Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa" e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".

Numero della legge: 22
Data: 22 luglio 2002
Numero BUR: 21 S.O.3
Data BUR: 30/07/2002

L.R. 22 Luglio 2002, n. 22
Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa" e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:



Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni ovvero non superiore a novanta giorni qualora sia articolato in più fasi distinte”.

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 57/1993)

1. L’articolo 17 della l.r. n. 57/1993 è sostituito dal seguente:
“Art.17
(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro connessi, ovvero qualora in un procedimento si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e, comunque, in tutti gli altri casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone l’indizione o, avendone la competenza, indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta qualora le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati siano stati formalmente richiesti alle altre amministrazioni pubbliche competenti e non siano pervenute al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle stesse amministrazioni della relativa richiesta.

3. L’indizione della conferenza di servizi spetta al soggetto competente all’adozione del provvedimento finale secondo il riparto delle specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione.

4. La conferenza di servizi indetta tra l’amministrazione regionale e le altre amministrazioni è disciplinata dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. 241/1990 e successive modifiche, nonché dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6.

5. La conferenza di servizi interna tra le strutture organizzative dell’amministrazione regionale è disciplinata dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002.”.


Art. 3
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 57/1993)

1. All’articolo 18 della l.r. 57/1993 le parole:
“dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142“ sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 57/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 57/1993 la parola:
“legge” è sostituita dalle seguenti:
“legge e dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002.”.

Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 57/1993)


1. L’articolo 39 della l.r. 57/1993 è sostituito dal seguente:

“Art.39
(Regolamenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002, la Giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina i singoli tipi di procedimento amministrativo indicando, tra l’altro, per ognuno:
a) le procedure da rispettare all’interno dell’amministrazione regionale;
b) i termini relativi alle varie fasi procedurali;
c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione;
d) le categorie dei documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell’accesso ai documenti;
e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli interessati alla partecipazione al procedimento;
f) i casi in cui è consentito l’inizio dell’esercizio di un’attività privata;
g) le modalità per l’inserimento dei dati nel sistema informativo e per l’accesso diretto dei cittadini;
h) le regole per la trattazione delle singole pratiche;
i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell’articolo 41 della presente legge;
l) ogni altra indicazione prevista nel regolamento di organizzazione.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, è istituita la banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la struttura competente in materia di organizzazione.”.


Art. 6
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 57/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 57/1993, la parola:
“operative” è sostituita con le seguenti: “operative e quelle dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002.”.

Art. 7
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 6/2002)

1. Dopo la lettera n), del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:
“n bis) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione ai principi fondamentali stabiliti dalla l. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;”.

      Art. 8
      (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 6/2002)
1. Dopo la lettera l), del comma 1, dell’articolo 39 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:
“l bis) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla l. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;”.
Art. 9
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della l.r. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 40 della l.r.57/1993.





    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


    Data a Roma, addì 22 luglio 2002


    Storace


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.