Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disponibilità sul bilancio regionale 2020-2022 delle somme accantonate per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020)
Art. 1
(Ratifica di variazioni al bilancio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo all’utilizzo di avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19, sono ratificate le variazioni al bilancio regionale 2020-2022, allegate alla presente legge (Allegato n. 1), adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
Art. 2
(Disponibilità sul bilancio regionale 2020-2022 delle somme accantonate per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2019, le somme pari a 45.000.000,00 euro per l’anno 2020, iscritte nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 ed accantonate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 della l.r. 28/2019, sono rese disponibili sul bilancio regionale 2020-2022 nell’ambito dello stesso programma 02, della missione 10, titolo 1.
Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.