Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 36.111.360,71, elencati nella tabella A allegata alla presente legge. (1)
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 36.111.360,71, per l’anno 2023, si provvede:
a) per complessivi euro 33.298,20, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente, in termini di competenza, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all’Allegato “AA” alla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso e, in termini di cassa, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per complessivi euro 637.892,56, mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 600.463,42 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 37.429,14 del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
c) per euro 35.440.169,95, mediante l’utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dall’articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Disposizioni per la realizzazione di un servizio ferroviario diretto a elevate prestazioni)
1. La Regione, nell'ambito della propria attività di programmazione in materia di trasporti e infrastrutture nonché in coerenza con le politiche previste a livello dell’Unione europea e nazionale, promuove il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni.
2.Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto della sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.A. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 576 (Linea ferroviaria FL6 Cassino-Roma. Avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per Alta Velocità Cassino-Frosinone-Roma. Individuazione risorse regionali) e 14 giugno 2022, n. 438 (Linea ferroviaria FL1 Orte-Roma. Avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per Alta Velocità Orte-Roma. Indirizzi per l'avvio del servizio e individuazione risorse finanziarie) e successive modifiche, dal 1° gennaio 2024 sono avviati i servizi ferroviari con instradamento di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano. (2)
3. Nelle more dell’affidamento del servizio, per gli anni dal 2025 al 2034, attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, per l’anno 2024 la Giunta regionale è autorizzata a prorogare la sperimentazione del servizio con Trenitalia S.p.A. di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 5.016.602,80, per ciascuna annualità dal 2024 al 2034, si provvede:
a) per l’anno 2024, a valere sulle risorse già destinate alle medesime finalità pari a euro 4.730.000,00, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025 e mediante l’integrazione per euro 286.602,80 della predetta voce di spesa e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025;
b) per l’anno 2025, mediante l’integrazione per euro 5.016.602,80 della voce di spesa di cui al programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, e la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, articolo 30, comma 2 – “TPL concorso finanziario Comune di Roma”, iscritta nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
c) per gli anni dal 2026 al 2034, a valere sullo stanziamento autorizzato di cui alla voce di spesa iscritta nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 4
(Sostegno alla candidatura della Regione Lazio come “Regione d’onore NIAF per l’anno 2025”)
1. Al fine di sostenere la candidatura della Regione Lazio come “Regione d’onore NIAF per l’anno 2025” e le azioni svolte nell’ambito dell’iniziativa predetta, è concesso alla National Italian American Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario pari a euro 120.000,00, per l'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare:
a) a consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;
b) a promuovere e valorizzare l’economia e l’imprenditorialità della Regione, internazionalizzando le risorse del territorio, tra cui artigianato, industria, enogastronomia, cultura, e favorendo l’afflusso turistico;
c) a favorire la divulgazione delle eccellenze e delle tradizioni laziali, promuovendo e valorizzando il patrimonio naturalistico, culturale e artistico della Regione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” della missione 19 “Relazioni internazionali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla candidatura della Regione Lazio come “Regione d’onore NIAF per l’anno 2025”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale)
1. All’articolo 3 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 1 a 3 sono abrogati;
b) al comma 3 bis le parole: “ai soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto e alle società controllate dalla Regione”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 528 (Definizione delle modalità con cui gli enti pubblici dipendenti e le società controllate della Regione Lazio adeguano la propria operatività a quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), rubricato “Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale”). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla restituzione delle somme riversate dagli enti pubblici dipendenti e dalle società controllate, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 17/2015 e della deliberazione della Giunta regionale 528/2016.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, e successive modifiche)
1. Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’Azienda Lazio.0, ferma restando l’autonomia imprenditoriale degli enti del servizio sanitario regionale, esercita le seguenti funzioni:
a) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;
b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del personale;
c) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del sistema contabile;
d) controlli sulla appropriatezza e sulla qualità dell’assistenza prestata dalle strutture accreditate.”;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) l’articolo 11 è abrogato;
c) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dai seguenti:
“1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione:
a) la regolamentazione delle attività di cui all’articolo 4, commi 1 e 4;
b) il cronoprogramma per l’avvio delle attività dell’Azienda Lazio.0;
c) l’individuazione degli immobili di cui all’articolo 2, comma 2, nonché le modalità per l’eventuale conferimento di beni o attrezzature ai sensi dell’articolo 7, comma 5.
1 bis. Nelle more del completamento della procedura di conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Lazio.0, il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 2023, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario incaricato di svolgere gli adempimenti individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 necessari all’avvio delle attività dell’Azienda Lazio.0.”.
2. Il comma 159 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022 è sostituito dal seguente:
“159. La funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dall’Azienda Lazio.0 all’esito del completamento delle procedure di cui all’articolo 12, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0) e successive modifiche. Fino al completamento degli adempimenti necessari all’avvio delle attività Azienda Lazio.0 la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti continua a essere svolta secondo le modalità vigenti.”.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) L'allegato è riportato nel Bollettino ufficiale del 10 ottobre 2023, n. 81, supplemento ordinario n. 1
(2) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2023 n. 735 (Art. 3, c.3, L. R. 13/2023. Proroga servizi Frecciarossa Napoli-Milano con fermate intermedie nelle stazioni di Cassino e Frosinone e Frecciarossa Roma - Milano con fermata intermedia nella stazione di Orte.)
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.