L.R. 22 Ottobre 1992, n. 39 |
Attuazione del decreto-legge del 18 settembre 1992, n. 382, concernente:"Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'pubblica". Autorizzazione all'assunzione del mutuo previsto dall'articolo18.
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Art. 1 1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario della Regione Lazio per l'anno 1991 determinate con decreto-legge del 18 settembre 1992, n. 382, articolo 18, in lire 539 miliardi e 280 milioni la Regione stipula, ai sensi del medesimo decreto, apposito mutuo con il proprio tesoriere, il quale in proprio o quale capofila di istituti costituiti in «pool» dovra' impegnarsi ad erogare la provvista in unica soluzione ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Art. 2 1. L'onere per l'ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo e' assunto a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge del 18 settembre 1992, n. 382. Art. 3 1. La Giunta regionale valuta l'offerta che dovra' essere formulata nel rispetto della normativa in vigore ed autorizza il Presidente della Giunta regionale stessa a sottoscrivere il relativo contratto di mutuo. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |