Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 1
Data: 10 gennaio 2024
Numero BUR: 4
Data BUR: 11/01/2024

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 9.011.164,78, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 9.011.164,78, per l’anno 2024, si provvede:

a)  per complessivi euro 2.255.118,85, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 6.756.045,93, mediante l’utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3

(Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione) (1)

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma del testo unico in materia di sport di cui all’allegato 15 alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026) e dell’emanazione dei relativi bandi, al fine di promuovere l’immagine della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, in via diretta, contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e ad associazioni e società sportive operanti nel territorio regionale che, nell’ambito di eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale di particolare rilevanza e che, per la relativa risonanza anche mediatica, siano in grado di costituire un’occasione di grande attrattiva e visibilità per la Regione, si impegnino a promuovere l’identità e l’offerta turistica della Regione, il suo patrimonio artistico, storico, culturale ed enogastronomico o a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la competitività del sistema produttivo laziale e a valorizzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio. (2)

2. Gli eventuali contributi concessi autonomamente dagli enti strumentali e dalle società controllate dalla Regione, in relazione agli eventi rientranti nell’ambito applicativo del comma 1, sono a carico dei bilanci dei medesimi enti.

3. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi a carico della Regione, ai sensi del comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 480.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (3)


Art. 4

(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo all’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio) 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 23/2023, le parole da: “sono definite” fino a: “modalità di svolgimento” sono sostituite dalle seguenti: “sono trasferite ai Comuni di Anzio, Nettuno, Cassino e Velletri per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le seguenti somme:

a)   euro 25.000,00 al Comune di Anzio;

b)   euro 25.000,00 al Comune di Nettuno;

c)   euro 20.000,00 al Comune di Cassino;

d)   euro 10.000,00 al Comune di Velletri”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

L'allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2024, n. 4

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 e successivamente modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 e successivamente dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

(3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 e successivamente dall'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.