Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in coerenza con i principi e i valori contenuti nella Costituzione, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze dello Stato, promuove azioni e interventi al fine di contrastare, prevenire e trattare il fenomeno della dipendenza da sostanze quali, in particolare, alcool e tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope e delle dipendenze comportamentali, favorendo, altresì, un sistema integrato degli interventi ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a tutelare le persone dipendenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e ai giovani, al fine di contribuire a facilitare il loro reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, anche tramite il sostegno alle loro famiglie.
Art. 2
(Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze)
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) rilevazione dell’entità della popolazione regionale dipendente, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze o di altra tipologia di dipendenza di cui all’articolo 1;
b) raccolta, studio ed elaborazione di dati e informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni erogate nella Regione in materia di prevenzione e cura della dipendenza da sostanze e, in particolare, da sostanze stupefacenti o psicotrope e da altra tipologia di dipendenza di cui all’articolo 1;
c) elaborazione di proposte e studi da trasmettere alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali al fine di promuovere il sistema integrato degli interventi di cui all’articolo 19 della l.r. 11/2016;
d) monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni erogate nella Regione, con particolare riferimento a quelle relative alla prevenzione e a quelle che presentano maggiori difficoltà di attuazione;
e) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione nonché di seminari di informazione rivolti agli studenti e alle loro famiglie sulle conseguenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e dalle altre tipologie di dipendenze di cui all’articolo 1;
f) studio e analisi del rapporto sulle dipendenze del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale - Regione Lazio - e redazione di un documento di proposte e progetti per efficientare e ampliare gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate nella Regione da pubblicare ogni anno sul sito istituzionale della Regione, nella sezione riservata all’Osservatorio;
g) ulteriori compiti individuati con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).
3. L'Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente per materia sulle attività svolte e sui risultati delle stesse.
Art. 3
(Composizione e funzionamento dell’Osservatorio)
1. L'Osservatorio è presieduto da un esperto individuato, attraverso avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra professionisti con almeno cinque anni di esperienza nell’ambito delle dipendenze patologiche ed è composto da dirigenti, funzionari delle direzioni regionali ed esperti nei settori relativi agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alla presente legge nonché da un rappresentante del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale – Regione Lazio e di ciascuna delle aziende sanitarie locali.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha durata triennale e opera a titolo gratuito.
3. Alle sedute dell'Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali e sanità o loro delegati, il Presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato, nonché tre rappresentanti degli enti del Terzo settore impegnati nell’ambito delle dipendenze patologiche individuati dalla deliberazione di cui al comma 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione competente in materia di politiche sociali.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) i compiti dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g);
b) le modalità e i criteri per l'individuazione dei componenti dell'Osservatorio;
c) le modalità e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio.
5. Al fine della condivisione di informazioni, dati ed esperienze in tema di prevenzione e contrasto alle dipendenze di cui alla presente legge, l’Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con le strutture, gli organi e gli enti regionali competenti in materia, con gli analoghi Osservatori istituiti dalle altre Regioni nonché, previa intesa con il competente organo statale, con l’Osservatorio permanente di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modifiche.
Art. 4
(Giornata regionale sulle dipendenze)
1. È istituita la Giornata regionale sulle dipendenze.
2. Nel corso della Giornata di cui al comma 1, la Regione realizza, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, campagne di informazione, iniziative ed eventi per sensibilizzare la popolazione, con particolare riferimento ai giovani, sul problema delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope o da altra tipologia di dipendenza di cui all’articolo 1.
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data della Giornata di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli interventi di cui al comma 2.
Art. 5
(Attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative)
1. La Regione promuove, previa intesa, ove necessaria, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nonché nelle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, attività di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, di consulenza e di sostegno del personale docente, degli studenti e delle loro famiglie, dirette alla prevenzione delle dipendenze di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua le attività di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l’attuazione delle stesse e i soggetti destinatari.
3. Tra le attività di sensibilizzazione e informazione, la deliberazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, la realizzazione di attività di peer education e di prospetti informativi finalizzati a promuovere presso alunni e studenti stili di vita sani, a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e alle dipendenze comportamentali, sulla base delle evidenze scientifiche relative alla prevenzione rivolta alla popolazione giovanile.
Art. 6
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la realizzazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate per la realizzazione degli interventi.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 5, relativi, rispettivamente, la Giornata regionale sulle dipendenze e le attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. All’attuazione degli interventi della presente legge possono concorrere le risorse di cui alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:
a) legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.