Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1973.

Numero della legge: 18
Data: 22 maggio 1973
Numero BUR: 12
Data BUR: 25/05/1973

L.R. 22 Maggio 1973, n. 18
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1973.



Art. 1

E' approvato in lire 73.135.240.317 il totale generale delle entrate della Regione per l' anno finanziario 1973.


Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nelle casse della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1973, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).


Art. 3

E' approvato in lire 73.135.240.317 il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1973.


Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1973, in conformita' dell' annesso stato di previsione (tabella B).


Art. 5

Ai sensi dell' articolo 11, primo comma, dello Statuto della Regione, e' determinata in lire 2.405.200.000 la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale.


Art. 6

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1973, con i prospetti allegati.


Art. 7

Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Presidente della Giunta regionale, e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - i prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (cap. 1961) e l' iscrizione delle somme stesse ai capitoli indicati nell' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.


Art. 8

Per gli effetti di cui all' articolo 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - in corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata, le variazioni di bilancio occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di somme comunque percepite per conto di terzi.
La facolta' prevista nel comma precedente puo' essere esercitata limitatamente ai capitoli indicati nell' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell' entrata.


Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, previa deliberazione della Giunta regionale - il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 1963) e l' iscrizione delle somme stesse ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi, in conformita' a quanto stabilito dall' art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Detti decreti devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e presentati al Consiglio regionale per essere convalidati con legge.


Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - in corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata, le variazioni di bilancio necessarie per l' iscrizione dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato per l' esercizio delle funzioni delegate o in applicazione di particolari disposizioni legislative.


Art. 11

Sono approvati gli elenchi nn. 3 e 4, allegati allo stato di previsione della spesa, concernenti la costituzione dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 1963 e 2981, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.


Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.



Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1973.

ATTO ALLEGATO

Entrata.
Avanzo di amministrazione, totale L. 0.
Titolo I
Entrate tributarie, totale L. 7.166.500.000.
Titolo II
Entrate per quote di tributi dello Stato devolute alla Regione, totale L. 47.551.619.578.
Titolo III
Entrate extratributarie, totale L. 14.097.120.739. Totale dei titoli I, II e III (entrata), L. 68.815.240.317.
La differenza tra la somma delle entrate tributarie, per quote di tributi dello Stato devolute alla Regione ed extratributarie e le spese correnti escluso l' ammortamento dei beni patrimoniali e' di L. 21.660.309.199.
Titolo IV
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, totale L. 20.000.000.
Titolo V
Assunzioni di prestiti, totale L. 0.
Totale dei titoli I, II, III, IV e V (entrata), L. 68.835.240.317.
Titolo VI
Contabilita' speciali (entrata), totale L. 4.300.000.000.
Totale complessivo dell' entrata, L. 73.135.240.317.
Spesa.
Disavanzo di amministrazione, totale L. 0.
Titolo I
Spese correnti, totale L. 47.174.931.118.
Titolo II
Spese in conto capitale, totale L. 21.660.309.199.
Titolo III
Rimborso di prestiti, totale L. 0.
Totale dei titoli I, II, III (spesa), L. 68.835.240.317.
Titolo IV
Contabilita' speciali (spesa), totale L. 4.300.000.000.
Totale complessivo della spesa, L. 73.135.240.317.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.