SOMMARIO
Art. 1 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027
Art. 2 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica
Art. 3 Disposizioni relative a Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione
Art. 4 Sostegno in favore del Comune di Bracciano per la gestione post operativa della discarica di Cupinoro
Art. 5 Contributo straordinario al comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani
Art. 6 Partecipazione alla Fondazione “Latina 2032”
Art. 7 Promozione dell’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso progetti sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo
Art. 8 Modifica all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche
Art. 9 Disposizioni in materia di società controllate
Art. 10 Modifica all’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona” e successive modifiche
Art. 11 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22, relativo a modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL”
Art. 12 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al Sistema informativo agricolo regionale – SIAR
Art. 13 Disposizioni per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale
Art. 14 Promozione dell’istituzione e dello svolgimento del “Premio Antonio Biondi”
Art. 15 Partecipazione della Regione all’associazione “Forum italiano per la sicurezza urbana”
Art. 16 Contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale quale residenza di Santa Maria Goretti
Art. 17 Informazione e comunicazione sui progetti e programmi relativi al PNRR e sullo svolgimento dei grandi eventi
Art. 18 Contributo al Comune di Velletri per il quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli
Art. 19 Modifica all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche
Art. 20 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica
Art. 21 Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche
Art. 22 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche
Art. 23 Abrogazione dei commi da 18 a 25 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma. Disposizione finanziaria
Art. 24 Sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo. Abrogazione dei commi 120, 121 e 122 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al contributo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo 2025
Art. 25 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di impianti crematori, e successive modifiche
Art. 26 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione, e successive modifiche
Art. 27 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2, relativo al sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP
Art. 28 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 “Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)” e successive modifiche
Art. 29 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relative a contributi per le imprese vivaistiche
Art. 30 Modifica al comma 112 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alla istituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio
Art. 31 Modifica al comma 79 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni
Art. 32 Modifica all’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo
Art. 33 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizione attuativa
Art. 34 Contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale
Art. 35 Modifiche ai commi 67 e 68 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione
Art. 36 Disposizioni di attuazione dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
Art. 37 Contributi ai comuni per la distribuzione della stampa a livello locale
Art. 38 Contributo per gli orfani di femminicidio. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche
Art. 39 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni per l’emergenza abitativa di Roma Capitale
Art. 40 Contributo straordinario all’ASP IRL per il progetto “Aut community” relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico
Art. 41 Contributo straordinario al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale
Art. 42 Entrata in vigore
Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027)
1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, approvato con legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA |
||||
Titolo |
Tipologia |
2025 |
2026 |
2027 |
3 Entrate extratributarie |
500 Rimborsi e altre entrate correnti |
€ 17.876.040,00 |
- |
- |
Totale variazione |
€ 17.876.040,00 |
- |
- |
Art. 2
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica)
1. All’articolo 9 della l.r. 19/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “dal presente articolo”, sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 1”;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 32.769.284,22, per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027, è istituito il “Fondo obiettivi di finanza pubblica”.
3 ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 bis, pari a euro 32.769.284,22, per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 3
(Disposizioni relative a Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione)
1. Nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi di impresa, previsti nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e successive modifiche, la Regione, in qualità di socio unico di Lazio Ambiente S.p.A., società in liquidazione, acconsente alla postergazione dei propri crediti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, in conformità con le disposizioni del codice civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, l’importo complessivo relativo ai crediti previsti nel comma 1, pari a euro 2.519.477,78, da rappresentare nel rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024.
Art. 4
(Sostegno in favore del Comune di Bracciano per la gestione post operativa della discarica di Cupinoro)
1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni previste nell’articolo 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, sostiene il Comune di Bracciano nella realizzazione dei primi interventi concernenti la gestione post operativa della discarica di Cupinoro, sita all’interno del territorio del Comune medesimo, volti a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale, previsti dalla normativa in materia.
2. Per le finalità previste nel comma 1 e subordinatamente all’attivazione della fase di gestione post operativa della discarica da parte del Comune di Bracciano, è concesso un contributo al Comune medesimo pari a euro 450.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale” di un’apposita voce di spesa denominata “Contributo in favore del Comune di Bracciano per gli interventi concernenti la gestione post operativa della discarica di Cupinoro”, con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 5
(Contributo straordinario al comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani)
1. La Regione, nelle more del ripristino della linea Terracina – Isole Pontine, nell’ambito dei servizi di interesse regionale attinenti al trasporto marittimo di passeggeri, merci e mezzi, con obblighi di servizio per la continuità territoriale marittima, concede un contributo straordinario al Comune di Terracina, finalizzato ad assicurare il trasporto di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani, tra il porto di Terracina e le Isole Pontine.
2. Il contributo di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025, è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune di Terracina per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto marittimo tra il porto del Comune medesimo e le Isole Pontine, previo espletamento di un’apposta procedura a evidenza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Trasporto per vie d'acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario al Comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 6
(Partecipazione alla Fondazione “Latina 2032”)
1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione “Latina 2032”, prevista nell’articolo 3 della legge 6 settembre 2024, n. 130 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032), di seguito denominata Fondazione.
2. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura, delegato dallo stesso Presidente, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione, nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali, nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.
3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, dallo stesso Presidente delegato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Latina 2032””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione “Latina 2032””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 7
(Promozione dell’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso progetti sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo)
1. La Regione, nell’ambito delle politiche volte a promuovere l’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità e favorire la loro partecipazione alla vita scolastica, sostiene, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il progetto denominato “Il Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo” da realizzare in collaborazione con gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e nelle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, in favore di specifica progettualità, secondo i criteri e le modalità definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo”, il cui stanziamento, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa al “Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo”, istituito ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, iscritto nel programma 02 della missione 05, titolo 1.
Art. 8
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2020, è inserita la seguente:
“a bis) che nei confronti del consiglio di amministrazione, trovi applicazione l'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, relativo alla partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, ad eccezione dell'amministratore, al quale siano attribuite deleghe e poteri gestionali, il cui compenso è determinato nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;”.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito del bilancio della Fondazione Film Commission, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
(Disposizioni in materia di società controllate)
1. Al ristoro in favore di Lazio Crea S.p.A. delle spese sostenute per le attività in materia di promozione e valorizzazione del territorio della Regione Lazio si provvede, a seguito di apposita attestazione da parte di Lazio Crea S.p.A. in merito alla coerenza e alla legittimità della rendicontazione delle spese medesime e previa verifica a cura della direzione regionale competente in materia di programmazione economica centrale acquisti, fondi europei e PNRR, nell’ambito delle somme già impegnate nel bilancio regionale, con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2022, n. G19048, per la realizzazione degli interventi di sostegno del settore turistico, autorizzate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 999 (Linee di indirizzo finalizzate all’individuazione delle proposte progettuali da presentare al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del “Fondo Unico del Turismo di parte corrente - atto di programmazione 2022” di cui al Decreto del Ministro del Turismo prot. n. 7619 del 14/06/2022).
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Modifica all’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona” e successive modifiche)
1. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 23 della l.r. 2/2019, è aggiunto il seguente:
“3 quinquies. Con riferimento agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, alle ASP interessate da operazioni di riorganizzazione interna, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, ovvero di fusione, ai sensi degli articoli 3 e 13, non si applicano le disposizioni previste all’articolo 16, commi 11 e 12.”.
Art. 11
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22, relativo a modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL”)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 22/2024 è inserito il seguente:
“3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettere c), d), e) e f), della l.r. 2/1995, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 che sono conclusi dalla direzione regionale competente in materia di usi civici.”.
Art. 12
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al Sistema informativo agricolo regionale - SIAR)
1. L’articolo 8 bis della l.r. 1/2020, è abrogato.
Art. 13
(Disposizioni per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale)
1. La Regione, al fine di contrastare la povertà alimentare e sostenere le persone svantaggiate in stato di vulnerabilità socio-economica, anche a seguito dell’aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari indotta dalla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e dagli eventi geopolitici e, nel contempo, al fine di sostenere la filiera dei prodotti caseari ottenuti da latte bufalino, quale componente strategica e di eccellenza del comparto agroalimentare regionale, promuove la fornitura gratuita nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti lavorati e trasformati nel Lazio derivanti da latte bufalino di origine laziale, in favore degli enti di seguito indicati che gestiscono, a titolo gratuito, il servizio di mensa solidale o un emporio della solidarietà per indigenti:
a) enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, con sede legale nel Lazio e che abbiano tra le proprie finalità statutarie interventi nell'area della povertà e del disagio sociale;
b) enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività non a scopo di lucro di assistenza e beneficenza in materia di povertà e disagio sociale.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, ove applicabile, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel limite minimo di euro 20.000,00 e nel limite massimo di euro 300.000,00, per ogni singolo beneficiario; non sono ammessi al finanziamento gli acquisti effettuati nei confronti dello stesso fornitore di prodotti per un importo superiore a euro 300.000,00.
4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede a:
a) attivare la procedura per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i soggetti idonei a beneficiare dei contributi di cui al comma 2 e a definire i requisiti e le condizioni di ammissibilità;
b) definire i criteri e le modalità della procedura a evidenza pubblica per la selezione degli enti beneficiari tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare all’iniziativa e per i quali può essere concesso il contributo regionale;
c) adottare i provvedimenti di spesa per la concessione del contributo regionale, previa presentazione da parte degli enti beneficiari di un’apposita rendicontazione relativa all'acquisto dei prodotti derivati da latte bufalino di origine laziale, esclusivamente lavorati e trasformati da aziende del Lazio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la fornitura gratuita nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 14
(Promozione dell’istituzione e dello svolgimento del “Premio Antonio Biondi”)
1. La Regione, al fine di sostenere la creatività artistica e la produzione culturale in tutte le sue forme volta a valorizzare e tutelare i beni e le risorse del territorio, favorire l’accessibilità e la sensibilizzazione delle comunità di riferimento alle manifestazioni culturali e artistiche, avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura e dell’arte e sviluppare il talento di giovani creativi, promuove l’istituzione e lo svolgimento del “Premio Antonio Biondi”, a cura della “Fondazione Premio Antonio Biondi ETS”.
2. Il premio, finalizzato a premiare coloro che si sono distinti per la loro qualità, creatività, originalità e personalità nei settori dell’arte, della letteratura, del giornalismo e della ricerca archeologica, in particolare i giovani, è assegnato attraverso bando di concorso, articolato nelle seguenti sottocategorie:
a) per la pittura, “Premio Colacicchi”;
b) per il giornalismo, “Premio Lillo Pietropaoli”;
c) per la letteratura, “Premio Mons. Antonio Biondi”;
d) per la ricerca archeologica, “Premio Egidio Ricci”.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnato un contributo pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, in favore della “Fondazione Premio Antonio Biondi ETS”, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della medesima Fondazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Sostegno regionale all’istituzione e allo svolgimento del “Premio Antonio Biondi”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 15
(Partecipazione della Regione all’associazione “Forum italiano per la sicurezza urbana”)
1. La Regione, al fine di promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio, fondato su strategie e azioni integrate di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso, nonché sull'educazione alla convivenza e alla valorizzazione del principio di legalità, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all’associazione “Forum italiano per la sicurezza urbana”, in qualità di membro attivo.
2. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di enti locali, da lui delegato, provvede agli ulteriori adempimenti necessari alla partecipazione al “Forum italiano per la sicurezza urbana”.
3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di membro attivo sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio al “Forum italiano per la sicurezza urbana””, con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 16
(Contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale quale residenza di Santa Maria Goretti)
1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso del territorio, concede un contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale mediante la ristrutturazione del fabbricato quale residenza della Santa Maria Goretti, sito in località Colle Gianturco, e di proprietà del Comune medesimo.
2. Il contributo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 190.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, è destinato alla copertura delle spese di ristrutturazione necessarie alla realizzazione di un museo dedicato a Santa Maria Goretti, al fine di valorizzarne la memoria storica e offrire uno spazio per la conservazione del patrimonio culturale legato alla vita e all’esempio della Santa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale mediante la ristrutturazione del fabbricato quale residenza della Santa Maria Goretti”, con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l’anno 2025 ed euro 110.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 17
(Informazione e comunicazione sui progetti e programmi relativi al PNRR e sullo svolgimento dei grandi eventi)
1. Per le attività di informazione e comunicazione relative allo stato di attuazione dei progetti e dei programmi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento a quelli in cui la Regione è soggetto attuatore, e allo svolgimento dei grandi eventi funzionali allo sviluppo strategico del territorio regionale, svolte in collaborazione con la commissione speciale Piano nazionale di ripresa e resilienza e grandi eventi, istituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 e successive modifiche, è disposta, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di informazione e comunicazione relative ai progetti e ai programmi concernenti il PNRR e allo svolgimento dei grandi eventi”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 18
(Contributo al Comune di Velletri per il quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli)
1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico e culturale rappresentato dal quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli, sostiene il Comune di Velletri nell’organizzazione di una manifestazione commemorativa a carattere culturale, attraverso la concessione di un contributo nei confronti del Comune medesimo, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo in favore del Comune di Velletri in occasione del quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 19
(Modifica all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche)
1. Alla lettera E del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 17/1995, le parole da: “. Il provvedimento” fino a: “del collegio.” sono sostituite dalle seguenti: “; il compenso è determinato uniformemente per tutte le ATC, con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 20
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica)
1. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 2/2013 è sostituito dal seguente:
“7. Il canone demaniale per l’utilizzo dell’acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente entro il 30 settembre di ogni anno di riferimento.”.
Art. 21
(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e
successive modifiche)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 22/2019 sono aggiunte le seguenti:
“d bis) realizzazione di studi e indagini conoscitive su ogni forma di illegalità o abusivismo nel settore commerciale, nonché sugli episodi di degrado o violenza che possono verificarsi in corrispondenza o in prossimità di esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, anche con individuazione dei settori di attività più esposti e mappature delle zone più a rischio;
d ter) promozione e monitoraggio di azioni mirate a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento sui fenomeni di illegalità di cui alla lettera d bis).”.
Art. 22
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche)
1. All’articolo 8 della l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 septies è inserito il seguente:
“3 octies. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi così come previsto all’articolo 14 bis della l. 241/1990, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente articolo, con particolare riferimento al procedimento unico, attivati attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, il rilascio del parere da parte di ciascuna amministrazione non può essere subordinato a quello di altre amministrazioni coinvolte nella medesima conferenza di servizi. Ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 4, della l. 241/1990, il mancato rilascio del parere alla scadenza del termine previsto equivale all’espressione di assenso senza condizioni.”;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Al fine di consentire lo sviluppo e il consolidamento del sistema autorizzativo, anche tramite gli accordi di cui al comma 3, la costituzione degli Sportelli unici delle attività agricole (SUAA) di cui al comma 5 da parte dell’amministrazione competente, è in ogni caso intesa quale articolazione amministrativa tematica dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
5 ter. Le procedure amministrative di cui al presente articolo si conformano, in base a quanto previsto al comma 3 bis, al principio per il quale non si procede, da parte delle amministrazioni, all’attivazione di più procedimenti amministrativi qualora l’istanza possa prevedere un unico procedimento amministrativo.”;
c) al comma 8, le parole: “di cui ai commi da 9 a 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”;
d) al comma 9:
1) le parole: “di cui ai commi da 1 a 8” sono soppresse;
2) dopo le parole: “delle procedure amministrative relative” sono inserite le seguenti: “all’inizio attività, con particolare riferimento”;
e) dopo il comma 10 bis, è inserito il seguente:
“10 ter. Non può essere utilizzato, per il medesimo inizio attività relativo ad una specifica attività rurale aziendale, più di uno strumento individuato ai sensi del presente articolo. Per le variazioni anche per cessazione delle attività si applicano le disposizioni di cui al comma 19.”;
f) al comma 11, dopo le parole: “del procedimento unico” sono inserite le seguenti: “, nonché la documentazione di cui al comma 17,”;
g) al comma 16, dopo le parole: “Le attività multifunzionali” sono inserite le seguenti: “, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione della procedura autorizzativa di cui al presente articolo,”;
h) al comma 20, dopo le parole: “L’inizio attività” sono inserite le seguenti: “, effettuato con gli strumenti dichiarativi,”;
i) i commi 26, 27 e 28 sono abrogati.
Art. 23
(Abrogazione dei commi da 18 a 25 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma. Disposizione finanziaria)
1. I commi da 18 a 25 dell’articolo 13 della l.r. 20/2021, relativi alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma, sono abrogati.
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio di previsione 2025-2027, le risorse concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione Alta Roma, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, confluiscono nel fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio istituito ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18, iscritto nel medesimo programma 01 della missione 14, titolo 1.
Art. 24
(Sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo. Abrogazione dei commi 120, 121 e 122 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al contributo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa in occasione
del Giubileo 2025)
1. La Regione, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale del proprio territorio, promuovere le tradizioni locali e divulgarne il significato storico e identitario, sostiene le attività relative alla festività di Santa Rosa, quale evento di rilevanza culturale e religiosa per la città di Viterbo, in grado di attrarre un significativo afflusso di fedeli e visitatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi:
a) nella misura del 30 per cento dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 4, in favore del Comune di Viterbo, per l’organizzazione delle attività e delle iniziative collegate al trasporto della Macchina di Santa Rosa, finalizzate a valorizzarne la straordinarietà in occasione dell’anno giubilare;
b) nella misura del 70 per cento dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 4, in favore delle associazioni, dei comitati, degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, tradizionalmente impegnati nell’organizzazione delle attività e delle iniziative celebrative di Santa Rosa, finalizzate a favorire la partecipazione attiva della collettività, anche attraverso progetti di promozione territoriale, inclusione e sensibilizzazione culturale.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un piano delle attività e delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività relative alla festività di Santa Rosa presso il comune di Viterbo”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui ai commi da 120 a 122 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, concernente il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, iscritta nel medesimo programma 11 della missione 01, titolo 1.
5. I commi 120, 121 e 122 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024 sono abrogati.
Art. 25
(Modifica all’articolo 8della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di impianti crematori, e successive modifiche)
1. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 4/2024, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.
Art. 26
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione, e successive modifiche)
1. All’articolo 3 della l.r. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “all’estero”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) al comma 1, le parole “che abbiano luogo al di fuori del territorio nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare rilevanza”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 27
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2, relativo al sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP)
1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2025, sono sostituite dalle seguenti:
“c) per euro 200.000,00, per l’anno 2025 ed euro 50.000,00, per l’anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Asilo Savoia”, relativo agli immobili siti in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39;
d) per euro 1.100.000,00, per l’anno 2026 ed euro 900.000,00, per l’anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”, relativo al complesso immobiliare sito in Roma, Piazzale Antonio Tosti, n. 4.”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 “Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 46/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Politiche integrate per lo sviluppo e l’occupazione nell’area dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR) e dell’indotto”;
b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo economico, l’occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree e delle imprese interessate dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte S. Germano (FR) e dell’indotto, promuove e attua interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio.”;
c) all’articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata d’intesa dalla società in house Lazio Innova S.p.A. e dal Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, coordinati dalla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, sentite le direzioni regionali competenti in materia di lavoro, formazione e programmazione economica.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il programma di cui al comma 1 definisce:
a) gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi, anche per il tramite di Lazio Innova S.p.A. e il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, ciascuno per gli ambiti di propria competenza;
b) le aree, le imprese e l’indotto destinatari degli interventi;
c) le modalità organizzative per una gestione integrata degli interventi;
d) le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi, con l’indicazione delle misure a carico delle risorse di cui ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), comprese le eventuali e ulteriori risorse statali.”;
d) all’articolo 3:
1) al comma 2, le parole: “, e avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.A.,” sono sostituite dalle seguenti: “, e avvalendosi di Lazio Innova S.p.A. e del Consorzio unico per lo sviluppo industriale,”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il Tavolo permanente, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione, è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o un suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
c) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica o un suo delegato;
d) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante della Camera di commercio di Frosinone – Latina o un suo delegato;
h) il Rettore dell’Università degli studi di Cassino o un suo delegato.”.
Art. 29
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relative a contributi per le imprese vivaistiche)
1. All’articolo 3 della l.r. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17 le parole da: “alle imprese aventi” fino a: “attività economiche (ATECO).” sono sostituite dalle seguenti: “a fondo perduto alle imprese agricole aventi sede nel territorio regionale che realizzano interventi di ammodernamento aziendale a copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, delle spese sostenute per l’acquisto di macchine e attrezzature innovative.”;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
“18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in favore delle imprese agricole in possesso del fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dal quale sia rilevabile l’Orientamento tecnico-economico (OTE) ascrivibile all’attività di produzione florovivaistica.”;
c) il comma 19 è sostituito dal seguente:
“19. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2025, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale).”.
Art. 30
(Modifica al comma 112 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alla istituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio)
1. Al comma 112 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014, le parole da: “La Consulta è costituita” fino a: “sede legale della Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dagli Assessori competenti, rispettivamente, in materia di lavoro e in materia di sviluppo economico ed è composta dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, rispettivamente, in materia di lavoro e in materia di sviluppo economico, un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella Regione.”.
Art. 31
(Modifica al comma 79 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni)
1. Dopo il comma 79 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, è inserito il seguente:
“79 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2025, le risorse accertate, rispettivamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 77 bis e a seguito dell’esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte della commissione tecnica di supporto di cui al comma 78, lettere b) e c), sono iscritte, in entrata, nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e sono devolute, in uscita, al “Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici”, istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per l’anno 2025, le risorse di cui al precedente periodo sono stimate in euro 253.923,99.”.
Art. 32
(Modifica all’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 17/2024, sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. La Regione, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione dello spettacolo dal vivo e di promozione del territorio, volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali, sostiene l'organizzazione del “Fairylands Celtic Festival”, tra le più importanti rassegne di musica e cultura celtica del centro-sud Italia, il cui svolgimento, annualmente previsto nel mese di luglio, avviene nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio.
5 ter. Per le finalità di cui al comma 5 bis, è concesso un contributo al Comune di Guidonia Montecelio, pari a euro 30.000,00, per l’anno 2025, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione, da iscrivere nel programma 11 “Altri servizi generali ” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata “Contributo al Comune di Guidonia Montecelio per l'organizzazione del “Fairylands Celtic Festival”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
Art. 33
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizione attuativa)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2017, è inserito il seguente:
“1 bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale, nelle more dell’adozione di una procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti che abbiano stabilito, in forza di una precedente concessione, da almeno dieci anni, la sede della propria attività in beni immobili a destinazione non residenziale appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, è riconosciuta la possibilità di procedere al rinnovo delle relative concessioni, per il periodo massimo previsto dalla legge e dalla normativa europea. Tali nuove concessioni prevedono in capo al concessionario l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e l’applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato del bene medesimo. Per periodi pregressi di occupazione senza titolo, i concessionari sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari, per ogni anno di occupazione, al canone stabilito in concessione maggiorato del 30 per cento.”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 bis, della l.r. 9/2017, come inserito dal presente articolo.
Art. 34
(Contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari
sul territorio regionale)
1. La Regione, nell'ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari organizzate sul territorio regionale, sostiene l’organizzazione di eventi realizzati dai Centri sportivi aziendali e industriali (CSAIn) Lazio, denominati “Lo Sport è salute".
2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’iscrizione di un’apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”, denominata “Contributo per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale”, il cui stanziamento, pari ad euro 150.000,00 per l’annualità 2025 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse inscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 35
(Modifiche ai commi 67 e 68 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione)
1. I commi 67 e 68 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024 sono sostituiti dai seguenti:
“67. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e successive modifiche, e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione della Giunta regionale di cui all’articolo 30 della l.r. 6/2002, sono rimodulati il contingente e il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 12, comma 1, della medesima l.r. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;
b) rimodulazione del contingente stabilito dall’articolo 9 del regolamento di organizzazione;
c) rimodulazione del trattamento accessorio del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento di organizzazione.
68. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del d. l. 44/2023 convertito dalla l. 74/2023 e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 66, con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 39 della l.r. 6/2002, è rimodulato il trattamento accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 37 della medesima l.r. 6/2002, nel rispetto dei seguenti criteri;
a) rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente;
b) rimodulazione del trattamento accessorio dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 9 e 9 bis del regolamento di organizzazione;
c) salvaguardia delle riduzioni di spesa stabilite dalla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche).
68 bis. Agli oneri derivanti dal comma 67 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell’esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 700.000,00, a decorrere dall’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
68 ter. Agli oneri derivanti dal comma 68 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell’esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
Art. 36
(Disposizioni di attuazione dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, le risorse restituite agli strumenti finanziari concernenti, in particolare, i fondi per il credito, i fondi di garanzia e i fondi di Venture capital in favore delle PMI attivati con le risorse del PO FESR 2014-2020, sono riutilizzate nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in altri strumenti finanziari, a integrazione delle risorse relative, rispettivamente, alla programmazione FESR 2021-2027 in corso di attuazione o di altri strumenti finanziari previsti da norme regionali di cui sono beneficiarie le imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 2025-2027, si provvede all’istituzione, rispettivamente, di un’apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale” e di un’apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, concernenti il riutilizzo per nuovi strumenti finanziari delle risorse rivenienti da strumenti finanziari della programmazione PO FESR 2014-2020, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013, entrambi con uno stanziamento stimato in euro 39.000.000,00, per l’anno 2025.
Art. 37
(Contributi ai comuni per la distribuzione della stampa a livello locale)
1. La Regione sostiene la diffusione dell’informazione a tutela del pluralismo, della libertà, dell’indipendenza e della completezza informativa, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali, contro ogni forma di impoverimento culturale, sociale ed economico del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi in favore dei comuni, volti a sostenere la distribuzione capillare della stampa a livello locale e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi ai comuni per il sostegno alla distribuzione della stampa a livello locale”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 38
(Contributo per gli orfani di femminicidio. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 7 bis è inserito il seguente:
“Art. 7 ter
(Contributo per gli orfani di femminicidio)
1. Al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio residenti nel Lazio, è istituito un apposito fondo finalizzato all'erogazione di un contributo, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 7 ter si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo l “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo per gli orfani di femminicidio”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1”.”.
Art. 39
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni per l’emergenza abitativa di Roma Capitale)
1. All’articolo 16 della l.r. 19/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: “La Regione,” fino a: “si avvale,”, sono sostituite dalle seguenti: “La Regione sostiene l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma nell’ambito delle attività amministrative volte a fronteggiare lo stato di grave criticità della situazione abitativa nel territorio di Roma Capitale, anche avvalendosi,”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00, per l’anno 2026, a valere sulle risorse già iscritte sulla voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e destinate alle medesime finalità;
b) per euro 300.000,00, per l’anno 2025 ed euro 150.000,00, per l’anno 2026, mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo all’ATER del Comune di Roma per rafforzare le attività amministrative volte a fronteggiare le criticità della situazione abitativa”, il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 40
(Contributo straordinario all’ASP IRL per il progetto “Aut community” relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico)
1. La Regione, in coerenza con le politiche del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche, al fine di favorire l’inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità, promuovendone l’autonomia e la vita indipendente, sostiene il progetto denominato “Aut community”, a cura dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”, relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo straordinario in favore dell'ASP IRL, pari a complessivi euro 1.090.000,00, di cui euro 280.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, quali risorse di parte corrente, destinate alle attività e alle iniziative del centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico ed euro 250.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, quali risorse in conto capitale, destinate a interventi di manutenzione straordinaria per la fruibilità dei locali del centro medesimo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) “Contributo straordinario all'Asp “Istituti Riuniti del Lazio (IRL) per il progetto “Aut community” relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 280.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) “Contributo straordinario all'Asp “Istituti Riuniti del Lazio (IRL) per il progetto “Aut community” relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico – parte in conto capitale”, con uno stanziamento, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese in conto capitale”.
Art. 41
(Contributo straordinario al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale)
1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, concede un contributo straordinario al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo e della Chiesa di San Carlo Borromeo, entrambe di proprietà del medesimo Comune.
2. Il contributo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 220.000,00, per l’anno 2025, è destinato:
a) per euro 140.000,00, agli interventi di rifacimento del pacchetto di finitura dei terrazzi di copertura della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo;
b) per euro 80.000,00, agli interventi di ristrutturazione della facciata della Chiesa di San Carlo Borromeo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale”, con uno stanziamento pari a euro 220.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 42
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.