L.R. 02 Maggio 1995, n. 22 |
Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino.
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(Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6) Art. 1 (Cessione fasce frangivento) 1. I terreni gia' destinati a fascia frangivento in Agro Pontino ed in altri territori regionali, sono ceduti, su domanda, a chi sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; cio' al fine di garantire una migliore conservazione e funzionalita' del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio. Art. 2 (Fasce all'interno del perimetro urbano) 1. I terreni gia' destinati a fasce frangivento all'interno dei perimetri urbani o rientranti nelle perimetrazioni urbane dai piani regolatori dei singoli comuni vengono ceduti prioritariamente agli stessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e seguenti o, su richiesta, ai confinanti. Art. 3 (Fasce frangivento al di fuori del perimetro urbano) 1. I terreni gia' destinati a fasce frangivento in zone agricole e comunque all'esterno delle perimetrazioni urbane dei singoli comuni vengono ceduti su richiesta ai confinanti. Art. 4 (Vincolo idrogeologico e forestale) 1. Su tutte le fasce frangivento cedute a qualsiasi titolo a privati, enti elettivi, ed altri rimane il vincolo idrogeologico e forestale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 2. Il corpo forestale, competente per territorio, autorizzera', su richiesta, la ceduazione delle alberature nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo quanto previsto nel «Piano Giordano» approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 333 del 30 luglio 1982. 3. E' fatto anche obbligo al proprietario della fascia rientrare nel programma annuale di taglio. 4. In caso di opposizione il taglio verra' preordinato a cura del corpo forestale al quale verra' riconosciuta la differenza tra ricavato legnatico e le spese. Art. 5 ( Valutazione del suolo e soprassuolo) 1. La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni stessi, ivi comprese le alberature e nel rispetto dei vincoli idrogeologici di cui all'articolo 4. 2. Il valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo e' quello ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale competente. Art. 6 (Presentazione delle domande) 1. Le domande di acquisto dovranno essere presentate, dagli aventi diritto, all'Assessorato demanio e patrimonio della Regione Lazio che provvedera' alla relativa istruttoria. Art. 7 (Entrata in possesso) 1. Il pagamento del valore complessivo dovra' essere fatto prima della stipula dell'atto pubblico. 2. Il richiedente entrera' in possesso della proprieta' acquistata solo dopo la formalizzazione dell'atto di proprieta'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |