| L.R. 25 Gennaio 1975, n. 9 |
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Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle Aziende esercenti autoservizi.
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Art. 1 La Regione Lazio provvedera' ad erogare ai dipendenti da Aziende esercenti autoservizi di linea ai quali si applica il protocollo d' intesa che ha esteso a loro favore il trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri, un acconto pari a L. 668.500 annue sugli aumenti retributivi, comprensivo della tredicesima e quattordicesima mensilita', al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro, per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1974 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975. Art. 2 L' acconto di cui all' art. 1 sara' erogato alle Imprese e sara' determinato in base all' effettivo servizio prestato da ciascun dipendente, a decorrere dal 1° luglio 1974 e fino al 31 dicembre 1975, risultante da apposite dichiarazioni rese dalle Imprese e dal controllo dei libri paga e matricola delle Imprese medesime. L' Assessorato ai Trasporti, effettuati gli accertamenti per i quali si potra' anche avvalere della consulenza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative in campo nazionale, provvedera', se del caso, alla rettifica delle dichiarazioni delle Imprese. Le somme destinate ai lavoratori e maturate per l' anno 1974, saranno erogate alle Imprese in unica soluzione. Le somme destinate ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, saranno erogate alle Imprese in trimestralita' posticipate. Le Imprese provvederanno alla riscossione ed al successivo pagamento degli acconti al personale dipendente e degli oneri riflessi aziendali agli Enti interessati fornendo all' Assessorato ai Trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti. Art. 3 Le somme corrisposte ai lavoratori a norma della presente legge assorbono il contributo straordinario di L. 22.000 mensili previsto dall' art. 1, punto a), della legge regionale 15- 6- 1974, n. 29 relativamente al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974. Lo stanziamento di cui all' art. 10 della citata legge n. 29/ 1974 viene, pertanto, ridotto di L. 245 milioni. Art. 4 Per l' attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l' anno finanziario 1974, pari a L. 727 milioni, si fara' fronte mediante prelevamento di L. 245 milioni dal Cap. 1543, nonche' di L. 482 milioni dal Cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974. Art. 5 Per l' anno finanziario 1975 e' autorizzata la spesa di L. 1.450 milioni cui si fara' fronte con l' entrata derivante dall' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Art. 6 E' istituito nel bilancio 1974 il Cap. 1544 concernente << Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle Aziende esercenti autoservizi >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |