Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche

Numero della legge: 8
Data: 1 luglio 2025
Numero BUR: 53
Data BUR: 03/07/2025

Art. 1

(Modifica all’articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche)

1. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023, le parole: “da attuarsi entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi entro il 31 ottobre 2025”.

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 dell’articolo 2, le parole: “30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b)   al comma 1 dell’articolo 5:

1)     all’alinea, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2)     alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”;

c)   al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.