Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche
Art. 1
(Modifica all’articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche)
1. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023, le parole: “da attuarsi entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi entro il 31 ottobre 2025”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 2, le parole: “30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;
b) al comma 1 dell’articolo 5:
1) all’alinea, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
2) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”;
c) al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.
Art. 3
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.