Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali".

Numero della legge: 3
Data: 17 gennaio 1992
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1992

L.R. 17 Gennaio 1992, n. 3
Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali".



Art. 1

1. L'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 e' cosi' riformulato:

"Art. 9
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.