Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026

Numero della legge: 14
Data: 29 luglio 2024
Numero BUR: 61
Data BUR: 30/07/2024

Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026 alle risultanze del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023) 

1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell’articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, adottata con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 285:

Previsioni di bilancio

euro

Residui attivi al 31 dicembre 2023

6.220.230.019,08

Residui passivi al 31 dicembre 2023

6.039.971.859,69

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

259.672.697,28

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

752.313.935,91

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2023

3.617.082.904,30

2. In conformità all’articolo 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

euro

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 2.785.354.430,50

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

 (–) 2.193.902.535,06

Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2023

(–) 13.178.212.333,31

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

 (–) 875.340.984,71

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(–) 13.462.101.422,58

di cui Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2023

(–)13.178.212.333,31

di cui disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(–)283.889.089,27

 

Art. 2

(Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026)


1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 39.859.459.349,37, in termini di competenza, e a euro 34.104.013.617,09, in termini di cassa, per l’anno 2024;

b) pari a euro 34.173.123.014,96, in termini di competenza, per l’anno 2025;

c)  pari a euro 33.568.901.197,14, in termini di competenza, per l’anno 2026.

2. Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a)  la nota integrativa di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b)  il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c)  il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d)  il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e)  il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f)  il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g)  il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h)  il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i)   il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);

l)   il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 (Allegato n. 10);

m)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11).

 

Art. 3

(Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)

 

1. Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a)    Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA LAZIO);

b)    Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (DISCo LAZIO);

c)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d)    Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

e)    Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano Martignano;

f)    Ente Parco naturale regionale di Veio;

g)    Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

h)    Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

i)    Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico;

l)    Ente Parco regionale dell’Appia Antica;

m)  Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

n)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

o)    Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

p)    Ente regionale Roma Natura;

q)    Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa.

2.  Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui al comma 1 (Allegato n. 12).

 

Art. 4

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.