Norme per la tutela del posto di lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Numero della legge: 32
Data: 10 giugno 1988
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1988

L.R. 10 Giugno 1988, n. 32
Norme per la tutela del posto di lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1988, n.18)


Art. 1

1. Il personale della Regionale e degli enti locali del Lazio utilizzato per la realizzazione di progetti di utilita' sociale predisposti in attuazione della legge 1o giugno 1977, n. 285, non inquadrabile nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, non essendo i progetti medesimi ricompresi nel piano regionale approvato dal( CIPE) (comitato interministeriale per la programmazione economica), e che abbia partecipato alle prove di idoneita' indette ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, e' mantenuto in servizio presso gli enti gestori dei progetti ovvero presso gli enti ove prestava servizio alla data del 1o dicembre 1987, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le amministrazioni di cui al precedente comma non potranno procedere alla copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici limitatamente ai livelli ed al numero corrispondente al personale mantenuto in servizio a tempo indeterminato.


Art. 2

1. La spesa per il trattamento economico al personale di cui al precedente articolo resta a carico delle amministrazioni che provvedono al mantenimento di lavoro a tempo indeterminato.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.