 le parole: “1° luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026”;
b) al comma 33 le parole: “1° luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026”;
c) al comma 35 le parole: “1° luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026”.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie relative alle attività dell’advisor a supporto dell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario)

1. Al fine di consentire l’iscrizione nel bilancio regionale delle spese concernenti i servizi professionali diretti a supportare la Regione nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali, nel rispetto del Piano di rientro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge 311/2004), 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di rientro”) e 26 giugno 2020, n. 406 (Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento), nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per le attività dell’advisor a supporto dell’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario”, con uno stanziamento pari a euro 721.000,00, per l’anno 2025 ed euro 121.000,00, per l’anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.