| L.R. 16 Novembre 1988, n. 71 |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 30, concernente: "Interventi per la tutela delle acque dall' inquinamento: realizzazione, adeguamento ed ammodernamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole".
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(Pubblicato nel B.U. 30 novembre 1988, n.33) Art. 1 1. Il quinto comma dell' articolo 8 (Impianti pilota) della legge regionale 20 giugno 1984, n. 30, e' modificato come segue: << 5. Il comitato sara' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' agricoltura, foreste, caccia e pesca >>. Art. 2 1. Il primo comma dell' articolo 9 (Norme transitorie per i frantoi oleari) della legge regionale 20 giugno 1984, n. 30, e' modificato come segue: << 1. Fino alla data di attivazione delle strutture centralizzate di depurazione previste al precedente articolo 4 e' consentito, ai titolari di frantoi che abbiano aderito ai consorzi degli utenti di cui all' articolo 5, conferire le acque di scarico provenienti dalla lavorazione delle olive ad idonei impianti di depurazione esistenti o ad impianti di lagunaggio, nonche' lo smaltimento su suolo agricolo con le modalita' tecniche stabilite nei successivi commi del presente articolo. >>. Art. 3 1. Dopo l' ultimo comma dell' articolo 10 (Procedure) della legge regionale 20 giugno 1984, n. 30, e' inserito il seguente comma: << Il termine stabilito al primo comma del presente articolo si intende automaticamente prorogato qualora le domande presentate entro detto termine non consentano l' utilizzazione piena dello stanziamento originario o si provveda con la legge di approvazione del bilancio regionale al rifinanziamento degli interventi previsti. >>. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |