Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche

Numero della legge: 16
Data: 25 luglio 2019
Numero BUR: 61
Data BUR: 30/07/2019

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, risultanti alla data del 31 dicembre 2018, per il valore complessivo di euro 350.893,47, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 350.893,47 per l’anno 2019, si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, nell’ambito del titolo 1 “Spese correnti”, per euro 178.790,15 del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e per euro 65.902,51 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, e per euro 64.962,85 del programma 01 “Difesa del suolo” e per euro 41.237,96 del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2.  A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, effettuata ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera c), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, (Regolamento regionale di contabilità), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.