L.R. 31 Dicembre 2015, n. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014 (1) |
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SOMMARIO Art. 1 (Riaccertamento dei residui attivi) Art. 2 (Riaccertamento dei residui passivi) Art. 3 (Maggiori accertamenti ed impegni) Art. 4 (Entrate di competenza) Art. 5 (Spese di competenza) Art. 6 (Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza) Art. 7 (Residui attivi provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti) Art. 8 (Residui passivi provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti) Art. 9 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) Art. 10 (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) Art. 11 (Disponibilità di cassa) Art. 12 (Risultato di amministrazione) Art. 13 (Iscrizione dell’avanzo di cassa e del risultato di amministrazione effettivo nello stato di previsione dell’esercizio successivo) Art. 14 (Conto economico e stato patrimoniale) Art. 15 (Risultato di amministrazione del Consiglio regionale) Art. 16 (Approvazione del rendiconto) Art. 17 (Entrata in vigore) Art. 1 (Riaccertamento dei residui attivi) 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti alla data del 31 dicembre 2014 sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari ad euro 568.550.689,44, tutti derivanti da esercizi pregressi. 2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti non ancora esigibili relativi all’esercizio 2014 e precedenti sono reimputati nell’esercizio 2015, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo di euro 403.367.659,59, pari alla somma di crediti non esigibili derivanti dalla competenza per euro 260.648.784,30 e di crediti non esigibili derivanti da esercizi pregressi per euro 142.718.875,29, di cui: a) euro 23.859.825,24, corrispondenti a residui attivi riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, derivanti dalla competenza; b) euro 236.788.959,06, corrispondenti a residui attivi riferiti alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del d.lgs. 118/2011, derivanti dalla competenza; c) euro 142.718.875,29, corrispondenti a residui attivi riferiti alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bisdel d.lgs. 118/2011, derivanti da esercizi pregressi. Art. 2 (Riaccertamento dei residui passivi) 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2014 sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari ad euro 13.464.100,88, di cui euro 3.570.547,56 derivanti dalla competenza ed euro 9.893.553,32 derivanti da esercizi pregressi. 2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti non ancora esigibili relativi all’esercizio 2014 sono reimputati nell’esercizio 2015, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo pari ad euro 478.105.087,79, di cui: a) euro 163.475.122,95, corrispondenti a residui passivi riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011; b) euro 314.629.964,84, corrispondenti a residui passivi riferiti alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del d.lgs. 118/2011. Art. 3 (Maggiori accertamenti ed impegni) 1. E’ autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli di entrata iscritti nel Titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro), Tipologia 100 (Entrate per partite di giro) e corrispondenti capitoli di spesa iscritti nella Missione 99 (Servizi per conto terzi), Programma 01 (Servizi per conto terzi - partite di giro):
Art. 4 (Entrate di competenza) 1. Le entrate, classificate ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 118/2011 in “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” (Titolo 1), “Entrate per trasferimenti correnti” (Titolo 2), “Entrate extratributarie” (Titolo 3), “Entrate in conto capitale” (Titolo 4), “Entrate da riduzione di attività finanziarie” (Titolo 5), “Entrate per accensione prestiti” (Titolo 6), “Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere” (Titolo 7), “Entrate per conto terzi e partite di giro” (Titolo 9), ed accertate nell’esercizio finanziario 2014 per la competenza dell’esercizio stesso, risultano stabilite in:
Art. 5
(Spese di competenza) 1. Le spese, classificate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 118/2011 in spese per “Servizi istituzionali, generali e di gestione” (Missione 1), “Giustizia” (Missione 2), “Ordine pubblico e sicurezza” (Missione 3), “Istruzione e diritto allo studio” (Missione 4), “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” (Missione 5), “Politiche giovanili, sport e tempo libero” (Missione 6), “Turismo” (Missione 7), “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (Missione 8), “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (Missione 9), “Trasporti e diritto alla mobilità” (Missione 10), “Soccorso civile” (Missione 11), “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (Missione 12), “Tutela della salute” (Missione 13), “Sviluppo economico e competitività” (Missione 14), “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” (Missione 15), “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” (Missione 16), “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” (Missione 17), “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” (Missione 18), “Relazioni internazionali” (Missione 19), “Fondi ed accantonamenti” (Missione 20), “Debito pubblico” (Missione 50), “Anticipazioni finanziarie” (Missione 60) e “Servizi per conto terzi” (Missione 99), ed impegnate nell’esercizio 2014 per la competenza dell’esercizio stesso risultano stabilite in:
Art. 6 (Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza) 1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2014 risulta stabilito come segue:
Art. 7 (Residui attivi provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti) 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti risultano stabiliti in:
Art. 8
(Residui passivi provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti) 1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti risultano stabiliti in:
Art. 9 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti in:
Art. 10
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti in:
Art. 11 (Disponibilità di cassa) 1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 è stabilito in euro 53.928.645,59, in base alle seguenti risultanze:
Art. 12
(Risultato di amministrazione) 1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 determina un disavanzo pari ad euro –2.827.848.413,20 al netto del fondo pluriennale vincolato, e in euro –2.969.223.526,80, al lordo del fondo pluriennale vincolato, in base alle seguenti risultanze:
Art. 13
(Iscrizione dell’avanzo di cassa e del risultato di amministrazione effettivo nello stato di previsione dell’esercizio successivo) 1. L’avanzo di cassa di cui all’articolo 11, il risultato di amministrazione di cui all’articolo 12 e il disavanzo riveniente dalle quote vincolate ed accantonate pari, rispettivamente, ad euro 840.974.307,46 e ad euro 71.807.574,47, sono iscritti con variazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017), nell’entrata e nella spesa per l’anno finanziario 2015, con un risultato di amministrazione effettivo pari ad euro – 3.882.005.408,73. 2. Per effetto dell’applicazione del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni) è istituito un fondo anticipazione di liquidità relativo agli esercizi finanziari 2013 e 2014 e pari complessivamente ad euro 7.048.083.998,53. 3. Ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 179/2015 sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14 (Conto economico e stato patrimoniale) 1. Il risultato economico dell’esercizio 2014 è stabilito in euro – 1.790.666.885,77, in base alle seguenti risultanze: ![]() 2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2014 è stabilita in euro 6.183.806.229,83, in base alle seguenti risultanze: ![]() ![]() Art. 15
(Risultato di amministrazione del Consiglio regionale) 1. Il risultato di amministrazione del Consiglio regionale alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, calcolato ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 118/2011 sulla base della riconciliazione a carattere pluriennale delle partite debitorie e creditorie risultanti dai documenti contabili della Regione e del Consiglio regionale, è determinato nelle seguenti risultanze:
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate all’entrata del bilancio della Regione, nell’ambito del Titolo 3, Tipologia 500, capitolo 331504, denominato “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio Regionale”. 3. L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio regionale ed effettivamente realizzato, risultante a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, concorre alla copertura delle spese di funzionamento del medesimo Consiglio, con corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione. Art. 16
(Approvazione del rendiconto) 1. E’ approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2014, così come risulta dagli articoli precedenti. Art. 17
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Note: Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2015, n. 105, s.o. n. 2 |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |