Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39: Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.SU del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti.

Numero della legge: 10
Data: 4 agosto 1999
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1999

L.R. 04 Agosto 1999, n. 10
Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39: Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.SU del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti.


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


Art. 1

1. L'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39 va interpretato nel senso che i posti vacanti nella quarta qualifica funzionale, per i profili professionali di cui alla tabella "D" allegata alla stessa, vanno coperti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31.


Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo n. 14118 con denominazione: "Oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 39/1994" con lo stanziamento di lire 600 milioni.

2. All'onere della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 14113.




Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 luglio 1999.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.