Testo unico in materia di sport

Numero della legge: 15
Data: 20 giugno 2002
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/2002

L.R. 20 Giugno 2002, n. 15
Testo unico in materia di sport


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:

SOMMARIO



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I FINALITA’

Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Obiettivi)


CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Funzioni delle province)
Art. 5 (Funzioni dei comuni)
Art. 6 (Competenze del comune di Roma)


CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 7 (Piano settoriale regionale)
Art. 8 (Attuazione annuale del piano settoriale regionale)
Art. 9 (Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)
Art. 10 (Vigilanza e poteri sostitutivi)


TITOLO II AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

CAPO I AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 11 (Istituzione)
Art. 12 (Attivita’)
Art. 13 (Organi)
Art. 14 (Il Presidente)
Art. 15 (Il consiglio di amministrazione)
Art. 16 (Il collegio dei revisori)
Art. 17 (Incompatibilità)
Art. 18 (Durata delle cariche. Indennità)
Art. 19 (Comitato di coordinamento)
Art. 20 (Statuto e regolamenti)
Art. 21 (Direttore generale)
Art. 22 (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
Art. 23 (Programmi di attività)
Art. 24 (Museo regionale dello sport)
Art. 25 (Patrimonio)
Art. 26 (Personale)
Art. 27 (Risorse finanziarie)
Art. 28 (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)


TITOLO III IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE


CAPO I INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE

Art. 29 (Iniziative per gli impianti sportivi)
Art. 30 (Iniziative per il credito sportivo)


CAPO II CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

Art. 31 (Contributi per impianti sportivi)
Art. 32 (Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi)
Art. 33 (Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria)


CAPO III DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Art. 34 (Impianti e palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive)
Art. 35 (Vigilanza)
Art. 36 (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari)




TITOLO IV ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO


CAPO I ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO

Art. 37 (Iniziative promozionali)
Art. 38 (Buoni sport)
Art. 39 (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)
Art. 40 (Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale)


TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 (Disposizioni transitorie)


CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42 Disposizioni finanziarie


CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)
Art. 44 (Abrogazioni)
Art. 45 (Disposizione finale)




TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I


FINALITA’


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi della legislazione statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica.

2. A tal fine la Regione interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:
a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio o di bisogno;
c) le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.



Art. 2
(Obiettivi)

1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle attrezzature sportive, nell’ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;
b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in funzione della frequentazione delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, sia come praticanti sia come spettatori;
c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale;
d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonchè dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità;
e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria;
f) ricerca di forme di collaborazione con la scuola per:
1) promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l’interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate;
2) agevolare un efficace coordinamento dei servizi, sia con riferimento alla utilizzazione di strutture sportive scolastiche per attività extrascolastiche, sia per un adeguato soddisfacimento delle esigenze legate all’insegnamento dell’educazione fisica anche presso impianti esterni alle scuole;
g) attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell’ambito di politiche di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;
h) formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale ed educativo;
i) tutela del diritto alla salute ed alla integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie e sportive con attenzione alle esigenze degli anziani, delle donne e dei giovani e con particolare riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
l) promozione della pratica sportiva tra i minori e gli anziani in condizioni di disagio socio-economico, anche attraverso l’erogazione dei buoni di cui all’articolo 38.
Capo II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI




Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport :
a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all’articolo 2 da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento;
b) realizza gli interventi riservati all’amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;
c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;
d) elabora e coordina l’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
e) elabora i programmi straordinari d’intervento per l’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
f) facilita l’accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale;
h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo;
m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;
n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell’attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica e si avvale della collaborazione dell’agenzia regionale per lo sport istituita all’articolo 11, in relazione alle attività indicate dall’articolo 12.


Art. 4
(Funzioni delle province)

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:
a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive e la realizzazione d’impianti e di attrezzature d’interesse provinciale;
b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive da sottoporre alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante la istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
d) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d’interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;
e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all’elaborazione tecnica dei progetti d’impianti e di attrezzature sportive d’interesse comunale;
f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;
h) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi sportivi;
i) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 5
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:
a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d’interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive ed all’utenza;
e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;
f) forniscono alla provincia territorialmente competente i dati sull’impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l’aggiornamento annuale.


Art. 6
(Competenze del comune di Roma)

1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione le stesse attività demandate alle province ai sensi dell’articolo 4.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dell’attività programmatoria della provincia di Roma, il comune di Roma informa l’amministrazione provinciale dei propri piani e degli interventi adottati prima che siano sottoposti alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).


Capo III


PROGRAMMAZIONE


Art. 7
(Piano settoriale regionale)

1. La Regione indica le linee generali della programmazione nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare sull’intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dall’agenzia regionale per lo sport di cui all’articolo 11 e tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni fornite dalla Conferenza Regioni-autonomie locali di cui all’articolo 20 della l.r. 14/1999 determina:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:
1) l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto dell’ambiente naturale;
2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
3) la ristrutturazione, l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della Regione che ne manifestano maggiore carenza;
4) la ristrutturazione, l’ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante intese con la sovrintendenza scolastica regionale;
c) gli interventi la cui realizzazione è riservata all’amministrazione regionale;
d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d’intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico di cui alla presente legge.

3. Per la predisposizione e l’aggiornamento del piano settoriale regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale organizza una fase di consultazione nell’ambito di una conferenza programmatica, convocata dall’assessore regionale competente in materia di sport in modo da favorire, anche attraverso incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali, delle università, dei dirigenti degli uffici scolastici, del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.





Art. 8
(Attuazione annuale del piano settoriale regionale)

1. Ai fini dell’attuazione del piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, provvede con propria deliberazione:
a) ad approvare i progetti degli interventi riservati all’amministrazione regionale da realizzare nell’anno di riferimento;
b) a verificare la compatibilità dei piani annuali degli interventi adottati dalle province con i contenuti del piano settoriale regionale relativi all’anno di riferimento, apportando, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano stesso, previa consultazione della provincia interessata.

Art. 9
(Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)

1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, gli enti ed i soggetti che hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati o contributi ai sensi della presente legge trasmettono alla provincia territorialmente competente, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma degli interventi che intendono realizzare e i relativi progetti. Il programma è adottato con apposita deliberazione degli organi competenti, se formulato dagli enti locali ovvero sottoscritto dal legale rappresentante, se formulato da altri soggetti.

2. I progetti concernenti le iniziative di cui all’articolo 37, comma 1, lettere a), d) ed e) e di cui all’articolo 39, sono trasmessi direttamente alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui le iniziative si intendono realizzare.

3. Ciascuna Provincia, sulla base dei programmi pervenuti ai sensi del comma 1 nonché di propri progetti e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), adotta, con atto deliberativo dell’organo competente, il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

4. La documentazione amministrativa e tecnica che deve accompagnare i progetti previsti al comma 1 nonché tutti gli altri aspetti procedurali sono indicati nel piano settoriale regionale di cui all’articolo 7.








Art. 10
(Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. Entro il 31 ottobre le province trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale degli interventi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sull’efficacia dei relativi interventi.

2. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province.



TITOLO II
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
Capo I
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT



Art. 11
(Istituzione)

1. E’ istituita l’agenzia regionale per lo sport di seguito denominata Agensport, con sede in Roma, per la promozione di iniziative e per la gestione di servizi atti a garantire un equilibrato sviluppo dello sport nel Lazio.

2. Agensport è ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato, nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi agli indirizzi politico-programmatici del Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta regionale.


Art. 12
(Attività)

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, Agensport svolge le seguenti attività:
a) promuove e seleziona progetti per la realizzazione, nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;
c) organizza attività di osservatorio sulle realtà dello sport, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando i dati attinenti alle strutture e alle attività sportive ricadenti nel territorio della Regione;
d) cura l’informazione sulle maggiori attività ed iniziative presenti nella Regione e realizza campagne promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette a diffondere nella comunità la cultura e i valori dello sport;
e) provvede alla gestione del museo regionale dello sport di cui all’articolo 24;
f) formula proposte all’assessore regionale competente in materia di sport:
1) ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale regionale e della individuazione degli interventi da riservare all’amministrazione regionale;
2) in relazione a criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi.
    2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), Agensport può avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio, nonché di qualificati organismi operanti nel settore.

    3. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell’ambito delle proprie competenze :
    a) espleta compiti di verifica e di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati dall’amministrazione regionale, tramite l’istituzione di un’apposita commissione di controllo;
    b) può fornire consulenze e servizi a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lettera a) e dalle direttive regionali, secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale.


    Art. 13
    (Organi )

    1. Sono organi istituzionali di Agensport:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori.

    Art. 14
    (Il Presidente)
    1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Agensport. Il Presidente inoltre:
    a) promuove e coordina l’attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l’ordine del giorno;
    b) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti di Agensport nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione;
    c) garantisce l’informazione alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, con cadenza annuale, sull’attività e l’andamento, anche finanziario, di Agensport.



    Art. 15
    (Il Consiglio di amministrazione)


    1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Agensport, nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da sei membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato secondo le procedure previste dal regolamento consiliare, scelti tra persone esperte in amministrazione e nel settore dello sport.

    2. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’attività complessiva di Agensport, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

    3. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione :
    a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;
    b) adotta la dotazione organica del personale;
    c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
    d) adotta le proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale e della determinazione di criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi;
    e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;
    f) adotta la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
    g) elegge, al proprio interno, il vice presidente;
    h) nomina il direttore generale;
    i) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell’attività del direttore stesso.



    Art. 16
    (Il collegio dei revisori)


    1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

    2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori.

    3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport; in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell’attività di controllo al presidente di Agensport che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

    4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport.




    Art. 17
    (Incompatibilità)


    1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori:
    a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;
    b) i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;
    c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi ad Agensport;
    d) i dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza di Agensport.




    Art. 18
    (Durata delle cariche.Indennità)


    1. Gli organi istituzionali di Agensport durano in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla loro costituzione e non possono essere rinominati per più di una volta.

    2. Gli organi istituzionali di Agensport proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

    3. L’indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali di Agensport è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46 e successive modifiche.


    Art. 19
    (Comitato di coordinamento)

    1. E’ istituito il Comitato di coordinamento, con funzioni consultive in merito alle attività di Agensport di natura programmatoria.

    2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
    a) i Presidenti delle province del Lazio o loro delegati;
    b) il Sindaco di Roma o suo delegato;
    c) un rappresentante designato dal Coni regionale o suo delegato;
    d) il direttore scolastico regionale o suo delegato;
    e) un rappresentante dell’associazionismo sportivo individuato ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22

    3. Il Consiglio di amministrazione acquisisce il parere del Comitato di coordinamento in relazione alla formulazione delle proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale ed alla elaborazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività di Agensport.



    Art. 20
    (Statuto e regolamenti)


    1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Agensport.

    2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Agensport, nonché i principi di organizzazione dell'agenzia e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

    3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

    4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Agensport.

    5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.



    Art. 21
    (Direttore generale)

    1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione di Agensport ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore dello sport.

    2. L’incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L’incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita direttiva. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa secondo la normativa vigente.

    3. Il direttore generale è responsabile dell’attività amministrativo-gestionale di Agensport e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
    a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;
    b) può formulare proposte al consiglio di amministrazione in relazione all’elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del consiglio stesso;
    c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e provvede all’organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 4;
    d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;
    e) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale.

    4. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.


    Art. 22
    (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

    1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

    2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

    3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.



    Art. 23
    (Programmi di attività)

    1. L’attività di Agensport è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

    2. Entro il 31 ottobre dell’esercizio precedente, i programmi di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

    3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività di Agensport.

    4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell’anno di riferimento, indicando i progetti d’intervento su specifici aspetti dello sport, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, i beneficiari, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

    5. I programmi pluriennali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.



    Art. 24
    (Museo regionale dello sport)

    1. E’ istituito il museo regionale dello sport, con sede in Roma, allo scopo di creare un centro permanente di cultura sportiva e di promuovere l’interesse per lo sport in tutte le sue manifestazioni.

    2. Il museo regionale dello sport, la cui gestione è affidata ad Agensport, svolge i seguenti compiti:
    a) collaborazione con il museo dello sport italiano;
    b) raccolta, conservazione e valorizzazione di oggetti e documenti concernenti la storia dello sport, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini della Regione;
    c) promozione e organizzazione di studi, ricerche, mostre, convegni e pubblicazioni connessi alla collezione del museo;
    d) collaborazione con altri musei italiani ed internazionali.


    Art 25
    (Patrimonio)

    1. Agensport ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

    2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite ad Agensport dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

    3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire ad Agensport i beni mobili ed immobili necessari.

    4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.


    Art. 26
    (Personale)

    1. Agensport, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 4, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

    2. Al personale di Agensport si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività di Agensport.

    Art. 27
    (Risorse finanziarie )

    1. Agensport dispone delle seguenti risorse finanziarie:
    a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
    b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l’espletamento delle attività di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
    c) proventi derivanti dalle attività di Agensport;
    d) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
    e) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.


    Art. 28
    (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

    1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Agensport.

    2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sport, in particolare:
    a) emana direttive per l’attività di Agensport al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;
    b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
    c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Agensport, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
    d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:
    1) dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione di Agensport e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
    2) di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;
    e) esercita il controllo di legittimità sui seguenti atti:
    1) i regolamenti previsti dallo statuto adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lettera a);
    2) gli atti adottati dal consiglio di amministrazione di cui all’ articolo 15, comma 3, lettere b) e g).

    3. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce ad Agensport indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di sport e di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.


    TITOLO III
    IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

    Capo I
    INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE



    Art. 29
    (Iniziative per gli impianti sportivi)


    1. La Regione, avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell’ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

    2. La Regione interviene, altresì, per la realizzazione di impianti sportivi favorendo l’accesso ai benefici di cui alla l. 65/1987 e successive modifiche.

    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione elabora i necessari programmi di intervento, formula i relativi bandi, ne coordina l’attuazione e vigila, con il concorso delle province, sulla loro regolare esecuzione e sul rispetto dei requisiti progettuali previsti.

    4. La Regione presta garanzie per i mutui contratti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate. A tale scopo è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è effettuata con le modalità che saranno stabilite da uno specifico regolamento.

    5. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio sportivo, la Regione può intervenire finanziariamente, in modo diretto o mediante forme di compartecipazione, per l’acquisto e la gestione di beni, con particolare riguardo a quelli di comprovato interesse storico-artistico. Le condizioni e le modalità di compartecipazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.



    Art. 30
    (Iniziative per il credito sportivo)


    1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la Regione facilita l’accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all’ottanta per cento del relativo tasso d’interesse.

    2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:
    a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;
    b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
    c) l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della regione nelle quali si rileva maggiore carenza.

    3. Alle agevolazioni possono accedere:
    a) gli enti locali, singoli o associati;
    b) le federazioni sportive;
    c) gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
    d) le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI o affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

    4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale previsto all’articolo 7, del parere del comune territorialmente competente riguardo l’utilità dell’intervento e della certificazione della conformità dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici vigenti.

    5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.

    6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con atto pubblico.




    CAPO II

    CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI


    Art. 31
    (Contributi per impianti sportivi)

    1. La Regione concede contributi in conto capitale a favore di enti locali per gli impianti sportivi, in base ai criteri stabiliti nel piano settoriale di cui all’articolo 7.

    2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l’uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell’impianto. Essi devono inoltre garantire l’uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.


    Art. 32
    (Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi)

    1. Agli enti locali, singoli o associati, agli istituti scolastici, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed alle società od associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, sono concessi contributi per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica; alla concessione degli stessi provvedono le province, secondo quanto previsto nel piano annuale di cui all’articolo 9.

    2. Nell’accesso ai contributi di cui al comma 1 hanno priorità le richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.

    3. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di enti locali, e fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, negli altri casi. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

    4. Agli enti locali, singoli o associati, sono concessi, altresì, contributi per le spese di gestione relative all’ utilizzo degli impianti sportivi.


    Art. 33
    (Contributi per la promozione delle attività sportive
    e per lo svolgimento dell’attività ordinaria)

    1. La Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate ed agli istituti scolastici, per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline.

    2. La Regione concede, altresì, contributi agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per sostenere l’attività ordinaria svolta dagli stessi per l’esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori ed ai disabili.

    3. I contributi di cui al comma 1e 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo.



    CAPO III
    DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L’ESERCIZIO
    DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

    Art. 34
    (Impianti e palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive)

    1. L’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l’esercizio della relativa attività.

    2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, relativamente alle strutture di cui al comma 1, adotta, sentita la competente commissione consiliare, un regolamento nel quale determina:
    a) i requisiti per l’apertura e la gestione;
    b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;
    c) le caratteristiche dei servizi;
    d) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
    e) le modalità di tutela sanitaria degli utenti;
    f) le modalità per l’istituzione degli elenchi di cui al comma 4;
    g) le modalità secondo le quali i gestori di impianti presenti in centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono consorziarsi con i gestori di impianti ubicati in località limitrofe, per avvalersi dell’assistenza del personale di cui al comma 3;
    h) le sanzioni amministrative.

          3. Il regolamento di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:
    a) l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laureato presso l’Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
    b) l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, commi 3 e 5;
    c) l’utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario.

    4. Il direttore tecnico di cui al comma 3, lettera a) nonchè il personale tecnico di cui al comma 3, lettera b) e di cui all'articolo 41, comma 3, sono iscritti in un elenco istituito presso la provincia territorialmente competente, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 2.

    5. Possono iscriversi nell’elenco di cui al comma 4 coloro che siano in possesso di titoli analoghi o equipollenti a quelli previsti dal presente articolo conseguiti nell'ambito della UE.

    6. L’elenco di cui al comma 4 nonché il relativo aggiornamento, sono pubblicati sul BUR.

    7. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento di cui al comma 2:
    a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici nonché quelli destinati alla riabilitazione sanitaria;
    b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria.



    Art. 35
    (Vigilanza)

    1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 34 e l’applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza dei comuni che vi provvedono ai sensi della l.r. 14/1999 e successive modifiche.


    Art. 36
    (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari)

    1. Le province ed i comuni possono stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell’ente locale per il personale, le pulizie e l’impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola.
    L’affidatario dell’impianto sportivo provvede alla conduzione ed alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l’uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

    2. Le province ed i comuni possono coadiuvare l’autorità scolastica ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

    3. I comuni possono stipulare convenzioni con le università e con le autorità militari per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. Tali convenzioni disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale.

    4. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo, la Regione concede contributi agli enti locali nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.




    TITOLO IV

    ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO


    CAPO I

    ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO



    Art. 37
    (Iniziative promozionali)

    1. La Regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agensport, la pratica e lo sviluppo delle attività sportive:
    a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;
    b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa connessi;
    c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l’acquisizione dei dati e di informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati;
    d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive;
    e) partecipando a manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI.
    2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono finanziate totalmente dalla Regione e la loro realizzazione può essere affidata, mediante apposito contratto o convenzione, a soggetti pubblici e privati specializzati.

    3. Per le iniziative di cui alle lettere a) e d) la Regione può intervenire con propri finanziamenti fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l’entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

    4. Per le iniziative di cui alla lettera e) la Regione può intervenire con propri contributi, secondo l’importanza del progetto e la disponibilità economica. Ai finanziamenti, inoltre, devono essere collegate agevolazioni in favore delle scuole, delle associazioni e delle società sportive, nell’ambito della manifestazione o iniziativa, almeno equivalenti all’importo riconosciuto.


    Art. 38
    (Buoni sport)

    1. La Regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori ed agli anziani a carico di praticare l’attività sportiva.

    2. I buoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.

    3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport sono definiti nell’ambito del piano settoriale di cui all’articolo 7.



    Art. 39
    (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)


    1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.

    2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:
    a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
    b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale.



    Art. 40
    (Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
    per le persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale)

    1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale, sono concessi contributi:
    a) alle società sportive ed alle associazioni operanti nelle attività sportive per disabili affiliate o riconosciute dalla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), per conto del CONI;
    b) al comitato regionale della FISD;
    c) alle società sportive ed alle associazioni che operano con continuità nelle attività sportive per disabili, affiliate e riconosciute dagli enti di promozione sportiva;
    d) alle organizzazioni ed alle associazioni accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIO.

    2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare:
    a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attività sportiva di atleti portatori di handicap;
    b) spese per l’acquisto di speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività sportive;
    c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;
    d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale;
    e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all’individuazione di tecnologie avanzate;
    f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale.

    3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

    TITOLO V
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Capo I

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE


    Art. 41
    (Disposizioni transitorie)


    1. Nelle more dell’approvazione del piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell’articolo 30 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione prevista dallo stesso articolo 30, comma 1 e della deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri di valutazione e le indicazioni relative alla documentazione da inoltrare. Le province, entro ulteriori centoventi giorni, trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di sport la graduatoria delle domande formulate sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nella suddetta deliberazione.

    3. In sede di prima applicazione, le strutture di cui all’articolo 34, comma 1, possono utilizzare come istruttori, previo superamento di un esame finale di un corso di preparazione organizzato dalla provincia competente, in collaborazione con lo IUSM, con le federazioni sportive o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il personale tecnico che ha prestato attività documentata di istruttori per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione al corso di preparazione di cui al comma 3 nonché la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.



    5. Il personale tecnico indicato al comma 3 può svolgere la propria attività nelle strutture di cui all’articolo 34, comma 1, fino al completamento delle operazioni relative all'esame finale del corso di preparazione previsto dallo stesso comma 3. Tale personale può iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 4, a seguito del superamento dell’esame finale previsto al comma 3 del presente articolo.


    CAPO II


    DISPOSIZIONI FINANZIARIE



    Art. 42
    (Disposizioni finanziarie)

    1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 24 è istituito nel bilancio per l’esercizio 2002 apposito capitolo per competenza e cassa, nell’ambito della Unità previsionale di base G31, con lo stanziamento di euro 260 mila per ciascuno degli anni 2002-2003.

    2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all’Elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera c); alla copertura di cassa si fa fronte mediante riduzione della UPB T21 per l’importo di euro 260 mila.


    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI


    Art. 43
    (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)


    1. Al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di riordino della legislazione vigente in materia di sport, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad adottare regolamenti di delegificazione concernenti i procedimenti amministrativi di cui alle seguenti leggi regionali:
    a) legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture” e successive modifiche;
    b) legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci” e successive modifiche;
    c) legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 “Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo”.

    2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge concernenti i procedimenti amministrativi oggetto di disciplina regolamentare.



    Art. 44
    (Abrogazioni)

    1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:
    a) la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 “Piano per l’incremento del numero e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”;
    b) la legge regionale 6 agosto 1974, n. 40 “Modificazioni alla legge 28 dicembre 1973, n. 40” concernente: “Piano per l’incremento del numero e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”;
    c) la legge regionale 23 settembre 1974, n. 68,: “Concorso all’organizzazione dei campionati europei di atletica leggera”;
    d) il regolamento regionale 24 gennaio 1975, n. 1 di esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 recante “Piano per l’incremento e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”. Modificata con legge 6 agosto 1974, n. 40;
    e) la legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche “Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti”;
    f) la legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 “Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990”;
    g) la legge regionale 23 settembre 1991, n. 56 “Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991”;
    h) la legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70 “Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap”;
    i) la legge regionale 11 dicembre 1992, n. 51 “Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centri bocciofili e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma”;
    l) la legge regionale 15 novembre 1995, n. 54 “Concorso alla organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari”;
    m) l’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la diffusione e la promozione della pratica sportiva;
    n) gli articoli 32 e 91 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente il credito sportivo e la diffusione della pratica sportiva.



    Art. 45
    (Disposizione finale)
    1. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.






    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


    Data a Roma, addì 20 giugno 2002


    Storace

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.