Art. 1
(Modifica all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998 le parole: “La Regione delega ai comuni il rilascio del tesserino.” sono soppresse.
Art. 2
(Modifica all’articolo 4, comma 8, della l.r. 32/1998)
1. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998, come modificato dall’articolo 17, comma 22, lettera b), numero 6), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, le parole: “previa frequenza di un corso di aggiornamento in materia micologica della durata minima di sei ore, e” sono soppresse.
Art. 3
(Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)
1. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e delle relative disposizioni applicative, limitatamente all’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, con particolare riferimento al comparto ortofrutticolo. (1)
Note:
(1) Vedi regolamento regionale 11 luglio 2018, n. 18 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 12 luglio 2018, n. 57
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.