Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Numero della legge: 10
Data: 28 novembre 2018
Numero BUR: 97
Data BUR: 29/11/2018

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive)

 

  1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive, risultanti alla data del 31 dicembre 2017, per il valore complessivo di euro 597.390,13, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

  Art. 2

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 597.390,13, si provvede mediante l’integrazione, per l’importo predetto, a valere sull’annualità 2018, dei programmi di spesa riferiti alle singole missioni indicati alla tabella A allegata alla presente legge e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
  2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera c), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

 Art. 3

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati