L.R. 08 Luglio 1996, n. 26 |
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' A FAVORE DI POPOLAZIONI COINVOLTE IN EVENTI ECCEZIONALI CAUSATI DA CONFLITTI ARMATI, CALAMITA' NATURALI E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO-SANITARIE E INTERVENTO STRAORDINARIO IN BOSNIA".
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Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale vigente, e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento dell'attivita'regionale, partecipa ad iniziative di soccorso e assistenza, in Italia e all'estero, a favore di profughi, rifugiati, prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie. Art. 2 (Individuazione degli interventi) 1. Le iniziative di soccorso e di assistenza di cui all'articolo 1 sono svolte, in via prioritaria, all'acquisto ed alla fornitura di beni e servizi, all'erogazione di sussidi nonche' al finanziamento di specifici progetti. 2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, in conformita' ai programmi, eventualmente predisposti dalle competenti amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e, comunque, in accordo con i competenti organi governativi. Art. 3 (Attuazione degli interventi) 1. Gli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere attuati, previo coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione statale: a) dalla Regione Lazio; b) tramite gli enti locali interessati; c) tramite le associazioni di volontariato, le organizzazioni umanitarie, gli enti e gli organismi non governativi con almeno una sede nel territorio regionale e in grado di produrre uno specifico curriculum che documenti, con attestati o dei Paesi beneficiari, o della direzione generale per la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri, ovvero dei competenti organi dell'Unione Europea, una comprovata esperienza in materia di cooperazione internazionale. Art. 4 (Attivita' di promozione e coordinamento) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Lazio promuove il coordinamento delle iniziative di solidarieta' da parte degli enti locali del territorio regionale. 2. La Regione puo', altresi', promuovere pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo n. 03210 denominato "Entrate per interventi di solidarieta' a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie", che si istituisce nella parte entrata del bilancio regionale di previsione per l'anno 1996, e al corrispondente capitolo dei bilanci regionali di previsione per gli anni successivi, nonche' la raccolta di beni da destinare agli interventi di soccorso. 3. I fondi che affluiranno al predetto capitolo n. 03210 saranno portati in aumento dello stanziamento del capitolo n. 42166, di cui all'articolo 6. La destinazione e l'utilizzazione di tali fondi sono disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Art. 5 (Intervento straordinario in Bosnia) 1. Per l'anno 1996 la Giunta regionale e' autorizzata, previo accordo con le competenti autorita' statali, ad erogare un contributo non superiore a lire 200 milioni ad organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' operanti nel territorio per la realizzazione di progetti di sostegno alle attivita' socio-sanitarie in Bosnia. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge e' previsto un onere complessivo di lire 500 milioni per l'esercizio 1996, che viene iscritto al capitolo n. 42166 che si istituisce nella parte spesa del bilancio regionale di previsione per lo stesso anno con la seguente denominazione: "Interventi di solidarieta' a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie". 2. Alla copertura di predetto onere si provvede mediante utilizzazione di pari importo della somma iscritta al capitolo 49001 (lettera a dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 1996). Art. 7 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |